Riscossione mediante ruoli e mancanza della sottoscrizione

Nel processo tributario, l’onus probandi ex art. 2697 c.c. della valida sottoscrizione del ruolo, in caso di contestazione, spetta alla controparte, sia essa rappresentata dall’Agenzia delle Entrate che ha formato il ruolo, sia essa l’agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 19761/16, depositata il 3 ottobre. Difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio. Secondo l’art. 12, comma 4, d.P.R. numero 602/73, il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato , e con la sottoscrizione diviene esecutivo cioè costituisce titolo esecutivo tuttavia, l’art. 1, comma 5- ter , lett. e , del d.l. numero 106/05, introdotto dalla legge di conversione numero 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell’art. 12 cit., primo e quarto comma, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice , per cui l’innovazione ha portata retroattiva, trattandosi di legge interpretativa. Mediante la suddetta validazione , il legislatore ha previsto quindi una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall’Ufficio impositore, al termine del quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato. Il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente del resto, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge . Costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione espressa e quindi diversamente dall’avviso di accertamento, che a norma degli artt. 42, d.P.R. numero 600/73 e 56, d.P.R. numero 633/72, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato , opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare applicazione, come è stato specificamente affermato, oltre che per la cartella esattoriale, il diniego dì condono, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita, anche per la omessa sottoscrizione del ruolo, non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità nell’art. 12, ult.co., d.P.R. numero 602/73. Anche sotto il profilo dell’onere probatorio è stato precisato che, a fronte di un atto che si presume riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, l’onere della prova diretta a vincere tale presunzione di legittimità grava sul contribuente , che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti, tenuto conto anche della natura vincolata degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che va applicato il generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21- octies , l. numero 241/1990, il quale impedisce l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tali interessanti principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con la ordinanza del 3 ottobre 2016, numero 19761. Il caso. Nel caso di specie , la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente ,che aveva eccepito solo in sede di gravame il difetto di sottoscrizione del ruolo. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno respinto per infondatezza il ricorso in cassazione di un contribuente che nel giudizio di merito aveva eccepito la mancanza di sottoscrizione del ruolo prevista dall’art. 12, 4° comma, del d.P.R. numero 602/73. Diritto del contribuente dell'avvenuta sottoscrizione del ruolo. I ruoli possono essere formati e resi esecutivi mediante la validazione dei dati in essi contenuti, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice, ai sensi dell'art. 1, comma 5- ter , del d.l. numero 106 del 2005, convertito nella l. numero 156/2006, il cui ambito applicativo si estende ai rapporti tributari anteriori alla sua entrata in vigore, attesa la sua portata retroattiva, che si desume, a prescindere dalla sua eventuale natura innovativa, dall'espressa qualificazione di legge interpretativa, effettuata dal legislatore Solo con la notificazione della cartella si dà rilevanza esterna al ruolo che, diversamente, è un semplice atto interno dell'Amministrazione finanziaria. Fin tanto che la cartella non viene notificata, non si ravvisa, processualmente, alcun interesse concreto e attuale a proporre la domanda giudiziale, così da doversi considerare inammissibile il ricorso proposto avverso il ruolo, proprio per assenza della condizione di cui all'art. 100 c.p.comma Cass. civ. Sez. V, 15-03-2013, numero 6610 . Il diritto del contribuente di avere prova dell'avvenuta sottoscrizione del ruolo, nell'ambito dei diritti statuiti dalla l. numero 212/2000, al fine di verificare la regolarità della sottoscrizione del ruolo, non può comportare, in mancanza di tale accertamento, la nullità della cartella di pagamento sul rilievo che la mancata conoscenza della corretta sottoscrizione lede il diritto di difesa del contribuente. I ruoli, peraltro, sono provvedimenti emanati dagli Uffici al fine di incaricare il Concessionario alla riscossione delle somme dovute dai contribuenti e, dunque, costituiscono atti interni all'Amministrazione Finanziaria che vengono portati a conoscenza del contribuente a mezzo della cartella di pagamento, unico titolo esecutivo, con la conseguenza che la sottoscrizione degli stessi non deve essere portata a conoscenza dei terzi. La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. numero 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione Cass. civ. Sez. V, 30-12-2015, numero 26053 . La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell'atto. CAS 25-03-2015 numero 5985 sez. V - . L’Art. 15, comma 7 del d.l. 78/09 cosi recita la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del oggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati . Detta norma stabilisce che la firma autografa può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile del procedimento, in tutti i casi in cui gli atti siano prodotti attraverso sistemi informatizzati. Diversa scelta interpretativa. Secondo diverso orientamento nel caso in cui il ricorrente contesti la validità/esecutività del titolo, in questo caso del ruolo, sulla base del quale è stata emessa la cartella di pagamento, spetta all'amministrazione finanziaria, o a chi per essa, dimostrare, mediante idonea prova 1. che il ruolo sia stato sottoscritto, seppur in forma digitale 2. che lo stesso sia stato sottoscritto dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato, dimostrando ulteriormente, in quest'ultimo caso, che il soggetto fosse stato delegato in virtù di un valido e non generico provvedimento di delega Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sentenza numero 965/21/16, del 14 marzo 2016 . L'art. 12 - d.P.R. numero 602/73 impone che il ruolo venga sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, anche mediante firma elettronica. La norma prescrive altresì che con l'apposizione della firma, il ruolo diviene esecutivo. La sottoscrizione, pertanto, lungi dall'essere un mero requisito di forma, rappresenta un elemento imprescindibile per il ruolo, in quanto laddove tale atto difetti della stessa o questa non sia conforme alla legge, esso non assume la qualificazione di titolo esecutivo e, perciò, tutta la consequenziale attività riscossiva ed esecutiva sarà posta in essere in patente violazione dell'art. 474 c.p.comma e dell'art. 49 - d.P.R. numero 602/73, cioè dire sarà fondata su di un titolo esecutivo non valido. Sicché, la sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto qualificato rappresenta quella condicio sine qua non per garantire la validità, l’efficacia e, dunque, l'esistenza del ruolo stesso, di guisa che la materiale mancanza della stessa o la sottoscrizione apposta da soggetto privo della qualifica di direttore dell’Ufficio, comporterà la non idoneità del ruolo a costituire valido titolo esecutivo, legittimante la procedura di esecuzione forzata ex art. 474 c.p.c. la consequenziale giuridica inesistenza della cartella di pagamento e del ruolo medesimo , mancante di un elemento essenziale, in patente violazione dell’art. 21 septies - l. numero 241/1990. Nel processo tributario, l’ onus probandi ex art. 2697 c.comma della valida sottoscrizione del ruolo, in caso di contestazione, spetta alla controparte, sia essa rappresentata dall’Agenzia delle Entrate che ha formato il ruolo, sia essa l’agente della riscossione che ha notificato la cartella di pagamento. Alla produzione in giudizio di siffatta prova, non potrà ritenersi esonerata la controparte mediante l’affermazione secondo cui la sottoscrizione del ruolo verrebbe ormai apposta tramite piattaforme web centralizzate, in formato elettronico. La sottoscrizione mediante firma elettronica, non solleva l'Ente impositore dall'onere di fornire la prova dell'esistenza della sottoscrizione de qua e di dimostrare, altresì, che tale firma elettronica è in possesso dei requisiti ipso iure necessari art. 1, co. 1, lett. q – d.lgs. numero 82/2005 si intende per [] firma elettronica l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica . La mancata prova, in caso di specifica contestazione, di una valida sottoscrizione del ruolo portato dalla cartella di pagamento, inficia di inesistenza giuridica il titolo esecutivo il ruolo appunto e travolge inesorabilmente di nullità anche la cartella di pagamento attraverso la quale il ruolo viene portato a conoscenza del destinatario.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 26 maggio – 3 ottobre 2016, numero 19761 Presidente Cirillo – Relatore Vella Fatto e diritto Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue. 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 12, 4° comma, del D.P.R. n, 602/1973 in relazione all’art. 360, comma 1, punto 3 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, punto 5 c.p.c., con riguardo al rigetto della eccezione della mancanza di sottoscrizione del ruolo n° 2010/595 prevista dall’art. 12, 4° comma, del D.P.R. numero 602/73 . 2. Il motivo non è meritevole di accoglimento. 2.1. In primo luogo, vengono proposti cumulativamente due mezzi di impugnazione eterogenei violazione di legge e vizio motivazionale , in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure, ex plurimis, Cass. 5471/08, 9470/08, 19443/11, 21611/13, 19959/14, 22404/14, 25982/14, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16,12926/16, 13729/16, 14257/16 . 2.2. In secondo luogo, il vizio motivazionale viene dedotto secondo la vecchia formulazione dell’art. 360, primo comma, numero 5, c.p.c., mentre per le sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012 come quella impugnata si applica l’attuale versione della norma, il cui presupposto è promesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . 2.3. In terzo luogo, è illogico censurare contemporaneamente la omessa, insufficiente e contraddittona motivazione , posto che l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione postulano che essa non sia stata omessa. 2.4. Inoltre, la censura di violazione degli artt. 2697 c.c. e 12, comma 4, d.P.R. numero 602/73 non investe la ratio decidendi della sentenza, con cui la C.T.R. ha dichiarati inammissibile l’appello quanto ad inefficacia per vari motivi della sottoscrizione del ruolo, in quanto motivo nuovo rispetto alla originaria contestazione della sua inesistenza di qui il formarsi di un giudicato interno . 2.5. Anche volendo ritenere rituale la contestazione della suddetta statuizione incidentalmente svolta a pag. 6 del ricorso che avrebbe dovuto integrare un autonomo motivo ex art. 360, primo comma, numero 4 , c.p.c. - se ne rileva, per un verso, il difetto di autosufficienza non risultando trascritta la memoria del 24.1.2012 depositata nel corso del giudizio di primo grado, ove veniva dedotto che non era individuato il titolare dell’Ufficio il ruolo non risultava formato dal titolare dell’Ufficio la firma di delega non era accompagnata dal deposito della delega stessa la qualifica funzionale della Carmela perone non era indicata al fine della sua idoneità a ricevere la delega , e per altro verso l’incongruenza, poiché nello sviluppo del motivo si continua a tare riferimento solo alla inesistenza della sottoscrizione v. pag. 7 e 9 . 3. Nel merito, il ricorso è comunque infondato. 4. Secondo l’art. 12, comma 4, D.P.R. numero 602/73, il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato , e con la sottoscrizione diviene esecutivo cioè costituisce titolo esecutivo tuttavia, l’art. 1, comma 5-ter, lett. e , del D.L. numero 106/05, introdotto dalla legge di conversione numero 156/05, ha previsto che le disposizioni contenute nell’art. 12 cit., primo e quarto comma, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice cfr. Cass. 23550/15, per cui l’innovazione ha portata retroattiva, trattandosi di legge interpretativa . 4.1. Mediante la suddetta validazione , il legislatore ha previsto quindi una procedura informatica che conferisce garanzia di autenticità del ruolo formato dall’Ufficio impositore, al termine del quale esso assume le caratteristiche di atto di provenienza certa dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato. 5. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il difetto di sottoscnzione del molo da parte del capo dell'ufficio non incide in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13 del resto, anche la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge Cass. 4555/15, 25773/14, 1425/13, 11458/12, 13461/12, 6616/11, 4283/10, 4757/09 14894/08, 4923/07, 9779/03, 2390/00 cfr. Corte Cost. numero 117/00 . 6. Inoltre, costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione espressa e quindi diversamente dall’avviso di accertamento, che a norma degli artt. 42, d.P.R. numero 600/73 e 56, d.P.R. numero 633/72, è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato , opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, sicché, atteso il principio di tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare applicazione Cass. 24492/15 , come è stato specificamente affermato, oltre che per la cartella esattoriale Cass. 13461/12 , il diniego dì condono Cass. 11458/12 e 220/14 , l'avviso di mora Cass. 4283/10 e l'attribuzione di rendita Cass. numero 8248/06 , anche per la omessa sottoscrizione del ruolo Cass. 24322/14 , non rinvenendosi alcuna sanzione di nullità nell’art. 12, ult.co., d.P.R. numero 602/73. 7. Anche sotto il profilo dell’onere probatorio è stato precisato che, a fronte di un atto che si presume riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, l’onere della prova diretta a vincere tale presunzione di legittimità grava sul contribuente Cass. 24322/14 , che non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti Cass. 6616/11 , tenuto conto anche della natura vincolata degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che va applicati il generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, L. numero 241/1990, il quale impedisce l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato Cass. 2365/13, che in una fattispecie di contestazione della legittimità dell’iscrizione a ruolo relativa ad lei, ha ritenuto irrilevanti i vizi denunziati di omesso deposito del provvedimento di nomina sindacale del funzionario che aveva sottoscritto il ruolo e di omessa documentazione dei requisiti professionali dello stesso . 8. In conclusione, il ricorso va respinto e, non avendo gli intimati svolto difese, non vi è necessità di statuizione sulle spese del presente giudizio, le quali restano a carico della parte soccombente che le ha anticipate. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.