Processo tributario: l’incertezza sugli estremi della sentenza impugnata è “sanata” dalla sua produzione

Nel processo tributario, la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell’atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della pronuncia prodotta in copia autentica dell’appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale. Tale situazione non comporta incertezza nell’oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell’appello.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2588/2016, depositata Il caso. La Commissione Tributaria Regionale dichiara l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Amministrazione finanziaria per incertezza in ordine agli estremi della sentenza impugnata ex art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nel caso di specie l’appellante produce e identifica univocamente una sentenza, indicandone numero x , giudice emittente, data della pronuncia, data di deposito, numero del ricorso in primo grado, numero dell’atto impositivo impugnato, tributo e periodo di imposta cui tale atto impositivo si riferisce. Nella narrativa dei fatti, l’appellante menziona anche una seconda sentenza x + 1 relativa ad un diverso periodo di imposta e ne produce il testo. Nell’ordinanza in esame, la Suprema Corte, cassando con rinvio la sentenza impugnata, esclude che sussista alcuna interezza in merito agli estremi della pronuncia. Secondo il Giudice di legittimità l’appellante ha commesso un mero errore materiale nell’indicazione della sentenza impugnata x , come confermato anche dalla presenza in atti della pronuncia recante il numero corretto x + 1 . L’indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici non è requisito di validità dell’atto di impugnazione. Secondo il Collegio cfr. Cass., sez. trib., 31 luglio 2007, n. 16921, in CED Cass., Rv. 599814 Cass., sez. trib., 10 febbraio 2012, n. 1935, ibidem , Rv. 621589 , nel processo tributario la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell’atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell’appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale. Tale situazione non comporta incertezza nell’oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell’appello cfr. anche Cass., sez. lav., 2 ottobre 2014, n. 20828, in CED Cass., Rv. 632648 . Non costituisce requisito di validità dell’atto di impugnazione l’indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame . Ai fini dell’individuazione dell’oggetto del gravame, riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell’appellante – quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza – determina l’improcedibilità dell’appello. La soluzione esegetica indicata dalla Sesta Sezione nell’ordinanza in rassegna è ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass., sez. III civ., 22 maggio 1998, n. 5136, in CED Cass., Rv. 515724 Cass., sez. II civ., 16 febbraio 2001, n. 2300, ibidem , Rv. 543907 Cass., sez. lav., 14 aprile 2005, n. 7746, ibidem, Rv. 580451 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 17 dicembre 2015 – 9 febbraio 2016, n. 2588 Presidente Iacobellis – Relatore Cosentino In fatto e in diritto L'Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado per la ritenuta incertezza in ordine agli estremi della sentenza impugnata incertezza desunta dalla difformità tra gli estremi della sentenza indicata nell'atto di appello e gli estremi la sentenza al medesimo allegata. Con l'unico mezzo di ricorso, riferito al numero 4 dell'articolo 360 c.p.c., la difesa erariale denuncia la violazione dell'articolo 53 D.Lgs. 546/92 in cui il giudice territoriale sarebbe incorso giudicando incerto l'oggetto dell'impugnazione per il solo fatto che l'appellante avesse depositato una sentenza diversa da quella indicato nell'epigrafe dell'atto di appello sentenza, peraltro, relativa all'impugnativa di un avviso di accertamento diverso da quello della cui impugnativa si riferiva nella narrativa del processo svolta nell'atto di appello. Aggiunge, ancora, la ricorrente che la sentenza effettivamente impugnala, precisamente indicate nell’atto di appello, era comunque in atti, in quanto contenuta nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado allegato al fascicolo d'ufficio del giudizio di secondo grado. La contribuente non si è costituita in questa sede. Il ricorso appare fondato. Dall'esame degli atti processuali, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato, risulta che l'atto di appello era assolutamente univoco nell'identificare la sentenza impugnata indicandone il numero 118/08/10 , il giudice emittente Commissione Tributaria Provinciale di Milano , la data della pronuncia 10/3/2010 , la data di deposito 24/3/2010 , il numero del ricorso in primo grado N. R. 11689/08 , il numero dell'avviso di accertamento impugnato , nonché l'imposta Irpef e l'anno di imposta 2003 a cui detto avviso di accertamento si riferiva. Nella stessa narrativa di fatto svolta nell'atto di appello si dava poi adeguatamente conto della circostanza che l'avviso di accertamento impugnato, relativo all'anno di imposta 2003, era stato emesso insieme ad un avviso accertamento per l'anno 2002 impugnato con ricorso accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza 119/08/10, pure allegala all'appello. Nessuna incertezza dunque sussisteva sul fatto che l'oggetto dell'impugnazione fosse la sentenza 118/08/10, peraltro presente in atti, in quanto contenuta nel fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado che l'allegazione della sentenza 119/08/10 fosse frutto di errore materiale non poteva dunque considerarsi una mera ipotesi come si legge a pag. 3 della sentenza gravata la rilevato difformità -frutto di ipotizzabile, ma non logicamente necessitalo errore materiale ma costituiva una palmare evidenza processuale. D'altra pane questa Corte non ha mancato di rilevare, per un verso, che, in sede di giudizio tributario, la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell'atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale sentt. 16921/07, 1935/12 per altro verso, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte 5136/98, 2300/01, 7746/05 L'omesso deposito da parte dell'appellante della copia della sentenza impugnata non determinata l'improcedibilità dell'appello qualora, come nella specie, la sentenza sia comunque presente negli atti ed il giudice sia quindi in grado di avere conoscenza della pronuncia di primo grado. Si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata. Che la contribuente non si è costituita in questa sede che il ricorso deve considerarsi tempestivo, perché - ancorché l'atto sia stato notificato a mezzo posta con raccomandata spedita all'indirizzo della contribuente di solo il 27.1.14, oltre il termine di cui all'articolo 327 cpc - tale notifica conseguiva, a ragionevole distanza di tempo, al tentativo di notifica tempestivamente effettuato il 23.10.13 all’indirizzo della contribuente di risultante dall’epigrafe della sentenza gravata e modificato presso l’anagrafe tributaria solo con decorrenza 28.11.13 , dove la stessa era risultata sconosciuta che la relazione è stata notificata alla ricorrente che non sono state depositate memorie difensive che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice territoriale. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche le spese del presente giudizio.