Notifica cartella, è sufficiente l'avviso di ricevimento

In caso di notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione mediante raccomandata postale, l’agente è tenuto ad esibire solo l’avviso di ricevimento.

Il principio è contenuto nella sentenza n. 3036/16 della Corte di Cassazione da cui emerge che quando la notifica è affidata al concessionario questa si perfeziona con la ricezione del destinatario, non essendo necessario allegare copia della cartella di pagamento. Notifica cartella di pagamento. La notifica in ambito tributario è disciplinata dagli artt. 137 e ss. c.p.c., a cui si richiama l’art. 16, comma 2, del d.lgs n. 546/1992. L’attività di notifica può essere eseguita, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente. La notifica può essere eseguita brevi manu se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario , nonché a mezzo del servizio postale mediante la spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In particolare, l’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella è notificata dagli agenti della riscossione, dai messi comunali o agenti di polizia municipale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in questo caso la cartella si considera avvenuta nella data riportata nell’avviso di ricevimento da uno dei soggetti previsti dalla legge. La fattispecie in esame ha riguardato la notifica eseguita da Equitalia che la CTR ha ritenuto invalida in quanto il concessionario deve produrre in giudizio non solo le copie delle notifiche ma anche copia delle stesse cartelle. La Suprema Corte, in base ad un consolidato orientamento, ha affermato che la notifica della cartella ex art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 può avvenire mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una specifica relata atteso che è l’ufficiale postale a garantirne nell’avviso l’esecuzione eseguita su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra il destinatario e consegnatario della cartella. Quanto precede è confermato implicitamente dal penultimo comma del suddetto art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in virtù della forma della notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione cfr. Cass. n. 23123/2014 6395/2014 . Onere della prova. Sul tema un altro pronunciamento ha ritenuto che in caso di notifica a mezzo posta spetta al concessionario provare l’esatto contenuto della busta contenente la cartella di pagamento. Il concessionario, quindi, deve dimostrare il contenuto della raccomandata in cui è custodita la cartella di pagamento nel rispetto dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede con il contribuente. Indubbiamente quest’ultimo pronunciamento offre grossi vantaggi al contribuente, laddove contesti il contenuto della busta ricevuta, per far dichiarare la nullità della cartella Cass. n. 2625/2015 . La giurisprudenza di merito - nel rilevare che il concessionario della riscossione è abilitato alla notifica della cartella, a mezzo raccomandata, senza l’intermediazione” del messo notificatore -, ha ritenuto che la notifica dell’avviso di mora è nulla se il concessionario non esibisce in giudizio la prova della notifica dell’atto CTP di Roma sent. n. 16915/2014 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, sentenza 21 gennaio – 17 febbraio 2016, numero 3036 Presidente Iacobellis – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Catanzaro ha respinto l'appello di Equitalia Sud spa, appello proposto contro la sentenza numero 620/01/2009 della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso della parte contribuente Edilizia del terzo millennio srl Unipersonale relativo ad intimazione di pagamento con cui veniva ingiunto il pagamento di un credito portato da cartella asseritamente notificata il 11.01.2005. La CTR -dopo avere dato atto che il primo giudice, nella contumacia della concessionaria, ed in difetto del deposito della menzionata cartella, aveva ritenuto che l'omessa prova circa la notifica dell'atto presupposto costituisse ragione di invalidità dell'atto consequenziale ha ritenuto infondate le censure della Concessionaria evidenziando che quest'ultima aveva dato prova della notifica della cartella producendo in appello copia di un avviso di ricevimento illeggibile dal quale si evince la notifica a mani di un ipotetico addetto alla ricezione degli atti e ritenendo che se il contribuente contesta la mancata notifica della cartella esattoriale, il concessionario deve produrre in giudizio non solo le copie degli avvisi di notifica ma anche copia delle cartelle medesime . La CTR soggiungeva che è noto che gli avvisi o le relate di notifica, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore perchè nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario , derivando detto obbligo dal D.P.R. numero 602 del 1973, art. 26, comma 4, a mente del quale deve essere l'Agente per la Riscossione ad assolvere all'onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento indirizzate al contribuente nonchè la ritualità e tempestività della loro notificazione. D'altronde, l'avviso di ricevimento depositato in copia recava impresso un numero illeggibile, del quale neppure si sarebbe potuto fare interpretazione ai fini confrontarlo di con quello della cartella indicata dalla Concessionaria appellante, appunto perchè non versata in atti da quest'ultima. Non potendosi raggiungere la certezza che la menzionata ricevuta di ritorno si riferisse proprio alla cartella di cui si tratta, dovevasi concludere per il difetto di prova in ordine alla notifica dell'atto presupposto. La società Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c Ed invero, con il primo motivo di impugnazione improntato alla violazione del D.Lgs. numero 546 del 1992, art. 58, comma 2 e con il secondo motivo di impugnazione improntato alla violazione del D.P.R. numero 602 del 1973, art. 26 -motivi da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione logica la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito da un canto abbia ritenuto irrituale la produzione in grado di appello dei documenti di cui si tratta avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stata notificata la cartella di pagamento-atto presupposto dell'avviso di intimazione , addebitando alla Concessionaria di essere rimasta inerte nell'intera fase processuale di primo grado , e si duole ancora che sia stato violato il disposto dell'art. 26 menzionato che consente anche alla Concessionaria la notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento di plico in busta chiusa senza ulteriore adempimento dell'agente postale che quello di curare che la persona individuata come legittimata per la ricezione apponga la sua firma nel registro di consegna e sull'avviso di ricevimento , con perfezionamento della stessa nella data dell'avviso sottoscritto dal ricevente o del consegnatario senza necessità di redazione di alcuna relata. Il tal caso, il giudicante avrebbe dovuto ritenere sufficiente la produzione del solo avviso di ricevimento a mente della previsione del ridetto art. 26 che onera il concessionario della conservazione del solo avviso in questione e presumere che l'omessa indicazione delle generalità della persona a cui è stato consegnato il plico significhi semplicemente che la ricezione è avvenuta a cura dello stesso destinatario ovvero che la semplice indicazione della consegna a persona incaricata della ricezione sia assistita da fede privilegiata vincibile solo con querela di falso. Circa la prova del contenuto poi, essa si rileva dal numero contenuto sulla busta e coincidente con il numero della cartella che -siccome emessa in unico originale spedito al contribuente-non può certo essere conservato in copia. Da ciò l'erroneità della pronuncia impugnata che aveva diversamente concluso. I combinati motivi appaiono, irrilevante ed inammissibile il primo e fondato ed accoglibile il secondo. Quanto al primo, si rileva agevolmente dall'argomentare del giudice di appello che quest'ultimo non ha affatto fondato il proprio convincimento sulla ritenuta invalidità della produzione documentale in appello, che anzi ha considerato e valorizzato ai fini del proprio convincimento, sia pure per giungere a conclusioni difformi da quelle attese dalla parte appellante. Il motivo, pertanto, non attingendo alcuna ratio decidendi della pronuncia impugnata, è da ritenersi frustraneo. Diversamente è a dirsi per ciò che concerne il secondo motivo, ed in ragione del fatto che -come lo stesso giudice di appello ha messo in chiara evidenza ciò che la parte contribuente ha lamentato è esclusivamente la mancata ricezione della notifica della cartella, e non anche la ricezione di un atto diverso o di nessun atto a mezzo della consegna del plico oggetto di notifica a proposito di che si veda Cass. Sez. 6 5, Ordinanza numero 18252 del 30/07/2013, mentre la pronuncia adottata da Cass.22041/2010 -erroneamente valorizzata dal giudice di appello non contiene affatto principi valorizzagli ai predetti fini, statuendo in punto di inammissibilità del ricorso per cassazione . Nel caso specifico oggetto della presente controversia, codesta Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare, invece, che In tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data deve essere assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria attestazioni dell'ufficio postale, salva l'applicabilità del principio del raggiungimento dello scopo, in virtù del quale si determina uno spostamento dell' onus probandi , gravando sulla parte, che abbia dimostrato di conoscere l'atto e che intenda far valere in giudizio un diritto il cui esercizio è assoggettato a termine di decadenza, l'onere di dimostrare la diversa data di ricezione dell'atto e la tempestività della pretesa Sez. 5, Sentenza numero 23213 del 31/10/2014 . Ed ancora In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, art. 26, comma 1 seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione Cass. Sez. 5, Sentenza numero 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza numero 14327 del 19/06/2009 . Del tutto erroneamente, perciò, il giudice del merito ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l'avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, desumendo detto onere dalla lettura incongrua della norma dell'art. 26, comma 4 più volte menzionato, nel quale è previsto un onere alternativo, correlato alle diverse modalità con le quali la notifica può essere effettuata L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione . E d'altronde, non avendo la parte ricorrente contestato che il contenuto del plico corrispondesse a quanto rappresentato sulla busta ma essendosi limitato a eccepire di non avere mai ricevuto il plico non si vede per quale ragione il giudicante abbia d'ufficio ritenuto di dover affrontare il distinto tema non sottoposto alla sua cognizione. Nè potrebbe bastare a dichiarare nulla la notifica per difetto di corrispondenza tra la busta e l'atto in essa contenuto il dubbio generato dal solo fatto che sia illeggibile sulla copia della cartolina di ricevimento prodotta in causa il numero di corrispondenza con il codice dell'atto in essa contenuto, impedimento materiale per ovviare al quale il giudicante avrebbe dovuto anzicchè limitarsi a farne mero rilievo avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 210 c.p.c. e dal D.Lgs. numero 546 del 1992, art. 7, comma 1 onde invitare la parte alla produzione dell'originale al fine di sincerarsi della leggibilità del numero apposto sull'originale stesso. Quanto al resto, le ulteriori ragioni di doglianza prospettate dalla parte ricorrente nel contesto del medesimo motivo di impugnazione sia pure con argomentare autonomo e comunque riferito alla violazione della medesima disciplina già menzionata appaiono esse pure fondate, alla luce del costante insegnamento di codesta Suprema Corte, secondo il quale La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, numero 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata Cass. Sez. 5, Sentenza numero 11708 del 27/05/2011 conferma Cass. Sez. 5, Sentenza numero 9111 del 06/06/2012 . Erronei appaiono perciò anche i rilievi del giudice del merito a proposito delle ulteriori ritenute irritualità del procedimento di notificazione della cartella. Non resta che concludere che -in coerenza con i principi dianzi richiamati la pronuncia impugnata debba essere cassata in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, di modo che la Corte potrà decidere anche nel merito, siccome non possono ritenersi sussistere questioni ulteriori assorbite e non esaminate, non essendosi costituita nel grado di appello la parte contribuente e non avendo perciò potuto riproporre eventuali motivi di impugnazione del provvedimento non esaminati dal primo giudice. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 30 luglio 2015. ritenuto inoltre che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori ed oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.