Accertamento, prova necessaria

E’ illegittimo l’avviso di accertamento contenente notizie di indagini di mercato, annunci pubblicitari od altro senza che tali indizi siano motivati e senza ne sia fornita la prova.

Quanto sopra è contenuto nella sentenza n. 15348/2016 della Suprema Corte da cui emerge che l’ufficio finanziario ha l’obbligo di motivare l’atto tributario in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 7 l. n. 212/2000, obbligo che può adempiersi per relationem ”, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti. Poteri accertativi dell’ufficio. Per quanto riguarda il potere di accertamento dell’ufficio finanziario si evidenza che l’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 disciplina che, in presenza di irregolarità contabili meno gravi comma 1 , può procedere ad accertamento analitico, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, mentre allorché riscontri un’inattendibilità globale delle scritture è autorizzato ai sensi del successivo secondo comma a procedere al metodo induttivo. In tema di attività di verifica fiscale, la l. n. 212/2000 contiene alcune garanzie a favore del contribuente. In particolare, a quest’ultimo è riconosciuto di poter comunicare all’ufficio, entro 60 giorni dalla chiusura della verifica, osservazioni e richieste, all’ente impositore art. 12, comma 7 . L’accertamento non può essere emesso prima della scadenza di detto termine, fatta eccezione per situazioni di particolare urgenza da motivare. Tale norma, che non contempla alcuna sanzione in caso di violazione, prevede una sorta di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento. Fattispecie. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato dinanzi alla Cassazione la sentenza di appello con cui i giudici tributari, confermando il primo grado, avevano respinto il ricorso avente ad oggetto il recupero a tassazione ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973 a titolo di plusvalenza realizzata per effetto di cessione di licenza commerciale. Il contribuente ha eccepito che l’ufficio finanziario non ha allegato all’accertamento i documenti richiamati nello stesso rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari ed aveva tenuto conto induttivamente delle cessioni delle licenze taxi e di studi sul tema reperiti presso le associazioni di categoria. La Suprema Corte, richiamando un orientamento consolidato di legittimità, ha ritenuto che l’ufficio aveva indicato genericamente alcuni elementi rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari, e cessioni di taxi senza allegare o riprodurre i medesimi documenti. L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem ”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. In tal caso occorre indicare le parti oggetto, contenuto e destinatari necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto dell’atto adottato. Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione ovvero la mancata indicazione degli elementi essenziali impedisce al giudice di esaminare il merito della pretesa fiscale al fine di sostituire la propria valutazione estimativa a quella dell’amministrazione relativamente al presupposto impositivo. Su tali premesse i Giudici di legittimità hanno annullato l’avviso di accertamento per carenza di motivazione. Altra pronuncia ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo allorché la cessione o l’impiego di beni si desuma dall’esistenza di documentazione contabile. Anche nel caso di prestazioni sanitarie avente base nella installazione di protesi dentarie la prova per presunzioni semplici può desumersi dalla documentazione contabile fornita dal contribuente Cass. 3777/2013 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 11 maggio – 25 luglio 2016, n. 15348 Presidente Iacobellis – Relatore Cigna Fatto Il contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione - ex art. 39, comma 1, d.p.r. 600/1973 - l’importo di Euro 131.021,00, a titolo di plusvalenza realizzata per effetto di una cessione di licenza taxi la CTR, in particolare, ha evidenziato che l’Ufficio aveva utilizzato dati e documenti attendibili rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari , ed aveva proceduto all’accertamento induttivo tenendo conto delle cessioni delle licenze dei taxi e facendo riferimento a studi specifici sull’argomento ed a dati reperiti presso le associazioni di categoria. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Diritto Il primo motivo, con il quale si deduce - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione dell’art. 7 L. 212/2000, per mancata allegazione nell’avviso in questione degli atti in esso richiamati, e’ ammissibile e, nel merito, fondato, con conseguente assorbimento degli altri. L’Ufficio, invero, nella indicazione degli elementi di valutazione a supporto del recupero a tassazione, ha fatto generico riferimento a rilevazioni di mercato, annunci pubblicitari e cessioni taxi nonche’ a studi sull’argomento e dati reperiti presso le associazioni di categoria, senza tuttavia procedere nell’avviso all’allegazione o riproduzione di siffatti documenti v. sentenza impugnata, ove risulta che la CTR si e’ limitata a ritenere attendibili i detti dati ed elementi cosi’ operando La CTR si e’ discostata dal principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari puo’ essere adempiuto anche per relationem , ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti oggetto, contenuto e destinatari dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento Cass. 6914/2011 l’omessa allegazione di cui sopra, risolvendosi in una ragione di invalidita’ formale del provvedimento adottato, impedisce al Giudicante di esaminare il merito della pretesa fiscale al fine di sostituire la propria valutazione estimativa in ordine alla consistenza del presupposto d’imposta a quella dell’Amministrazione Cass. 25946/2015 . In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto art. 384 cpc , il giudizio va deciso nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo. In considerazione della peculiarita’ della vicenda di fatto, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi.