Contributi bonifica, competente il giudice tributario

I contributi dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella competenza del giudice tributario, fatta eccezione per le controversie riguardanti la fase dell’esecuzione forzata.

Quanto sopra è contenuto nella sentenza numero 8770/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’impugnazione dei c.d. atti prodromici all’esecuzione ossia precedenti come cartella esattoriale o l’avviso di mora appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Consorzio di bonifica. Il Consorzio di bonifica è un ente con personalità giuridica pubblica, amministrato dai propri consorziati e retto da uno Statuto. Circa la natura giuridica dei contributi imposti dai consorzi di bonifica si precisa che essi rappresentano lo strumento attraverso cui i proprietari degli immobili terreni, fabbricati , adempiono ai loro doveri riguardo alla manutenzione ed all'esercizio delle opere effettuate mediante l'attività di bonifica difesa del suolo vigilanza sul territorio difesa dalle esondazioni . La normativa che disciplina la materia di bonifica è quella contenuta nella legge Regionale numero 79/2012, che ha sostituito la precedente legge Regionale numero 34/1994, e che attribuisce, ai proprietari degli immobili di qualsiasi natura l’onere di provvedere alla manutenzione ed all’esercizio delle opere di bonifica realizzate in rapporto ai benefici ottenuti. Il fatto. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale recante contributi consortili dinanzi al giudice di pace. Quest’ultimo confermava la propria giurisdizione a decidere sulle opposizioni alla procedura di esecuzione tributaria sottraendola, di fatto, al giudice tributario in base a quanto disposto dal citato art. 2 d.lgs numero 546/92. Equitalia ha proposto ricorso per cassazione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice di pace. Giurisdizione. La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che i contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 d.lgs numero 546/1992, così come modificato dall’art. 12 l. numero 448/2001, che ha ampliato la giurisdizione tributaria alle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie Cass. 2598/2013 . Le medesime Sezioni Unite con una precedente decisione avevano stabilito che sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le controversie riguardanti la fase dell’espropriazione forzata, come recita il comma 1, ultima parte, del citato art. 2. Da ciò consegue che l’impugnazione degli atti prodromici all’esecuzione cartella esattoriale o avviso di mora sono impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ex art. 19 del d.lgs numero 546/92 Cass. SU numero 8279/2008 n23832/2007 . La giurisdizione allargata di cui sopra riguarda ogni questione relativa all’ an e al quantum del tributo arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell’esecuzione tributaria, conseguendone che anche l’eccezione di prescrizione rientra nella giurisdizione del giudice tributario . Restano escluse, invece, dalla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie riguardanti le sanzioni irrogate di Monopoli di Stato all’esercente pubblico proprietario di slot machine” in tal caso competente è il giudice ordinario non avendo rilevanza il fatto che la sanzione è inflitta da un ufficio finanziario rilevando soltanto la natura tributaria o meno della norma violata cfr. Cass. numero 2700/2012 nel caso specifico la norma mira a garantire lo svolgimento della gestione degli apparecchi di intrattenimento al fine di reprimere attività illecite . In linea con l’orientamento di legittimità e della Corte Costituzionale Sent. numero 130/2008 , si segnala che il legislatore con l’art. 9, comma 1, del d.lgs numero 156/2015, modificando il citato art. 2, ha espunto dal comma 1, le controversie relative alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari nonché dal comma 2, secondo periodo, le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 14 aprile 2015 – 3 maggio 2016, n. 8770 Presidente Santacroce – Relatore Greco Svolgimento del processo Con atto notificato l’11 luglio 2008 S.P., convenendo in giudizio il Consorzio di bonifica del N.S. e la spa Equitalia Sardegna, proponeva davanti al Giudice di pace di Sorso opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso la cartella esattoriale recante contributi consortili per l'anno 2001, iscritta a ruolo e notificagli dal Consorzio il precedente 9 aprile, chiedendo fosse accertata la prescrizione del credito portato, e che la cartella stessa fosse dichiarata nulla per carenza di motivazione e per la mancata allegazione dell'avviso di accertamento. Il giudice adito, con sentenza depositata il 6 febbraio 2009, affermata in linea generale la competenza del giudice di pace a decidere sulle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 615, primo camma, cod. proc. civ., qualificava la demanda come opposizione alla procedura di esecuzione forzata tributaria intrapresa dall'Equitalia Sardegna spa con la notifica della cartella esattoriale, e pertanto sottratta alla giurisdizione tributaria , e quindi compresa in quella del giudice ordinario. E ciò in base all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento . Disposta quindi la sospensione della cartella, nel merito, accogliendo l'eccezione dell'opponente, dichiarava prescritto il credito, relativo al contributo consorzio di irrigazione per l'anno 2001 - e quindi ad un credito che deve pagarsi annualmente -, per il decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., essendo stata notificata la cartella a distanza di oltre otto anni. Nei confronti della decisione la spa Equitalia Sardegna propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione. Resistono con controricorso il Consorzio di bonifica del Nord Sardegna e S.P., il quale in prossimità dell'udienza di discussione ha depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione del giudice di pace adito alla luce dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha attribuito, a partire dal 1° gennaio 2001, alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie in tema di tributi di ogni genere e specie, e quindi anche le liti, come la presente, aventi ad oggetto i contributi dovuti ai consorzi di bonifica, come affermato anche in sede di legittimità. Né sulla giurisdizione avrebbe effetti l'eccepita prescrizione del tributo, facendosi con essa valere un fatto estintivo dell'obbligazione, per cui, se questa ha natura tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che ha giurisdizione sulla stessa, e dunque alla commissione tributaria. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria motivazione in ordine alla inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione diretta ad eccepire la prescrizione maturata prima della notifica della cartella di pagamento, dovendosi far valere la prescrizione della pretesa inderogabilmente mercè l'impugnazione delle cartelle esattoriali nelle forme e nei termini previsti dalla legge. Con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 2948, n. 4, cod. civ., assumendo che ai contributi spettanti ai consorzi di bonifica, aventi natura di tributo, in considerazione dell'autonomia di ogni periodo d'imposta, troverebbe applicazione il termine di prescrizione decennale fissato dall'art. 2946 cod. civ. Con il quarto motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dì norme di diritto in relazione agli artt. 12, 24, 25, 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostiene che in caso di impugnazione di cartella esattoriale, la legittimazione passiva del concessionario del servizio di riscossione dei tributi sussisterebbe se l'impugnazione riguardi vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo, mentre sarebbe esclusa qualora i motivi di ricorso attengano, come nella specie, alla debenza del tributo. Il primo motivo del ricorso è fondato. I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 443 ndr art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie Cass. sez. un., 5 febbraio 2013, n. 2598 . Queste Sezioni unite hanno in particolare chiarito come, a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o l'intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs. Cass. sez. un. 31 marzo 2008, n. 8279 . Si è, in particolare puntualizzato che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione Cass. sez. un., 19 novembre 2007, n. 23832 . Il primo motivo del ricorso va pertanto accolto, assorbito l'esame degli ulteriori motivi, va dichiarata la giurisdizione della Commissione tributaria e cassata la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione della Commissione tributaria e cassa la sentenza impugnata. Condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Equitalia Sardegna spa e del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, liquidate in euro 500 per ciascuna di esse, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%.