Collaboratori familiari per l’agente di commercio: a rischio il rimborso dell’IRAP

Di nuovo in bilico la pretesa avanzata dal professionista nei confronti del Fisco. Riflettori puntati sul contributo offertogli da alcuni collaboratori familiari. Sospetti, in particolare, i compensi indicati nelle dichiarazioni dei redditi.

Collaboratori familiari per l’agente di commercio. Notevoli i relativi esborsi economici. Seriamente a rischio, perciò, il rimborso dell’Irap versata Cassazione, ordinanza n. 17429/16, sezione Sesta Civile Tributaria, depositata il 30 agosto . Lavoro. Riflettori puntati sul periodo 2000-2003. Un agente di commercio punta al rimborso dell’IRAP. Di parere opposto, ovviamente, il Fisco. A fare chiarezza provvedono i giudici tributari regionali, che ritengono legittima la pretesa del professionista. Ciò perché è esclusa la autonoma organizzazione . Decisiva per i giudici, in particolare, la constatazione che i beni strumentali utilizzati non superano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività . Questa visione, però, è solo parzialmente corretta. A dirlo sono i Magistrati della Cassazione, ponendo in evidenza un dato economico non secondario, cioè le quote di collaboratori familiari indicate dal professionista nelle dichiarazioni dei redditi . Più precisamente, si parla di oltre 52milioni di lire per il 2000, oltre 48milioni di lire per il 2001, oltre 37mila euro per il 2002 e oltre 21mila euro per il 2003. A fronte di queste cifre, va attentamente preso in considerazione, spiegano i Magistrati, il capitolo delle quote di collaboratori familiari . E questo compito è affidato ora ai giudici tributari regionali essi dovranno ‘pesare’ il lavoro non occasionale offerto all’agente di commercio dai collaboratori familiari , e decidere poi sul rimborso dell’Irap .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 luglio – 30 agosto 2016, n. 17429 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico morivo, per la cassazione della sentenza 7/04/11, con la duale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente di professione agente di commercio , ha disposto il rimborso dell'Irap versata per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, dichiarando non dovuto il rimborso per il 2004 la CT R, in particolare, per quanto rileva, nell'escludere, per gli anni 2000/2003, l'autonoma organizzazione, ha ritenuto gli utilizzati beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività Il contribuente non resiste. A seguito Gli deposito di relazione ex art,380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale. comunicazione alle parti. In diritto 1.Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia, denunziando -ex articolo 360 n. 5 cpc l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si duole che la C.T.R. non abbia preso in considerazione quanto evidenziato dall'Ufficio in ordine alla presenza, nelle dichiarazioni relative agli anni in questione, di quote di collaboratori familiari lire 52.432.000 per il 2000 lire 48.270.000 per il 2001 curo 37.563,00 per il 2002 ed curo 21.672,00 per il 2003 . 2.11 motivo è fondato. Questa Corte a sez. unite, con recente sentenza 9451/16, confermando con alcune precisazioni i principi aria espressi in precedenti pronunce, ha statuito che con riguardo al presupposto dell'IRAP . il requisito dell’autonoma organizzazione previsto dall'articolo 2 del dlgs 15 settembre 1997 , n. 446 , il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse h impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive . La CTR, nell'impugnata sentenza, non ha in alcun snodo preso in considerazione il fatto controverso rappresentato dalle dette quote di collaboratori familiari , cosicché, in ordine alla valutazione della presenza, nel caso di specie, di lavoro noti occasionale che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, la motivazione è insufficiente trattasi di vizio motivazionale ex articolo 360 n. 5 c.p.c. ante modifiche recate dal decreto legge n. 83/12, poiché la sentenza impugnata risulta depositata in data anteriore all'11 settembre 2012 . 3. Alla luce di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Emilia-Romagna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.'I'.R. della Emilia-Romagna in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.