Ricorso per riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio e nullità della notifica al domiciliatario delle pregresse fasi di merito

La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c

Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 2288 del 5 febbraio 2016. Vicenda. La Suprema Corte , in accoglimento del ricorso in Cassazione del fisco, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione del giudice del gravame. L'Ufficio ha riassunto la causa davanti al giudice del gravame il quale ha dichiarato inammissibile il ricorso per riassunzione perché la notifica dell'atto di riassunzione era avvenuta presso il domicilio del difensore e non personalmente al contribuente e per di più oltre il termine di un anno e 45 giorni. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate Pronuncia. Gli Ermellini, con la citata pronuncia, hanno accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 291 c.p.c. e 63 d.lgs. numero 546/1992 in relazione all'art. 360, comma 1, numero 4 c.p.c., per avere i giudici di appello del rinvio dichiarato inammissibile il ricorso per riassunzione proposto dall'Ufficio in quanto la notifica al contribuente era avvenuta presso il domicilio del difensore nella precedente fase di merito e non personalmente, mentre al contrario la notifica non era inesistente ma solo nulla e quindi poteva essere sanata disponendone la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c La Corte di Cassazione, quindi, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato ad altra sezione della CTR del Veneto anche per le spese. Forma e modalità della riassunzione. La riassunzione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della controversia rinviata dalla Corte di Cassazione si esegue nella forma dell’atto d’appello. La parte interessata alla riassunzione è una delle parti che hanno partecipato al giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione, per cui è inammissibile l’atto di riassunzione effettuato da un soggetto estraneo a tale giudizio. Ai fini della riassunzione non occorre una nuova procura al difensore se la procura è stata in precedenza conferita nel giudizio di merito. L’atto di riassunzione va notificato personalmente e nei confronti di tutte le parti presenti nel giudizio di cassazione es. non al domiciliatario della società e non nei confronti del difensore incaricato fermo restando l’applicabilità degli artt. 331 e 332 c.p.c La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 c.p.c., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 c.p.c., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392, comma 2, c.p.c. Cass. civ. numero 27094/2013 Dopo la notifica, la parte che ha effettuato la riassunzione deve costituirsi in giudizio entro i termini e con le modalità di cui all’art. 22 del d.lgs. numero 546/1992. Peraltro, la riassunzione non notificata a nessuna delle altre parti va considerata inammissibile. Occorre tener conto delle modificazioni sopravvenute es. nomina del curatore del fallimento dopo la pubblicazione della sentenza della S.C Deve essere prodotta, a pena d’inammissibilità dell’istanza di riassunzione copia autentica della sentenza della Corte di Cassazione. Una volta che la parte provvede al deposito dell’atto di riassunzione la segreteria della Commissione tributaria adita, richiede alla cancelleria della Corte di Cassazione la trasmissione del fascicolo del processo. Chiuso il giudizio di rinvio, la sentenza emessa dal giudice di merito è soggetta ai normali mezzi di gravame. Il giudizio di rinvio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, ex art. 63 del d.lgs. numero 546/1992, costituisce la fase rescissoria in quanto è diretta alla nuova pronuncia di merito il cd. giudizio rescindente che produce l’eliminazione della sentenza impugnata è compito della Corte di Cassazione. Esso vuole fornire una nuova decisione sulla domanda di parte infatti, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è cassata dalla Corte di Cassazione, mentre quella di primo grado è assorbita e sostituita da quella d’appello. Termine. In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. numero 156 del 24 settembre 2015 il quale ha dato concreta attuazione alla delega fiscale contenuta nella legge numero 23/2014 in materia di revisione della disciplina del contenzioso tributario e degli interpelli. Tra le modifiche al processo tributario, espresse dal d.lgs numero 156/2015 ed entrate in vigore a far data dall’1 gennaio 2016, va segnalata la modifica dei tempi per la riassunzione in rinvio ex art. 63 del d.lgs. numero 546/1992. Viene dimezzato da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione del processo a seguito del rinvio della causa, in primo o in secondo grado, ad opera della Corte di Cassazione. In caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale da parte della Corte di Cassazione, il termine per la riassunzione del giudizio, previsto al comma 1 dell'art. 63, è stato ridotto da un anno a sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza. Le altre disposizioni dell'art. 63 sono rimaste invariate. Il predetto termine di sei mesi coincide con quello già previsto dall'art. 43 del decreto numero 546 per la riassunzione del giudizio interrotto o sospeso. Il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e risponde all'obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 12 gennaio – 5 febbraio 2016, n. 2288 Presidente Botta – Relatore Meloni Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di Treviso emise nei confronti della società Immobiliare S. srl avviso di accertamento per maggiore imposta di registro dovuta per contratto di compravendita stipulato in data 19/3/1993, elevando il valore dichiarato del cespite a lire 935.000.000 con recupero delle maggiori imposte dovute. Entrambe le parti società acquirente e venditrice impugnarono l'avviso di accertamento davanti alla CTP di Treviso la quale accolse i ricorsi riuniti per intervenuta decadenza dell'Ufficio dall'azione tributaria stante la notifica degli avvisi oltre il termine biennale di cui all'art. 76 comma 1 bis DPR 131/1986. La sentenza venne confermata dalla CTR del Veneto. L'Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza emessa nei confronti delle parti davanti alla Suprema Corte la quale, in accoglimento del ricorso, cassava la sentenza e rinviava davanti ad altra sezione della CTR del Veneto. L'Ufficio riassumeva la causa davanti alla CTR del Veneto la quale dichiarava inammissibile il ricorso per riassunzione perché la notifica dell'atto di riassunzione era avvenuta presso il domicilio del difensore e non personalmente a G.M. e per di più oltre il termine di un anno e 45 giorni. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con quattro motivi. L'Immobiliare S. srl resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 291 cpc e 63 D.Lgs 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc, per avere i giudici di appello del rinvio dichiarato inammissibile il ricorso per riassunzione proposto dall'Ufficio in quanto la notifica a M.G. era avvenuta presso il domicilio del difensore nella precedente fase di merito e non personalmente, mentre al contrario la notifica non era inesistente ma solo nulla e quindi poteva essere sanata disponendone la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cpc. Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 742/1969 ed art. 63 D.L.gs 546/1992 in relazione all'art. 360 comma 1 nr.4 cpc, per avere i giudici di appello del rinvio dichiarato inammissibile in quanto tardivo il ricorso per riassunzione proposto dall'Ufficio per decorrenza del termine di un anno e 45 giorni entro il quale le parti dovevano produrre l'atto di riassunzione. Infatti secondo l'Agenzia, premesso che la sospensione feriale ha una durata di giorni 46 e non 45, ai fini del rispetto del termine annuale si deve guardare alla data di notifica dell'atto di riassunzione e non a quella del suo deposito in Segreteria. Con il terzo e quarto motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 385 comma 3 cpc in relazione all'art. 360 comma 1 nr.3 e 4 cpc, per avere i giudici di appello del rinvio condannato l'Ufficio al pagamento delle spese sia per il giudizio di rinvio che per quello di cassazione mentre nessuna delle parte era costituita. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, assorbiti gli altri. Infatti secondo Sez. 6-5, Ordinanza n. 27094 del 03/12/2013 La riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio, eseguita con notificazione presso il domiciliatario ovvero al difensore costituito nelle pregresse fasi di merito, anziché alla parte personalmente, è nulla, ma - data la possibilità di ricollegare tali soggetti con precedenti designazioni della stessa parte - non è inesistente. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., il giudice del rinvio non può dichiarare, in tale ipotesi, l'estinzione del processo, ma, a meno che la parte intimata non si sia costituita, sanando la nullità, deve ordinare la rinnovazione della notificazione. Se, nonostante l'invalidità, il giudizio sia proseguito, la Corte Suprema, a cui la questione venga dedotta, deve dichiarare la nullità e cassare la sentenza impugnata con rinvio, quand'anche nelle more delle precorse fasi processuali sia decorso il termine perentorio stabilito dall'art. 393 cod. proc. civ., potendo la menzionata nullità essere sanata con effetto retroattivo dalla riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio, ritualmente eseguita dall'una o dall'altra parte in lite, con le forme prescritte dall'art. 392, secondo comma, cod. proc. civ. Conseguentemente il ricorso proposto dall'Ufficio avverso la sentenza di appello di rinvio deve essere accolto in ordine al primo motivo assorbiti gli altri, cassata la sentenza con rinvio davanti ad altra sezione della commissione tributaria anche per le spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per le spese del giudizio di legittimità.