Il pagamento di parcelle elevate non è condizione per il versamento dell’IRAP

I compensi elevati che un professionista paga ad altri consulenti non rappresentano l’elemento che fa scattare automaticamente anche il pagamento dell’IRAP.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20610/16, del 12 ottobre, ha stabilito che il pagamento di parcelle di elevato importo non condanna automaticamente il professionista al versamento dell’IRAP occorre l’inserimento del professionista nell’organizzazione. Il contenzioso tributario. Un contribuente, esercente l’attività professionale di medico specialista, è ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. I giudici di secondo grado avevano riformato la sentenza di prime cure, con la quale era stato respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto delle Entrate a seguito dell’istanza di rimborso dell’IRAP relativa agli anni dal 2004 al 2007. La CTR, in particolare, affermava la sussistenza dei requisiti minimi di organizzazione sufficienti ad integrare il presupposto impositivo dell’IRAP, rilevando che il contribuente aveva percepito rilevanti compensi e aveva dichiarato significative quote di ammortamento di beni strumentali e non trascurabili compensi corrisposti a terzi, in particolare, quasi esclusivamente al medesimo medico specialista. I motivi del ricorso. Avverso la sentenza sfavorevole il professionista è ricorso in Cassazione denunciando la violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 446/1997, lamentando il fatto che la CTR aveva fondato l’esistenza dell’autonoma organizzazione sulla base di elementi non rilevanti quali il compenso percepito, evidenziando altresì che i beni strumentali impiegati erano strettamente necessari per l’espletamento della propria attività di medico specialista in oftalmologia e che non si era avvalso di dipendenti o altri collaboratori in via continuativa. Il caso dei compensi elevati corrisposti ad un familiare. Sull’argomento si ritiene utile un cenno alla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17429/16 del 30 agosto, la quale ha affermato che il professionista deve pagare l’IRAP se impiega un familiare con mansioni e retribuzioni di importi rilevanti. L'Agenzia delle Entrate era infatti ricorsa in Cassazione avverso la sentenza con la quale la CTR, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente di professione agente di commercio , aveva disposto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2000 al 2003, dichiarando non dovuto il rimborso per il 2004. I giudici del merito di secondo grado, in particolare, nell’escludere per gli anni 2000/2003 l’autonoma organizzazione, avevano ritenuto gli utilizzati beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività. L’Agenzia delle Entrate denunciando l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censura il fatto che i giudici del merito di secondo grado non abbiano preso in considerazione quanto evidenziato dall’Ufficio in ordine alla presenza, nelle dichiarazioni relative agli anni in questione, di quote di collaboratori familiari. Si ricorda che, come più volte stabilito dalla Cassazione, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156/01, presupposto dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’ id quod plerumque accidit , costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia di impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. I Giudici di legittimità evidenziano che la CTR, nell’impugnata sentenza, non ha in alcun modo preso in considerazione il fatto controverso rappresentato dalle quote di collaboratori familiari” cosicché, in ordine alla valutazioni della presenza, nel caso di specie, di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, la motivazione è insufficiente. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, i Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione. Le motivazioni della Cassazione. Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento, i Giudici di legittimità ritengono il ricorso fondato. E’ stato al riguardo precisato che ai fini del presupposto impositivo IRAP è irrilevante l’ammontare dei compensi percepiti dal contribuente cfr. Cass. Civ. n. 547/16 e n. 4929/12 , e che, avuto riguardo all'entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un medico di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche di una certa consistenza, rientrino nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Non è, inoltre, sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo. Per il Collegio, nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, affermando la sussistenza dell'autonoma organizzazione del professionista sulla base dei compensi percepiti e dando rilievo al costo dei beni strumentali ed alle somme corrisposte a terzi, omettendo di valutare se il costo delle attrezzature si riferiva a beni necessari all’esercizio dell’attività professionale del contribuente, e se, con riferimento alle somme erogate a terzi, si trattava o meno di compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del medico professionista e la rinvia ad altra sezione della competente CTR, che si dovrà pronunciare anche per le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 20 luglio – 12 ottobre 2016, numero 20610 Presidente Cirillo – Relatore Federico Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'articolo 320 bis c.p.c., osserva quanto segue Il contribuente GG, esercente 1' attività professionale di medico specialista in oftalmologia, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. stacc. di Brescia numero 1270/2014, depositata il 10 marzo 2014, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto avverso l'istanza di rimborso per la rata relativa agli anni dal 2004 al 2007. La CTR, in particolare, affermava la sussistenza dei requisiti minimi di organizzazione sufficienti ad integrare il presupposto impositivo dell'Irap, rilevando che il contribuente aveva percepito rilevanti compensi, aveva dichiarato significative quote di ammortamento di beni strumentali e non trascurabili compensi corrisposti a terzi, ed in particolare quasi esclusivamente al medesimo medico specialista. Con l'unico motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione dell'articolo 2 D.lgs. 446/1997, in relazione all'art, 360 numero 3 cpc, lamentando che la TR abbia fondato l'esistenza dell'autonoma organizzazione sulla base di elementi non rilevanti quali il compenso percepito, evidenziando altresì che i beni strumentali che aveva impiegato erano strettamente necessari per l'espletamento della propria attività di medico specialista in oftalmologia e che non si era avvalso di dipendenti o altri collaboratori in via continuativa. li motivo appare fondato. Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, recentemente ribadito dalle Ss.Uu. di questa Corte, in base all'articolo 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446 come modificato dall'articolo l del d.lgs. 10 aprile 1998, numero 137 , con riferimento ai proventi dell'attività professionale svolta da un lavoratore autonomo o un professionista , il presupposto impositivo Irap autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente a sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che ecceda la soglia di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive. Cass. Ss.Uu. numero 9451/2016 . E' stato al riguardo precisato che ai fini del presupposto impositivo Trap è irrilevante l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente Cass.547/2016 4929/2012 , e che, avuto riguardo a1_l'entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un medico di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell'autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche di una certa consistenza, rientrino nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Non è inoltre sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni noti abbiano carattere continuativo. Orbene, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, affermando la sussistenza dell'autonoma organizzazione del professionista sulla base dei compensi percepiti e dando rilievo al costo dei beni strumentali ed alle somme corrisposte a terzi, omettendo di valutare se il costo delle attrezzature si riferiva a beni necessari all'esercizio dell'attività professionale del contribuente, e se, con riferimento alle somme rogate a terzi, se si trattava o meno di compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame innanzi ad altra sezione della CTR della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.