Ravvedimento operoso: rimborso possibile soltanto in caso di errori formali, essenziali e riconoscibili

Il perfezionamento del ravvedimento operoso preclude al contribuente la ripetizione di quanto versato, salvo il caso di errori formali, essenziali e riconoscibili.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6108/2016, depositata il 30 marzo. Il caso. Una società consortile per azioni presenta un interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti in merito alla applicabilità di un regime agevolativo. A seguito della risoluzione emessa dall’Amministrazione finanziaria, la società contribuente ridetermina il reddito imponibile e versa le maggiori imposte e le sanzioni in misura ridotta usufruendo del cosiddetto ravvedimento operoso. In un secondo tempo la società contribuente presenta una istanza di rimborso delle somme versate e, formatosi il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria, presenta ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Le doglianze della società contribuente sono respinte dai giudici di merito. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, nel caso di specie sussiste la coscienza e volontà ex art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, giacché il ravvedimento operoso è stato posto in essere in epoca successiva rispetto alla emissione della risoluzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Ciò esclude inoltre la configurabilità dell’incertezza normativa oggettiva idonea ad escludere la applicabilità delle sanzioni amministrative ex art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. A questo si aggiunge l’inapplicabilità della parallela disciplina contenuta nell’art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212, che – secondo il giudice del gravame – concernerebbe esclusivamente l’ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate dall’Amministrazione finanziaria. Il ravvedimento operoso. Nella sentenza in commento, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società contribuente. In via preliminare il Collegio ricorda che l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria non può essere paralizzato da un eventuale ravvedimento del contribuente ai sensi dell’art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 così Cass., sez. Trib., 2 ottobre 2008, n. 24424, in CED Cass., Rv. 605067 . In maniera analoga il ravvedimento operoso costituisce causa ostativa al rimborso di quanto versato nel caso in cui tale istanza di motivata in ragione della carenza del presupposto sanzionatorio . Secondo la Suprema Corte, la disciplina invocata dalla società contribuente non opera quando il pagamento della sanzione sia frutto di una scelta del contribuente medesimo , il quale abbia in tal modo usufruito di una misura agevolativa. Il Giudice di legittimità ritiene che il perfezionamento del ravvedimento operoso precluda al contribuente la ripetizione di quanto versato, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili. La pronuncia in rassegna si pone in linea di continuità con quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al condono ex art. 9, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nella sentenza n. 14828 del 2008 si afferma che l’istanza di condono preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto nella specie, IVA ritenuta deducibile in quanto la società contribuente esercitava attività medica in regime di esenzione il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria Cass., sez. Unite Civ., 5 giugno 2008, n. 14828, in CED Cass., Rv. 603316 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 27 gennaio – 31 marzo 2016, numero 6108 Presidente Di Amato – Relatore Federico Svolgimento del processo Sincrotone Trieste società consortile per azioni impugnò il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso per versamenti effettuati a titolo di ravvedimento operoso, relativi agli anni d'imposta 1999 e 2000, fondata sia sulla mancanza di coscienza e volontà, che sulla obiettiva incertezza interpretativa delle norme che regolavano la materia, ai sensi degli artt. 5 e 6 Digs. 472/1997 e 10 comma 3 L.212/2000. L'istanza era fondata sull'applicazione del regime tributario transitorio nei confronti della contribuente, cui, in seguito all'entrata in vigore della L. numero 370/1999 veniva riconosciuta la natura di società di interesse nazionale ex articolo 2461 c.c., con conseguente inquadramento tra gli enti non commerciali. La questione concerneva, in particolare, il regime tributario, nella fase transitoria, dei contributi in conto capitale ricevuti in precedenza dall'ente, che potevano essere stati accantonati a riserva, in sospensione d'imposta, oppure rateizzati in quote costanti nei periodi d'imposta successivi. La contribuente chiese al riguardo chiarimenti all'Agenzia delle Entrate la quale, con la risoluzione numero 78/E del 31.5.2001, precisò che il passaggio dal regime fiscale delle società commerciali a quello delle società di interesse nazionale, con inquadramento tra gli enti non commerciali, imponeva la tassazione dei contributi oggetto di rateizzazione, con una variazione in aumento nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata sotto il regime anteriore. A seguito di detta risoluzione la Sincrotone rideterminò il reddito imponibile per l'anno 1999, versando, a partire dall'ottobre 2001 le maggiori imposte dovute e le sanzioni in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso. La CTP respinse il ricorso e la CTR confermò integralmente la sentenza di primo grado. La CTR, in particolare, ha affermato che la risoluzione del Ministero delle Finanze era intervenuta prima che venisse effettuato il pagamento di contributi e sanzioni ridotte in conseguenza del ravvedimento operoso, con la conseguenza che all'epoca dei versamenti non esisteva una situazione di incertezza interpretativa. Rilevava inoltre che non sussistevano comunque i presupposti per l'applicazione dell'articolo 10 comma 3 L.212/00, che faceva riferimento esclusivamente alle sanzioni irrogate dall'Amministrazione, mentre nel caso in esame la parte aveva fatto ricorso al ravvedimento operoso. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente. L'Agenzia resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli arti. 5 e 6 D.lgs. 472/1997, nonché dell'articolo 10 comma 3 L212/200 in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc, censurando l'impugnata sentenza sotto due distinti profili, e cioè - per non aver ravvisato la mancanza di coscienza e volontà di commettere una violazione di natura fiscale ex articolo 3 D.lgs. 47211997, nel comportamento della contribuente, la quale versò le imposte di conguaglio sull'ultima dichiarazione presentata sotto il vecchio regime tributario e le relative sanzioni, adeguandosi alle istruzioni impartite dall'Agenzia delle Entrate. - per non aver ravvisato l'esimente dell'obiettiva incertezza interpretativa ai sensi dell'articolo 6 D.lgs. 472/1997 e 10 comma 3 L.21212000, in quanto la normativa introdotta dalla L.numero 370/1999, che prevedeva l'inquadramento della contribuente tra le società di interesse nazionale, e quindi tra gli enti non commerciali, non disciplinava adeguatamente il regime transitorio. Le due censure,che in ragione dell' intima connessione vanno trattate unitariamente, sono destituite di fondamento. Il versamento di sanzioni in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso, ex articolo 13 d.lgs. 472/1997, infatti, se non produce alcun effetto preclusivo in ordine ad un eventuale accertamento da parte dell'Ufficio Cass. 2442412008 costituisce, al contrario, causa ostativa al rimborso di quanto versato a tale titolo da parte del contribuente, laddove l'istanza di rimborso sia fondata, come nel caso di specie, sulla carenza del presupposto sanzionatorio. Deve al riguardo rilevarsi che la mancanza di colpevolezza ex articolo 5 Digs. 472/97 e la causa esonerativa di cui all'articolo 10 L.212/00 rilevano e possono essere invocate dal contribuente nel solo caso di sanzioni inflitte dall'Amministrazione, ma non anche quando il pagamento della sanzione, in misura ridotta, usufruendo in tal modo di misura agevolativa, sia frutto di una scelta del contribuente medesimo, che abbia fatto ricorso al c.d. ravvedimento operoso. Una volta che si sia perfezionata la fattispecie di ravvedimento operoso è precluso al contribuente, analogamente a quanto affermato da questa Corte con riferimento alle ipotesi di definizione agevolata cui questi abbia spontaneamente aderito ex multis Cass. Ss.Uu. 14828/2008 e Cass. 4566/2015, 1967/2012 , la ripetizione di quanto versato, con conseguente inammissibilità della relativa istanza, salvo il caso di errori formali essenziali e riconoscibili. Il ravvedimento operoso, infatti, implicando riconoscimento della violazione e della ricorrenza dei presupposti di applicabilità della relativa sanzione, è incompatibile con la successiva istanza di rimborso della sanzione versata, in quanto detta istanza si pone in insanabile contraddizione con la scelta spontaneamente effettuata dallo stesso contribuente. Il ricorso va dunque respinto. Considerata la peculiarità della vicenda e le ragioni della decisione, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Spese compensate.