Incasso della vincita Sisal: non scatta il redditometro

Un vincita ottenuta in un concorso a pronostico non determina il ricorso all’accertamento sintetico basato sul redditometro. Infatti, in caso di accertamento sintetico fondato su parametri e calcoli statistici, l’onere della prova grava sul contribuente.

Quanto sopra è contenuto nell’ordinanza n. 20488/16 della Corte di Cassazione. Il contesto normativo. L'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, così come modificato dall’art. 22 d.l. n. 78/2010, prevede che l'ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente. Tale disposizione ha riscritto il predetto art. 38 innovando sia l’accertamento sintetico che l’accertamento da redditometro. Con il metodo sintetico, a differenza di quello analitico, si realizza un procedimento che consente l’individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito, mediante cui l’ufficio, finanziario può venire a conoscenza in via presuntiva, di un maggior reddito da imputare a tassazione. I beni e servizi indicativi della capacità contributiva sono elencati nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 recante determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva . Tale tabella, che si usa per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto delle persone fisiche calcolo del redditometro , è stata successivamente sostituita con d.m. 19 novembre 1992. I beni e i servizi individuati sono raggruppabili in nove categorie e su tale tabella il redditometro viene aggiornato ogni biennio sulla base di variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività calcolato dall’ISTAT circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 49/E del 2007 c.m. n. 101/E del 1999 . La vicenda. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Sia in primo che secondo grado i giudici hanno accolto il ricorso, annullando entrambi gli avvisi di accertamento e riconoscendo che il reddito derivante da una vincita Sisal era superiore alla differenza massima consentita rispetto al reddito accertabile. La Suprema Corte ha affermato che nel caso di accertamento effettuato con metodo sintetico, sulla base degli indici di cui ai decreti ministeriali d.m. 10 settembre e 19 novembre 1992 relativi al c.d. redditometro l’amministrazione finanziaria non è tenuta a produrre altre prove circa l’esistenza dei fattori della capacità contributiva. Conseguentemente è legittimo l’accertamento basato sui predetti fattori-indice, derivanti da parametri e calcoli statistici, restando tuttavia a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore cfr. Cass. Civ. n. 13776/13 5365/14 . Vincite e parametri statistici. I Giudici di legittimità hanno ritenuto, inoltre, che la vincita Sisal era già stata presa in considerazione dai giudici di merito, al fine di escludere uno scostamento rilevante tra il reddito dichiarato e quello accertato, e tale motivazione non era stata censurata. Sul tema in esame la giurisprudenza ha ritenuto che i parametri si basano sulla rilevazione statistica della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti in presenza di condizioni omogenee. I parametri traducono tale rilevazione in indici concreti di normale redditività con riferimento alle specifiche caratteristiche del soggetto considerato. Cass. n. 5354/2015 3312/2011 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 11 maggio – 11 ottobre 2016 n. 20488 Presidente Iacobellis – Relatore Crucitti Ritenuto in fatto C.M. impugnò gli avvisi di accertamenti emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, e portanti irpef ed addizionali regionali per gli anni 2006 e 2007. La Commissione di prima istanza accolse il ricorso, annullando entrambi gli avvisi di accertamento, riconoscendo, quanto all'anno di imposta 2006, che il contribuente aveva incassato una vincita SISAL, oggetto di ritenuta alla fonte e che il reddito così integrato risultava superiore alla differenza massima consentita 1/4 rispetto al reddito accettabile. I primi giudici rilevavano che la mancanza del requisito dello scostamento di almeno un quarto per il reddito 2006, oltre ad inibire l'accertamento per quell'anno, trascinava con sè anche l'accertamento per il 2007, facendo venire meno l'ulteriore requisito della mancanza di congruità per due periodi di imposta. La decisione, appellata dall'Agenzia delle Entrate è stata confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito la nullità degli avvisi di accertamento impugnati perchè si risolvevano nella mera applicazione dei coeffictenti presuntivi del reddito in base ai beni indice mentre l'Ufficio nella determinazione dello scostamento tra reddito dichiaralo e reddito presunto non aveva in alcun modo tenuto conto nè per l'anno 2006, nè per il 2007 della sopravvenienza della vincita SISAL documentalmente provata di Euro 44.850,00. Avverso la sentenza ha proposto ricorso su unico motivo l'Agenzia delle Entrate. Il contribuente resiste con controricorso. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazioni. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 5 e 6, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che il redditometro si fonda su presunzioni semplici per cui l'Ufficio avrebbe dovuto avvalorare i risultati conseguiti dall'applicazione dello strumento di ricostruzione del reddito con altri dati quali la vincita SISAL mancando, viceversa il requisito della gravità, precisione e concordanza. 1.2. La censura non è meritevole di accoglimento in quanto inconducente rispetto al decisum. Nella materia oggetto del contendere costituisce, invero, orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte quello per cui in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi con la conseguenza che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando, però, a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore v. tra le altre, di recente, Cass. n.ri 13776/2013 e 5365/2014 . Nella specie, già la Commissione tributaria provinciale, con accertamento in fatto confermato dal Giudice di appello, aveva dato rilevanza, al fine di escludere uno scostamento rilevante tra il reddito dichiarato e quello accertato, alla vincita SISAL incassata dal contribuente nel periodo in esame e tale argomentazione, ripresa quale ulteriore autonoma ratio decidendi dalla Commissione Tributaria Regionale, non risulta attinta da alcuna censura. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione in favore del controricorrente delle spese liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.