Notifica invalida se eseguita al parente

La notifica della cartella di pagamento eseguita a familiare che abita nello stesso numero civico ma in altro appartamento è nulla.

Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 18202/2016 della Cassazione da cui emerge che la notificazione dell’atto al familiare del destinatario deve avvenire presso l’abitazione di quest’ultimo, non anche se effettuata nell’abitazione del parente/affine. Notifica atti tributari. La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e seguenti c.p.c., a cui si richiama l’art. 16, comma 2, del d.lgs n. 546/1992. La notifica – che avviene a mezzo dell'ufficiale giudiziario nonché a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente - può essere eseguita brevi manu ” se non eseguita a mani proprie la notificazione deve esser e fatta nel domicilio fiscale del destinatario , od a mezzo posta mediante. In quest’ultimo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento eccependo che la notifica era stata preceduta da una irrituale notifica della cartella di pagamento consegnata al medesimo indirizzo civico della sua abitazione, ma consegnata alla cognata abitante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato. La CTR ha ritenuto la regolarità della notifica pur se risultava controversa, ma che tuttavia non potenza escludersi pacificamente. La Corte ha ritenuto, non accogliendo le motivazioni dei Giudici di appello, che quando la notifica avviene a mani proprie, il destinatario va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria e, nel caso non venga trovato, l’atto va consegnato qui a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o azienda art. 139 c.p.c. . Pertanto per l’esecuzione di una valida notifica è necessario che la consegna avvenga nell’abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre se avviene in altri luoghi deve ritenersi nulla, a prescindere dal rapporto di parentela/affinità tra il consegnatario e la persona a cui l’atto è destinato. La notifica mediante consegna a familiare. La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare è, infatti, assistita da presunzione di ricezione ex art. 139, comma 2, c.p.c., solo se avvenuta presso l’abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l’abitazione del familiare. Ove si verifichi tale ipotesi, se il vicino di casa accetti di ricevere copia dell’atto, è previsto che quest’ultimo sottoscriva l’originale e l’ufficiale giudiziario informi il destinatario dell’avvenuta notifica mediante raccomandata. Tale adempimento nel caso in esame non è avvenuto, con conseguente nullità della notificazione della cartella di pagamento, avente natura di atto prodromico ossia l’atto iniziale del procedimento . Infatti stante la nullità della cartella recante l’iscrizione a ruolo, atto prodromico rispetto all’intimazione di pagamento, impugnata nel caso che occupa, viene meno il fondamento di quest’ultima. Recentemente la medesima Cassazione si è pronunciata su un caso analogo ritenendo che la notificazione eseguita presso la casa del contribuente, con consegna a persona qualificatasi come cognata, seppur convivente, è valida, atteso che il notificatore non è tenuto ad indagare sullo stato di convivenza o sull’effettività del rapporto di parentela Cass. n. 16499/2016 . Una recente decisione di merito ha affermato che in caso di decesso del contribuente l’avviso di accertamento va notificato a tutti i coeredi del defunto obbligato, in quanto gli eredi succedono nella titolarità dei diritti del de cuius assumendo le vesti di soggetti passivi obbligati al versamento dell’imposta IMU CTP Rieti. n. 297/2016 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 15 – 16 settembre 2016, n. 18202 Presidente Cappabianca – Relatore Greco Svolgimento del processo F.P. prepone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l'appello, nel giudizio introdotto con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di IRPEF per l'anno 1994, perché preceduta da una non rituale notifica della cartella di pagamento - consegnata al medesimo indirizzo e numero civico dell'abitazione del contribuente, ma alla cognata, abitante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato - ha ritenuto che 'la regolarità della notificazione al ricorrente della prodromica cartella di pagamento risultava certamente controversa, ma che, tuttavia, non poteva escludersi pacificamente. L'Agenzia delle entrate e la spa Equitalia Gerit resistono con distinti controricorsi. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso, denunciando la violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente assume - ed in tali termini è formulato il relativo quesito di diritto - che il giudice al quale sia prospettata, con l'impugnazione dell'intimazione, soltanto la questione attinente la mancata o l'invalida notifica della cartella di pagamento, dovrebbe scrutinare solo siffatta circostanza al fine dell'annullamento o meno dell'intimazione impugnata . Con il secondo motivo, denunciando la violazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 139 c.p.c., assume - ed in tali termini formula il relativo quesito di diritto - che anche a voler ritenere la cognata non convivente persona di famiglia , dovrebbe considerarsi nulla la notificazione con consegna dell'atto alla cognata che abbia la propria abitazione in luogo diverso e separato, seppur portante lo stesso numero civico, qualora, ai sensi dell'art. 139, quarto comma, c.p.c., della consegna alla cognata non sia data notizia al destinatario mediante raccomandata A.R. Con il terzo ed il quarto motivo denuncia, rispettivamente, motivazione omessa e, in via gradata, insufficiente in ordine alla sostanziale riconducibilità di quanto avvenuto allo schema di cui all’art. 139/2 c.p.c. consegna presso l'abitazione del destinatario, a familiare convivente , piuttosto che a quello di cui al comma 3 dello stesso articolo consegna a vicino di casa, seppur familiare . Il secondo motivo del ricorso, il cui esame precede, è fondato. Questa Corte ha da tempo chiarito che, quando la notificazione non avviene in mani proprie, il destinatario, giusta il disposto dei commi primo e secondo dell’art. 139 cod. proc. civ., va ricercato nel comune di residenza e, precisamente, nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, e, nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l'atto va consegnato ivi, a persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all'azienda. Ne consegue che il presupposto per l’esecuzione di una valida notificazione con queste modalità è che la consegna avvenga nella casa di abitazione o presso il domicilio del notificando, mentre, se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi comunque nulla Cass. n. 3445 del 1996 . La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario, infatti, è assistita da presunzione di ricezione, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, c.p.c., solo se avvenuta presso l'abitazione del destinatario, non anche se effettuata presso l'abitazione del familiare cfr. Cass. n. 18989 del 2015 . In tale ultima ipotesi, ricorrente nella specie, in cui, alla stregua del terzo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., il vicino di casa - non avendo rilievo il rapporto fra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato - accetti di ricevere la copia dell'atto, il successivo quarto comma prescrive che il vicino sottoscriva l'originale, e l'ufficiale giudiziario dia notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Tale adempimento non ha avuto luogo nel caso in esame, con conseguente nullità della notificazione della cartella di pagamento, costituente qui atto prodromico. Il giudice d'appello è incorso nell'errore di diritto addebitatogli in quanto, preso atto che la Commissione provinciale aveva rilevato - come si legge nella sentenza di primo grado trascritta nel controricorso - che la realtà storica, ricostruita a posteriori, consente di accertare che il contribuente abita in un'unità immobiliare diversa da quella della parente , ha nondimeno affermato che la notifica è avvenuta nel medesimo immobile, indirizzo e numero civico in cui il ricorrente aveva la propria residenza, qualificabile quindi, in qualche modo, nella casa di abitazione , e nella persona della cognata dello stesso, quindi qualificabile, in un certo senso, come persona di famiglia ai sensi di quanto previsto dal codice di procedura civile . Con la nullità della notifica della cartella recante l'iscrizione a ruolo, atto prodromico rispetto all'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, viene meno il fondamento di quest'ultima. Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. La peculiarità della questione consente di dichiarare compensate fra le parti le spese dell'intero processo. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara compensate fra le parti le spese dell'intero processo.