Solo una collaboratrice part-time nello studio: rimborso dell’IRAP per il medico

Decisiva la valutazione delle mansioni affidate alla donna. Ella è addetta alla ‘accettazione clienti’, alla ‘registrazione dati’ e alla ‘consegna referti’. Per i giudici ci si trova di fronte a compiti sostanzialmente di segreteria.

Collaboratrice preziosa per il medico. Molteplici le mansioni a lei affidate. Alla fine, però, si può parlare, secondo i giudici, di una segretaria sui generis. Ciò significa che il professionista può legittimamente chiedere il rimborso dell’IRAP Cassazione, ordinanza n. 17506/2016, Sezione Sesta Civile - Tributaria, depositata il 1° settembre . Segreteria. Scontro col Fisco sul tavolo l’IRAP relativa al triennio 2007-2009. Il professionista, medico di base, convenzionato col ‘Servizio sanitario nazionale’ , punta al rimborso . Negativa, ovviamente, la risposta dall’Agenzia delle Entrate. Per i giudici tributari, invece, la richiesta presentata dal medico è legittima. Ciò perché è esclusa l’esistenza di una autonoma organizzazione l’uomo ha svolto la propria attività con l’ausilio di un’unica dipendente, assunta part-time con funzioni di ‘addetta all’accettazione clienti’, ‘registrazione dati’, ‘consegna referti’ e a cui sono affidate altre prestazioni ausiliarie . Complessivamente, comunque, per i giudici son tutte mansioni che non possono creare una plusvalenza rispetto alla capacità reddituale del professionista. Ecco spiegato, quindi, il ‘via libera’ al rimborso dell’IRAP , contrariamente a quanto deciso dall’Agenzia delle Entrate. E la decisione assunta dalla Commissione tributaria regionale viene condivisa ora dai magistrati della Cassazione. Ciò perché non vi sono dubbi sul ‘peso’ da riconoscere all’ apporto fornito dalla unica dipendente del medico , proprio alla luce delle mansioni a lei affidate e inquadrabili come di segreteria , in sostanza.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 luglio – 1 settembre 2016, n. 17506 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, cumulativo, affidato ad un motivo, nei confronti di F.G. che non resiste , avverso quattro sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, Sezione staccata di Livorno, nn. 156/10/2015, 157/10/2015, 158/10/2015 e 159/10/2015, tutte depositate in data 27/01/2015, con le quali - in controversie concernenti le separate impugnazioni di dinieghi opposti dall'Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente medico di base, convenzionato con il SSN di rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2006 al 2009 - sono state confermate le decisioni di primo grado, che avevano accolto i separati ricorsi del contribuente, ad eccezione della richiesta di rimborso dell'acconto IRAP relativo all'anno 2006, stante l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'articolo 38 DPR 602/1973. In particolare, i giudici d'appello, nel respingere i gravami dell'Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, nelle quattro decisioni qui impugnare, con identica motivazione, che, nella specie, doveva essere esclusa la ricorrenza del requisito dell'autonoma organizzazione, essendo svolta l'attività del medico con l'ausilio di un'unica dipendente assunta part -time, con funzioni di addetta all'accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie , mansioni dunque ininfluenti nel creare una qualche plusvalenza alla capacità redditua1e . A seguito di deposito di relazione ex articolo 380 bis c.p.c., e stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La controricorrente ha depositato memoria. In diritto 1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2 e 3 del d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non si sarebbe conformata ai principi stabiliti dall'evoluzione. giurisprudenziale in materia di IRAP, avendo ritenuto che i compensi corrisposti ad un solo dipendente non occasionale” fossero insufficienti ad integrare il requisita dell'autonoma organizzazione . 2. La censura è infondata. Questa Corte a Sezioni Unite Cass. n. 9451/2016 ha affermato il seguente principio di diritto Con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'articolo 2 del d.lgs. 15 settembre 7997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giurdice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assentia di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive . Secondo la Corte lo stesso limite segnalo in relazione ai beni strumentali - eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell'attività in assenza a organizzazione - non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia rninimale si arresta all'impiego di un collaboratore , il cui apporto, mediato o generico , all'attività svolta dal contribuente si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive. Nella specie, l'Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell'apporto dato al professionista dall'unica dipendente con mansioni esecutive di addetta all’accettazione clienti, registrazione dati, consegna referti ed altre prestazioni ausiliarie e dunque sostanzialmente di segreteria. Le decisioni impugnata sono conformi al principio di diritto da ultimo espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell'articolo 13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all'Agenzia delle Entrate Cass. SSUU 9938/2014 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.