Crediti d’imposta per casse e fondi pensione, niente sanzioni per il primo anno

Lo prevede la Circolare n. 14/E del 27 aprile scorso che illustra la disciplina dei crediti d’imposta introdotti dalla Stabilità 2015 a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, al fine di incentivare l’investimento in alcune attività a carattere finanziario a medio o lungo termine.

Crediti d’imposta per casse di previdenza e fondi pensione. Allo scadere del termine, fissato al 30 aprile, per richiedere i crediti d’imposta che premiano le casse di previdenza e i fondi pensione per gli investimenti in talune attività finanziarie a medio e lungo termine, il 27 aprile l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare 14/E che illustra i bonus in questione. Si tratta dei crediti d’imposta previsti dai commi 91 a 94 della Stabilità 2015 e disciplinati nel dettaglio dal d.m. 19 giugno 2015 per mitigare gli effetti negativi sugli investimenti operati dai menzionati soggetti a seguito dell’aumento, disposto sempre dalla Stabilità 2015 comma 621 , della tassazione applicata ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle casse e al risultato maturato di gestione dei fondi pensione passata, rispettivamente, dal 20% al 26% e dall’11 al 20% , e precisamente - per le Casse di previdenza, il credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i medesimi proventi - assoggettati effettivamente” alle ritenute e imposte sostitutive – siano investiti nelle attività a carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione. Il credito, calcolato sulla base dei redditi di natura finanziaria realizzati o maturati in un periodo d’imposta e investiti in attività nel medesimo periodo, è determinato a partire dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e con riferimento agli investimenti effettuati nel 2015 - per i Fondi pensione, il credito d’imposta nella misura del 9% del risultato netto maturato, assoggettato effettivamente” all’imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che l’ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione. Il credito di imposta spetta anche ai fondi pensione multicomparto ovvero ai fondi strutturati in comparti differenziati per rischio e rendimento in più linee di investimento. In tal caso, la richiesta di attribuzione è unica e deve essere presentata a nome del fondo e non dei singoli comparti. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, tuttavia, si devono considerare i singoli comparti separatamente. Per i fondi pensione, il credito, calcolato sulla base del risultato di gestione maturato in un periodo d’imposta e investito in attività nel periodo d’imposta successivo, è determinato a partire dal risultato di gestione maturato nel 2014 e con riferimento agli investimenti effettuati nel 2015. Termine per la presentazione delle istanze. Proprio in questi giorni si chiude la finestra per la presentazione delle istanze tramite l’apposito modello dell’Agenzia delle Entrate il termine iniziato a decorrere lo scorso 1° marzo scadrà il prossimo 30 aprile. Dato lo scarsissimo lasso di tempo tra la diffusione dei primi chiarimenti e lo scadere del termine per l’istanza, la circolare 14/E prevede la disapplicazione delle sanzioni in caso di indebita fruizione . Le ultime righe del documento di prassi chiariscono infatti che in ossequio ai principi contenuti nello Statuto del Contribuente, nel caso in cui l’indebita fruizione riguardi il credito d’imposta richiesto dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2016 si procede al recupero dello stesso senza applicazione delle sanzioni in considerazione delle condizioni di obiettiva incertezza caratterizzanti la specifica disciplina . Fonte www.fiscopiu.it

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