



canone RAI | 18 Aprile 2016
Il Consiglio di Stato boccia il canone in bolletta e l’Agenzia pubblica le FAQ
Il Canone RAI “bocciato” dal Consiglio di Stato, che chiede maggiore chiarezza su cosa sia inteso per apparecchio TV; l’Agenzia, intanto, pubblica le risposte alle domande più frequenti.



Il canone RAI in bolletta va rivisto. A scompaginare le carte è il Consiglio di Stato, che giovedì 14 aprile 2016 ha evidenziato l’assenza di «un qualsiasi richiamo ad una definizione di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo» in merito al quale abbinare il pagamento del canone. Non si tratta di una bocciatura – ha illustrato il sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli – ma un suggerimento di integrazioni e chiarimenti.
Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate. Cercando di dissipare alcuni dubbi, fornendo dei chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune utili FAQ dalle quali apprendiamo che, a monte di tutte le osservazioni del Consiglio di Stato, «il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo (art. 1 del R.d.l. n. 246/38)».
Le FAQ servono però per chiarire alcune situazioni non standard. Come ad esempio il titolare di più contratti di tipo domestico residenziale: in tali casi, il contribuente non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.
Casi frequenti sono anche quelli in cui uno dei due coniugi abbia sempre pagato l’abbonamento anche se l’utenza elettrica è intestata al marito o alla moglie. «Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito».
Denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento. Interessante è anche il chiarimento dato a chi aveva formalizzato la denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento: «in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva».
Come presentare l’istanza che attesta la non detenzione dell’apparecchio TV. L’Agenzia spiega anche come presentare l’istanza che attesta la non detenzione dell’apparecchio TV: «I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat - c.p. 22 Torino - per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento».
(Fonte: www.fiscopiu.it)






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