Contraddittorio, non sempre obbligatorio

L’accertamento emesso a seguito di indagini effettuate dall’ufficio cd. a tavolino” non richiede il contraddittorio con il contribuente.

Quanto sopra è contenuto nell’ordinanza n. 17426/2016 della Cassazione da cui emerge che in tale tipo di accertamento possono non essere rispettate le garanzie dello Statuto del contribuente, anche se è necessario verificare l’applicabilità del contraddittorio preventivo al caso concreto. La normativa di riferimento. L’art. 12 della legge n. 212/2000 Statuto del contribuente riconosce una garanzia al contribuente sottoposto a verifica fiscale prevedendo che lo stesso può comunicare all’ufficio, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dall’ufficio impositore. Stando al dettato normativo, quindi, l’accertamento non può essere emesso prima della scadenza di detto termine, fatta eccezione per situazioni di particolare urgenza da motivare tale disposizione non prevede comunque nessuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento. Tale norma deve essere interpretata nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio previsto, determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima della scadenza in quanto tale termine è posto a garanzia del contraddittorio che è espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente . Spetta, quindi, all’ufficio finanziario provare che l’inosservanza del termine è dovuto non tanto all’enunciazione dei motivi di urgenza che hanno determinato l’emissione anticipata dell’accertamento, ma all’effettiva assenza di tale requisito esonerativo dall’osservanza del termine Cass., SSUU, n. 18184/2013 . Il caso. Nella fattispecie in esame l’ufficio finanziario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva disposto, come avvenuto in primo grado, l’annullamento dell’accertamento emesso prima dello scadere dei 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, senza che fosse stata fornita un’adeguata motivazione per il mancato rispetto del suddetto termine La Suprema Corte ha ritenuto che non esiste un obbligo generale del contraddittorio se non previsto espressamente per legge e che è onere del ricorrente dimostrare la violazione della possibilità di produrre, ove interpellato, concreti e fondati elementi difensivi, stante l’inesistenza del beneficio invocato. Infatti diversamente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale non prevede in capo all’Amministrazione finanziaria, che emetta un atto lesivo dei diritti del contribuente, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Le garanzie di cui al citato art. 12 valgono solo in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente . L’obbligo di contraddittorio. Da ciò deriva che sussiste un obbligo generale di contraddittorio dell’ufficio finanziario solo per i tributi armonizzati”, in quanto vi è la diretta applicazione del diritto dell’Unione, che comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa mentre per i contributi c.d. non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. Pertanto le garanzie fissate dall’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 si applicano solo nel caso di accessi, ispezioni o verifiche effettuati nella sede dove è esercitata l’attività Cfr. Cass. n. 24823/2015 . Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha già affermato Cass. n. 14861/2016 che le garanzie di cui all’art. 12 l. n. 212/2000 Statuto del contribuente si applicano solo agli accertamenti conseguenti ad accessi o verifiche eseguite nei locali in cui l’imprenditore esercita la propria attività. In controtendenza si segnala che l’accertamento IVA è nullo se l’ufficio finanziario non attiva il contraddittorio quando il contribuente dimostri che in tale sede poteva dimostrare l’invalidità dell’atto, non essendo prevista in ambito nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, diversamente da quanto previsto dal diritto europeo Cass. n. 10903/2016 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 15 giugno – 30 agosto 2016, n. 17426 Presidente Cirillo – Relatore Federico Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'articolo 380 bis c.p.c., osserva quanto segue L'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, B.G., avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di espletamento di indagini finanziarie ex articolo 32 d.P.R. n. 600/73 nel corso delle quali i verificatori avevano rilevato movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente, ne aveva rideterminato, ai fini Irpef ed Irap, il reddito relativo all'anno di imposta 2007. La CTR, in particolare, ha rilevato che l'avviso di accertamento era stato emesso prima dello scadere dei 60 gg previsti dal comma 7 dell'articolo 12 L. 212/2000, senza che fosse stata fornita un'adeguata motivazione per il mancato rispetto del suddetto termine dilatorio. In particolare il giudice di secondo grado ha ritenuto che la motivazione addotta dall'Ufficio - emissione anticipata dell'avviso per non incorrere nella decadenza dal potere accertativo - non era accettabile, in quanto i casi di particolare e motivata urgenza, che consentono di derogare al rispetto del termine suddetto, non possono identificarsi con il ritardo dell'ufficio nella conclusione delle indagini. Il contribuente non resiste. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia, denunziando - ex articolo 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione dell'articolo 12, comma 7, L.212/2000, si duole che la CTR abbia ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la richiamata disposizione, laddove l'Ufficio non aveva effettuato accessi, ispezioni, verifiche, essendosi limitato ad effettuare la ricostruzione del reddito sulla base di esame della documentazione fornita dallo stesso contribuente, ai sensi dell'articolo 32 d.P.R. n. 600/73, relativamente ad operazioni su conti correnti bancari, riferiti alla varie attività dei contribuente medesimo. La censura é fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato il seguente principio di diritto Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi non armonizzati , l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale,,pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. Cass.24823/2015 Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che le garanzie fissate nell'articolo 12, comma 7, 1. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente , valutati il dato testuale della rubrica Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e, soprattutto, quello del primo comma dell'articolo 12 1. 212/2000 coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco , che, esplicitamente, si riferisce agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali , ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d'intervento accertativo dell'Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all'articolo 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall'articolo 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 ed, in materia di imposta di registro, dall'articolo 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte caratterizzate dall'autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali . Posto che nel caso di specie non è contestato che si verta in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale ex articolo 32 DPR 600/1973 e non anche a seguito di accesso, ispezione, verifica presso la sede dei contribuente, l'impugnata sentenza non appare conforme ai su richiamati principi di diritto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia.