



trust | 09 Marzo 2016
Costituzione di un vincolo di destinazione su beni con applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni
di Isabella Buscema - Esperto tributario
La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l’istituzione di un trust), costituisce - di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario - autonomo presupposto impositivo in forza dell’art. 2, comma 47, l. n. 286/2006, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui all’imposta sulle successioni e donazioni.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza n. 4482/16; depositata il 7 marzo)








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