Integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio rogante

Deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio per il notaio rogante che sia stato parte nel processo di primo grado ma non di quello d’appello.

Quanto sopra è contenuto nella sent. n. 20533/16 della Corte di Cassazione da cui emerge che in tali casi non ci si trova nell’ipotesi di cause scindibili in quanto in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio ha la veste di responsabile di imposta”, estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti. La vicenda. Il caso in esame ha riguardato un avviso di liquidazione con cui l’ufficio - in relazione ad un atto con il quale una società aveva rinunciato, a titolo gratuito, al diritto di usufrutto -, ha richiesto imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale invece che in misura fissa. Lo stesso ufficio, inoltre, rilevato che per l’atto in questione era stata versata l’imposta sulle donazioni e non quella di registro, compensava la somma incassata con quella dovuta. Il notaio e la società hanno impugnato l’avviso di liquidazione eccependo l’illegittimità della pretesa relativa alle imposte ipotecaria e catastale, richiesta in misura proporzionale e non fissa e reclamando il rimborso di quanto pagato per imposta di registro che lo stesso Ufficio aveva dichiarato non dovuta, escludendo però anche l’imposta sulle successioni. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso disponendo il rimborso a favore del notaio, mentre l’appello dell’Ufficio, notificato alla sola società, era respinto atteso che la sentenza di prime cure era passata in giudicato nei confronti del notaio, con estensione degli effetti ex art. 1306 c.c. anche alla società. Avverso la sentenza d’appello l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso in quanto non era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio rogante, già parte in primo grado. Litisconsorzio. Nel caso di specie non è rinvenibile l’ipotesi di cause scindibili in quanto in tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, opera quale responsabile di imposta estraneo al rapporto catastale ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege , al solo fine di facilitare l’adempimento in virtù di una condizione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente. La figura del responsabile di imposta è stata concepita al solo fine agevolare il più possibile la riscossione del credito erariale. Quanto precede non inficia la regola generale secondo cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto creando centri di imputazione a carico di soggetti che sono garanti, altresì, di misure sanzionatorie in caso non siano assolti gli obblighi di legge. L’art. 1306 c.c., in base alla quale i condebitori possono opporre al creditore la sentenza favorevole resa nei riguardi di uno degli altri condebitori, trova applicazione solo nel caso in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 4 – 12 ottobre 2016, n. 20533 Presidente/Relatore Botta Svolgimento del processo La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale l'Ufficio aveva notificato al notaio rogante P.M. una richiesta di pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale in luogo di quanto già corrisposto nella misura fissa , relativamente alla registrazione di un atto con il quale la società Fingen S.p.A. aveva rinunciato a titolo gratuito al diritto all'usufrutto ad essa spettante su un fabbricato in Firenze nei confronti dei nudi proprietari Mercantile Leasing SpA e Centro Leasing Banca S.p.A Con il medesimo avviso l'Ufficio, rilevato che con la registrazione dell'atto in questione era stato corrisposto un importo a titolo di imposta di registro, ma che effettivamente era dovuta l'imposta sulle donazioni in un importo pari a quello corrisposto ad erroneo titolo, secondo l'Ufficio , compensava la somma incassata con quella che sarebbe stata correttamente dovuta, correggendo il codice relativo al pagamento da cod. 9800 quello erroneamente utilizzato a cod. 9284 quello corrispondente al giusto titolo . Il notaio rogante e la società contribuente con unico ricorso impugnavano l'avviso di liquidazione contestando la pretesa erariale relativa alle imposte ipotecarie e catastali chieste nella misura proporzionale in luogo di quella in misura fissa e reclamando il rimborso di quanto pagato a titolo di imposta di registro, che l'Ufficio aveva dichiarato non dovuta, escludendo allo stesso tempo che fosse però dovuta l'imposta sulle donazioni in ragione dell'applicabilità nella specie del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1, comma 4 bis. La Commissione adita accoglieva il ricorso e disponeva il rimborso di quanto erroneamente corrisposto a titolo di imposta di registro a favore del notaio rogante. L'appello dell'Ufficio, notificato alla sola società contribuente, era accolto con la sentenza in epigrafe, la quale riconosceva che la sentenza di prime cure era passata in giudicato nei confronti del notaio rogante e i relativi effetti dovevano ritenersi estesi ex art. 1306 c.c., alla società contribuente. Avverso tale sentenza l'amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste con controricorso la società contribuente ricorso R.G. n. 18975/12 . Quest'ultima nelle more aveva proposto istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, che veniva rigettata dall'Ufficio con apposito provvedimento oggetto di impugnazione da parte della società contribuente davanti a questa Corte con altro ricorso R.G. n. 23817/12 del quale è chiesta la riunione al primo. A tale ultimo ricorso resiste con controricorso l'amministrazione. Motivazione 1. Preliminarmente occorre provvedere alla riunione del ricorso R.G. n. 23817/12, relativo all'impugnazione del provvedimento di diniego di condono, al ricorso R.G. n. 18975/12, relativo alla controversia circa la pretesa tributaria che il condono intendeva definire, potendo l'eventuale accoglimento del primo rendere non necessario procedere all'esame del secondo, determinandone l'assorbimento. 2. Il ricorso avverso il provvedimento di diniego di condono deve essere respinto in quanto, pur essendo vero che la richiesta di pagamento relativa alle imposte Ipotecari e catastali era contenuta nel limite di Euro 20.000,00 stabilita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, come determinante per la individuazione della lite pendente definibile in via agevolata, tale richiesta non esauriva la pretesa erariale complessiva che riguardava anche l'imposta di successione rispetto alla quale, compensando quanto corrisposto dal notaio rogante a titolo di imposta di registro, l'Ufficio correggeva l'imputazione ed il codice tributo. 2.1. L'impugnazione proposta dal notaio rogante e dalla società contribuente non si era limitata a contestare la richiesta relativa alle imposte ipotecarie e catastali, ma aveva investito anche la questione relativa alla pretesa imposta di successione, che si opponeva non dovuta, chiedendo anche il rimborso di quanto pagato a supposto titolo di imposta di registro che l'ufficio aveva negato fosse applicabile così notaio rogante e società contribuente giungevano a sostenere per implicito che rispetto all'atto posto in essere rinuncia gratuita all'usufrutto non fosse dovuta alcuna imposta, quale ne fosse l'imputazione giuridica. 2.2. Sicchè la pretesa in contestazione era superiore comunque al limite di Euro 20.000,00 e pertanto non definibile in via agevolata. 3. Passando all'analisi del ricorso proposto dall'amministrazione avverso la sentenza in epigrafe va riconosciuta la fondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto nel caso di specie avrebbe dovuto essere disposta l'integrazione del contraddittorio per il notaio rogante, che era stato parte nel giudizio di prime cure. 3.1. Nel caso di specie non ci si trovava nell'ipotesi di cause scindibili perchè, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d'imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege, al solo fine di facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente Cass. n. 12759 del 2016 . 4. Stante il carattere assorbente di tale motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione perchè, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del notaio P.M., valuti il merito della controversia tenendo tuttavia conto del principio affermato da questa Corte secondo il quale la regola dl cui all'art. 1306 c.c., comma 2, secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla Cass. n. 20559 del 2014 . 4.1. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.