Il contribuente può impugnare la cartella di cui sia venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell’invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell’art. 19, d.lgs. n. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l’unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20611/16 depositata il 12 ottobre. La vicenda. Il giudice del gravame, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle esattoriali rientranti nella giurisdizione della Commissione tributaria . Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno statuito che, nella specie, il giudice d’appello erroneamente ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di appello relativi alla invalidità o meno della notificazione delle cartelle in esame, presupposto indefettibile per l’impugnazione del ruolo. La suprema Corte di Cassazione , in accoglimento del solo primo motivo di ricorso in cassazione ,in particolare, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato la controversia al giudice del gravame ,anche per il regolamento delle spese. Omessa notifica della cartella di pagamento. Occorre dichiarare, in buona sostanza, ammissibile l’impugnazione davanti al giudice tributario della cartella di pagamento ove, a causa del difetto della sua notifica, il contribuente sia venuto a conoscenza dell’iscrizione a ruolo solo attraverso l’estratto rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione. Il contribuente ha la possibilità di usufruire dell’accesso alla tutela anticipata”, dovendo, in tal caso, procedere a presentare ricorso entro sessanta giorni dalla stampa del documento estratto ruolo . Se la cartella di pagamento non è stata correttamente notificata al contribuente, questi può adire le vie giudiziali nel momento in cui ha contezza della pretesa, ovvero quando riceve l’estratto di ruolo dall’agente della riscossione. Per la Cassazione, quindi, è ammissibile l’impugnazione del ruolo nonché della cartella che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l’estratto di ruolo, rilasciato da Equitalia. Impugnazione. Benché per l’estratto di ruolo non sia configurabile una notifica, la circostanza che si tratti di un documento” del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza induce a ritenere che il termine per l’impugnazione decorra dalla data di stampa del medesimo. In ogni caso, resta inteso che la mancata presentazione del ricorso da parte del contribuente avverso l'estratto di ruolo non pregiudica la possibilità di presentare ricorso successivamente avverso gli specifici atti successivi pignoramento, fermo o ipoteca . Sussiste infatti differenza sostanziale tra il ruolo”, che definisce [] un atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell’”ufficio competente” cioè dell’ente creditore impositore , quindi atto” che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale [] , quindi un atto impugnabile ex art. 19, d.lgs. n. 546/1992, anche in considerazione del contenuto precettivo dell’art. 21 stesso d.lgs. la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo e il documento” denominato estratto di ruolo”, tale indicato dallo stesso concessionario atto non specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso – che viene formato quindi consegnato soltanto su richiesta del debitore – costituisce semplicemente un elaborato informatico formato dall’esattore [] sostanzialmente contenente gli [] elementi della cartella e, in quanto tale, atto non impugnabile. L'estratto di ruolo è del tutto inidoneo a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva, diretta o indiretta essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere ciò comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, innanzitutto per l’assoluta mancanza di interesse ex art. 100 c.p.c. del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Peraltro, anche l'eventuale contestazione dell'attività certifìcativa del concessionario in sé considerata – ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto certificato nell'estratto e quanto risultante dal ruolo – avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate nell'estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo, non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un annullamento della certificazione. L’estratto di ruolo è comunque un documento utilizzabile per l’impugnativa del ruolo ancorché non sussista l’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, che non è atto autoritativo, risulta certamente l’interesse ad impugnare il contenuto del documento stesso, ossia gli atti riportati nell’estratto di ruolo contenenti la pretesa a carico del contribuente. In conclusione, l’elencazione di cui all’art. 19 è da definirsi esemplificativa e non tassativa peraltro, qualsiasi atto autoritativo è impugnabile, anche se non espressamente previsto

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 21 luglio – 12 ottobre 2016, numero 20661 Presidente Iacobellis – Relatore Crucitti Ritenuto in fatto ricorre, con cinque motivi, nei confronti di s.p.a., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal contribuente avverso gli estratti di ruolo relativi alle cartelle esattoriali rientranti nella giurisdizione della Commissione tributaria . Con il primo motivo - rubricato violazione degli art. 19 d.lgs 546/1992 e 100 c.p.c. impugnabilità del ruolo - il ricorrente censura la Commissione Regionale campana per avere dichiarato inammissibile l'impugnazione del ruolo perché atto interno all'Amministrazione. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 360 numero 5 c.p.c. per insufficiente motivazione rispetto ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con il terzo morivo si denunzia la sentenza impugnata ex art. 360 numero 4 c.p.c. per omessa motivazione. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 360 numero 3 c.p.c. per violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. numero 546/92, 115 c.p.c., 112 c.p.c. per avere la C.T.R. ritenuta ammissibile la produzione in secondo grado di documenti. Infine, con il quinto motivo si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 numero 4 c.p.c. per omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. Rilevata da subito l’infondatezza di tale ultimo motivo in quanto la C.T.R., pronunciandosi sull’ammissibilità della produzione documentale da parte di in secondo grado, ha implicitamente pronunciato, essendone necessario presupposto, rigettandola sull’eccezione svolta dal contribuente di violazione dell’art. 115 c.p.c., anche il quarto motivo appare infondato laddove per costante giurisprudenza di Corte di recente, tra le tante, Cass. numero 22776 del 06/11/2015 in materia di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza, a nulla ostando che la parte non fosse costituita in primo grado. E’, invece, fondato il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo. Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell’invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. numero 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l’unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione v. Cass. SS.UU. numero 19704/2015 . Nella specie, il Giudice di appello non si è attenuto a detto principio ed erroneamente ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di appello relativi alla invalidità o meno della notificazione delle cartelle in esame, presupposto indefertibile per l’impugnazione del ruolo. Ne consegue, in accoglimento del solo primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Campania anche per il regolamento delle spese. P.Q.M. In accoglimento del solo primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.