IRAP dovuta per spesa di beni

L’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’art. 2 d.lgs. n. 446/1997 è dovuta dai lavoratori autonomi o imprenditori nel caso in cui svolgano l’attività mediante una organizzazione autonoma”, che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi.

L’IRAP è dovuta se il professionista sostiene una spesa rilevante per l’acquisto di un bene indispensabile alla sua attività. Lo ha stabilito la Suprema Corte che, con l’ordinanza n. 17671/2016, ha riconosciuto l’obbligatorietà del pagamento dell’imposta da parte del professionista medico , anche se ha posto dei limiti quali la necessità del bene alla attività ponendo comunque l’onere della prova a carico del contribuente. L’esclusione dal pagamento dell’imposta. L’accertamento dell’assenza dell’autonoma organizzazione, valutata dal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, rappresenta la condizione necessaria per legittimare l’esclusione dal pagamento dell’imposta per i lavoratori autonomi o imprenditori, che non si avvalgono di una stabile struttura organizzativa rappresenta, viceversa, onere del contribuente che chiede il rimborso dell’IRAP non dovuta fornire la prova dell’assenza di tali condizioni. Il caso. Nel caso in esame il contribuente medico convenzionato con il servizio sanitario ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate alla richiesta di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2004 al 2007. In primo grado la CTP ha respinto il ricorso mentre i giudici di appello – verificato che l’impiego di beni strumentali e l’utilizzo di lavoro altrui non apparivano indicativi dell’autonoma organizzazione -, hanno disposto il rimborso dell’imposta. La Suprema Corte ha affermato che il presupposto dell’IRAP, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità. Ed inoltre quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga di in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. L’id quod plerumque accidit. Nell’evidenziare che nel caso di specie non è emerso che si trattasse di spese sostenute dal professionista per un dipendente con mansioni esecutive, i giudici hanno ritenuto che in ordine ai beni strumentali è necessario verificare se si tratta o meno di beni eccedenti, secondo l’ id quod plerumque accidit , il minimo indispensabile in assenza di organizzazione. Anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può essere inidonea a significare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto dell’attrezzatura e indispensabile all’esercizio dell’attività stessa e come tale inidoneo ad assumere rilievo quale fattore produttivo. Il requisito dell’autonoma organizzazione. La Suprema Corte ha precisato che nei giudizi in materia di rimborso è il contribuente e non l’ufficio finanziario a dover fornire la prova circa i presupposti di diritto di credito per il quale agisce in giudizio, ai sensi dell’art. 2697 c.c La giurisprudenza di legittimità di recente ha ritenuto che l’impiego di una segreteria o collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive non fa scattare il pagamento dell’IRAP da parte del professionista. Il requisito dell’organizzazione scatta soltanto nei confronti del responsabile dell’organizzazione, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e la prova dell’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta. L’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale rappresenta presupposto dell’IRAP solo qualora si tratti di attività organizzata in modo autonomo . Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Cass. n. 9451/2016 . La presenza di un collaboratore familiare determina l’obbligatorietà del pagamento dell’IRAP a carico dell’impresa non rilevando l’utilizzo di modesti beni strumentali l’imprenditore commerciale, titolare di un’impresa familiare non i familiari collaboratori è soggetto al pagamento dell’ IRAP Cass. n. 12616/2016 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 luglio – 6 settembre 2016, n. 17671 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di P.G. che non resiste , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 55/30/2012, depositata in data 18/06/2012, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente medico convenzionato con il Sevizio Sanitario Nazionale di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007- è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, valorizzati i requisiti e le modalità di svolgimento dell’attività di medico di medicina generale in regime convenzionale con il SSN, l’impiego di beni strumentali e l’utilizzo di lavoro altrui, risultanti dal quadro RE dei modelli unici relativi al periodo in contestazione non appaiono, in modo univoco, sintomatici ed indicativi dell’autonoma organizzazione . A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. In diritto 1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli articolo 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non si sarebbe conformata ai principi stabiliti dall’evoluzione giurisprudenziale in materia di IRAP, avendo ritenuto che l’impiego di beni strumentali e l’utilizzo di lavoro altrui'' fossero insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione. 2. La censura è fondata nei sensi di cui appresso. Questa Corte a Sezioni Unite Cass. n. 9451/2016 ha affermato il seguente principio di diritto Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congniamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive . Secondo la Corte lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali — eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell’attività in assenza di organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore , il cui apporto, mediato o generico , all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive. Nella specie, dalla decisione impugnata, non si evince che si trattasse di spese sostenute dal professionista per un dipendente con mansioni meramente esecutive. La sentenza della C.T.R. non è pertanto conforme ai principi espressi di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte. Quanto poi all’impiego di beni strumentali, occorreva verificate se si trattasse o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte Cass. 547/2016 , anche una spesa consistente riferita all'acquisto di un macchinario indispensabile per l'esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell'acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all'esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo . Peraltro, nelle controversie, come la presente, in materia di rimborso, e il contribuente, non l’Amministrazione finanziaria, che, in applicazione dell’art. 2697 c.c., ha l'onere di dimostrare i presupposti del diritto di credito per il quale agisce in giudizio v. ex multis Cass. 25311/2014 Cass. 18749 del 2014 . 3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CT.R. del Piemonte in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Piemonte in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.