IRAP dovuta se c’è familiare

È dovuta l’IRAP se il professionista si avvale di un collaboratore familiare con mansioni e retribuzione di rilevante importo.

Il principio è contenuto nella ordinanza n. 17429/2016 della Cassazione, depositata il 30 agosto, da cui emerge che l’imposta è dovuta anche se il familiare rivesta competenze di segreteria o meramente esecutive rilevando l’elemento dell’autonoma organizzazione. La normativa vigente. L’IRAP è dovuta dai lavoratori autonomi o imprenditori nel caso in cui se svolgano l’attività mediante una organizzazione autonoma , che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della stessa in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, sostenendo i relativi costi. Pertanto, l’accertamento dell’assenza di tale condizione, valutata dal giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, rappresenta la condizione necessaria per legittimare l’esclusione dal pagamento dell’imposta per i lavoratori autonomi o imprenditori, che non si avvalgono di una stabile struttura organizzativa art. 2 d.lgs n. 446/1997 rappresenta, viceversa, onere del contribuente che chiede il rimborso dell’IRAP non dovuta fornire la prova dell’assenza di tali condizioni. Recentemente sono state forniti chiarimenti ministeriali circa alcune categorie di lavoratori autonomi che non rientrano più tra i soggetti passivi dell’IRAP, come coloro che esercitano un’attività agricola ex art. 32 TUIR le cooperative ed i loro consorzi che forniscono servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed infine le cooperative della piccola pesca e loro consorzi ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 601/73 circ. n. 20/E/2016 . Nella fattispecie in esame il contribuente di professione agente di commercio ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle Entrate maturato in seguito ad istanze di rimborso presentate dallo stesso contribuente. La CTR ha disposto il rimborso dell’IRAP escludendo l’autonoma organizzazione e la sentenza è stata impugnata dall’ufficio finanziario che ha eccepito la mancata considerazione da parte dei giudici delle quote di rilevante importo attribuite ai collaboratori familiari. L’autonoma organizzazione. I giudici della Corte hanno chiarito che relativamente al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs n. 446/1997, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità. Ed inoltre quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Nel caso in esame, tuttavia, i giudici della CTR non hanno preso in considerazione il fatto controverso costituito dalle quote di collaboratori familiari , cosicché, in ordine alla valutazione della presenza, nel caos di specie, di lavoro occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, la motivazione è insufficiente. Alla luce di quanto precede, la Corte ha cassato la sentenza, rinviando il giudizio alla CTR competente. Il collaboratore familiare. La giurisprudenza di legittimità si era già espressa sul tema affermando che la presenza di un collaboratore familiare determina l’obbligatorietà del pagamento dell’IRAP a carico dell’impresa non rilevando l’utilizzo di modesti beni strumentali l’imprenditore commerciale, titolare di un’impresa familiare non i familiari collaboratori è soggetto al pagamento dell’imposta Irap Cass. n. 12616/2016 . Recentemente, comunque, la stessa Cassazione aveva ritenuto che l’impiego di una segreteria o collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive non fa scattare il pagamento dell’IRAP da parte del professionista. Il requisito dell’organizzazione scatta soltanto nei confronti del responsabile dell’organizzazione, quando lo stesso impieghi beni strumentali eccedenti il minimo e la prova dell’assenza di tale requisito grava sul contribuente che chiede il rimborso dell’imposta. L’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale rappresenta presupposto dell’IRAP solo qualora si tratti di attività organizzata in modo autonomo . Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Cass. n. 9451/2016 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 luglio – 30 agosto 2016, n. 17429 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza 7/04/11, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente dì professione agente di commercio , ha disposto il rimborso dell’Irap versata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, dichiarando non dovuto il rimborso per il 2004 la CTR, in particolare, per quanto rileva, nell’escludere, per gli anni 2000/2003, l’autonoma organizzazione, ha ritenuto gli utilizzati beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività. Il contribuente non resiste. A seguito di deposito di relazione ex art. 380-bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. In diritto 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 5 cpc - l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole che la C.T.R. non abbia preso in considerazione quanto evidenziato dall’Ufficio in ordine alla presenza, nelle dichiarazioni relative agli anni in questione, di quote di collaboratori familiari lire 52.432.000 per il 2000 lire 48.270.000 per il 2001 euro 37.563,00 per il 2002 ed euro 21.672,00 per il 2003 . 2. Il motivo è fondato. Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando con alcune precisazioni i principi già espressi in precedenti pronunce, ha statuito che con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 - , il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurmque accidit, minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive . La CTR, nell’impugnata sentenza, non ha in alcun modo preso in considerazione il fatto controverso rappresentato dalle dette quote di collaboratori familiari cosicché, in ordine alla valutazione della presenza, nel caso di specie, di lavoro non occasionale che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, la motivazione è insufficiente trattasi di vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. ante modifiche recate dal decreto legge n. 83/12, poiché la sentenza impugnata risulta depositata in data anteriore all’11 settembre 2012 . 3. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Emilia-Romagna in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.