Ai fini della concessione dell’agevolazione prima casa rileva la coabitazione dei coniugi

L’agevolazione prima casa”, nel caso di acquisto effettuato da due coniugi, sussiste se entrambi risiedono nel Comune ove è ubicata l’abitazione oggetto di acquisto oppure se vanno a risiedervi entro 18 mesi dalla data del rogito. Essa spetta ,inoltre, se essi risiedono in due Comuni diversi a condizione che a l’immobile acquistato sia ubicato in uno di questi Comuni b in tale Comune la famiglia considerata nel suo insieme abbia la sua residenza c si tratti di un acquisto compiuto in regime di comunione legale dei beni.

Tale assunto è stato statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 13334 del 28 giugno 2016. Vicenda. Il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso proposto da un contribuente avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota del 50% del bene immobile acquistato con atto notarile. L’atto impositivo era stato emesso sul presupposto che l’acquirente, il quale aveva acquistato l’immobile in comunione legale con la moglie, non aveva trasferito ivi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Il Giudice del gravame ha affermato che - entrambi i coniugi avevano dichiarato nell’atto di acquisto che intendevano trasferire la propria residenza nell’immobile mentre solo la moglie vi aveva provveduto e, dunque, l’agevolazione non spettava relativamente alla quota del marito - per godere delle agevolazioni prima casa non era necessario il requisito della residenza di entrambi i coniugi ,essendo rilevante la residenza effettiva riferita al nucleo familiare e che tuttavia egli non aveva documentato la composizione del nucleo familiare. Agevolazione prima casa acquistata da due coniugi. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, in rigetto del ricorso in Cassazione del contribuente, hanno stabilito che l’agevolazione prima casa”, nel caso di acquisto effettuato da due coniugi, è possibile non solo se entrambi risiedono nel Comune dove è ubicata l’abitazione, ma, con particolari condizioni, anche se risiedono in Comuni diversi. Tuttavia, nel caso esaminato, l’agevolazione non può essere concessa perché difettava la prova del posizionamento della residenza della famiglia nel Comune ove era situata la casa per il cui acquisto era stato richiesto il beneficio fiscale. Se è ben vero che è sufficiente che uno solo dei due coniugi abbia trasferito la residenza nell’immobile, ciò che rileva ai fini della concessione dell’agevolazione è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. In tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della casa il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione. Il fatto che la CTR non ha considerato che la moglie aveva assunto la propria residenza nell’immobile è, poi, privo di decisività, tenuto conto che, se è ben vero che è sufficiente che uno solo dei due coniugi abbia trasferito la residenza nell’immobile, ciò che rileva ai fini della concessione dell’agevolazione è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. Ciò che rileva è la coabitazione dei coniugi. Il requisito della residenza, ai fini dell'agevolazione prima casa , va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato venga adibito a residenza della famiglia, non rileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione in particolare, i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione. Quindi, una interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari, in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. Infatti, l'art. 144 c.c., secondo il quale i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa che è una esplicitazione ed una attuazione della più ampia tutela che l'art. 29 Cost. assegna alla famiglia , mentre da una parte riconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale, dall'altra tende a privilegiare le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi. Pertanto, anche la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia Cass. n. 25889/15 . L’agevolazione spetta anche se uno dei due coniugi non abbia questo requisito della residenza. Tale assunto trova conforto nel concetto di residenza della famiglia” quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi cosicché, una volta provato che la casa oggetto di acquisto agevolato è destinata ad ospitare appunto la residenza della famiglia”, non importa che uno dei coniugi abbia altrove la propria residenza I coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione, sicché un’interpretazione della legge tributaria, che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica, conforme ai principi del diritto di famiglia, porta a considerare la coabitazione con il coniuge acquirente come elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari. In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, la coabitazione nella casa familiare col coniuge acquirente in regime di comunione integra il requisito della residenza richiesto quale presupposto per la fruizione del beneficio. Detto requisito deve pertanto essere riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione Cass. n. 16355/13

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 9 – 28 giugno 2016, n. 13334 Presidente Chindemi – Relatore Zoso Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione 1. La Commissione Tributaria regionale del Lazio con sentenza depositata il giorno 8 giugno 2011, rigettava l’appello proposto da B.C. avverso la decisione della CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota del 50% del bene immobile acquistato con atto del 18.6.2002. L’atto impositivo era stato emesso sul presupposto che l’acquirente, il quale aveva acquistato l’immobile in comunione legale con la moglie, non aveva trasferito ivi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Osservava la CTR che entrambi i coniugi avevano dichiarato nell’atto di acquisto che intendevano trasferire la propria residenza nell’immobile mentre solo la moglie vi aveva provveduto e, dunque, l’agevolazione non spettava relativamente alla quota del marito. Rilevava, inoltre, la CTR che il contribuente aveva affermato che per godere delle agevolazioni non era necessario il requisito della residenza di entrambi i coniugi, essendo rilevante la residenza effettiva riferita al nucleo familiare e, tuttavia, egli non aveva documentato la composizione del nucleo familiare. 2. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza formulando due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 3. Con il primo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., in relazione al D.L. 7.2.1985 n. 12, convertito dalla legge 5.4.1985 n. 118 ed agli articoli 143, 144 e 146 cod. civ Sostiene il ricorrente che la CTR è incorsa in errore nel ritenere che l’agevolazione spetti se entrambi i coniugi hanno trasferito la residenza nell’immobile acquistato, in quanto ciò che rileva è il requisito della residenza della famiglia nel comune in cui è ubicato l’immobile, potendo i coniugi avere residenze diverse. 4. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. . Sostiene il ricorrente che i giudici di appello non hanno motivato in ordine alla valenza della residenza effettiva della famiglia ed alla differenza con la residenza anagrafica laddove il trasferimento della residenza, da parte della moglie, nell’immobile acquistato costituiva prova della volontà comune dei coniugi di trasferire la residenza familiare. 5. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Questo collegio ritiene di dover continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione Sez. 5, Sentenza n. 25889 del 23/12/2015 Sez. 5, Sentenza n. 16355 del 28/06/2013 Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/01/2009 . Sennonché la CTR, con valutazione di merito incensurabile in questa sede se non sotto il profilo della illogicità, ha ritenuto che il contribuente non aveva provato che l’immobile per il quale erano state chieste le agevolazioni fosse stato adibito a residenza familiare poiché neppure risultava quale fosse la composizione del nucleo familiare. Il dedotto motivo concernente il fatto che la CTR non ha considerato che la moglie aveva assunto la propria la residenza nell’immobile è, poi, privo di decisività, tenuto conto che, se è ben vero che è sufficiente che uno solo dei due coniugi abbia trasferito la residenza nell’immobile, ciò che rileva ai fini della concessione dell’agevolazione è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari Cass. n. 14237 del 2000 , in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. L’art. 144 cod.civ., invero, prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia. Ne deriva che la mera circostanza che la moglie avesse trasferito la residenza nell’immobile era elemento di per se irrilevante per affermare che colà fosse stata stabilita dai coniugi la residenza della famiglia. 6. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese processuali che liquida in euro 2.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.