Valido l’accertamento emesso prima dei 60 giorni

E’ valido l’avviso di accertamento emesso prima del termine di sessanta giorni dall’acquisizione dei documenti bancari.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 11665/2016 della Suprema Corte da cui emerge le norme dell’art. 12 dello Statuto del contribuente si applicano solo in caso di accessi o ispezioni effettuati nei locali in cui il contribuente svolge l’attività. Accertamento. Il citato art. 12 riconosce una garanzia al contribuente sottoposto a verifica fiscale prevedendo che lo stesso può comunicare all’ufficio, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dall’ufficio impositore. Stando al dettato normativo, quindi, l’accertamento non può essere emesso prima della scadenza di detto termine, fatta eccezione per situazioni di particolare urgenza da motivare tale disposizione non prevede comunque nessuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento. Nella fattispecie in esame l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva disposto, come avvenuto in primo grado l’annullamento dell’accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. Obbligo di contraddittorio. I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che non esiste un obbligo generale del contraddittorio se non previsto espressamente per legge e che è onere del ricorrente dimostrare la violazione della possibilità di produrre, ove interpellato, concreti e fondati elementi difensivi, stante l’inesistenza del beneficio invocato. Diversamente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale non prevede in capo all’Amministrazione finanziario, che emetta un atto lesivo dei diritti del contribuente, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Le garanzie di cui al citato art. 12 valgono solo in relazione bagli accertamenti conseguenti ad accessi. Ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente . Da ciò deriva che sussiste un obbligo generale di contraddittorio dell’ufficio finanziario solo per i tributi armonizzati”, in quanto vi è la diretta applicazione del diritto dell’Unione, che comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa mentre per i contributi c.d. non armonizzati” non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito Cfr. Cass. n. 24823/2015 . L’art. 12 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di previsto, determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima della scadenza in quanto tale termine è posto a garanzia del contraddittorio che è espressione dei principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente”. Spetta, quindi, all’ufficio finanziario provare che l’inosservanza del termine è dovuto non tanto all’enunciazione dei motivi di urgenza che hanno determinato l’emissione anticipata dell’accertamento ma all’effettiva assenza di tale requisito esonerativo dall’osservanza del termine Cass, SU, n. 18184/2013 . Sul tema si annovera una cospicua giurisprudenza tra cui la recente sentenza n. 10903/2016 in cui si afferma che ai fini IVA l’accertamento è nullo se l’ufficio finanziario non attiva il contraddittorio quando il contribuente dimostri che in tale sede poteva dimostrare l’invalidità dell’atto, non essendo prevista in ambito nazionale una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale, diversamente da quanto previsto dal diritto europeo. L’avviso di accertamento emanato in data anteriore al termine di cui al citato. 12 è da considerarsi illegittimo in quanto emesso ante tempus ” in violazione del principio costituzionale posto a garanzia dell’esercizio del contraddittorio Cass n. 11088/2015 . Allo stesso modo l’avviso di accertamento, emesso prima del termine di sessanta giorni dalla data di consegna del verbale, è nullo anche nel caso in cui l’ufficio contesta un abuso del diritto in tal caso l’ufficio, prima di emettere l’accertamento, deve chiedere preventivamente chiarimenti al contribuente” ed osservare il termine dilatorio di cui all’art. 37- bis , comma 1, d.P.R. n. 600/73. Cass. n. 406/2015 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 11 maggio – 7 giugno 2016, n. 11665 Presidente Iacobellis – Relatore Iofrida In fatto L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.G. che resiste con controricorso , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5661/24/2014, depositata in data 4/11/2014, con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso, per maggiore IRPEF ed addizionali, relativi all’anno d’imposta 2006, a seguito di controllo fiscale, ex art. 32 DPR 600/1973, e di acquisizione di documentazione bancaria, - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente sotto il profilo della nullità dell’accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12 comma 7 l. 212/2000. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. In diritto 1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art. 12 comma 7 l. 212/2000, con riguardo al profilo dell’inoperatività della norma, trattandosi di verifica condotta presso gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e non presso la sede del contribuente. 2. La censura è fondata. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato il seguente principio di diritto Cass. 24823/2015 Differentemente dal diritto dell’Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità, dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per i quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito mentre in tema di tributi armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittori endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio , si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto . Le Sezioni Unite hanno quindi precisato le garanzie fissate nell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente , valutati il dato testuale della rubrica Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e, soprattutto, quello dell’art. 12 l. 212/2000, coniugato con la circostanza che l’intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in toto , che, esplicitamente, si riferisce agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali , ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d’intervento accertativo dell’Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all’art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tenia di imposte dirette dall’art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973, ed, in materia di imposta di registro, dall’art. 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali . Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale ex art. 32 DPR 600/1973, e non a seguito di accesso, ispezione, verifica presso la sede del contribuente. La decisione della C.T.R. non è conforme al suddetto principio di diritto. 3. Per rutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.