Accordi di separazione: legittime le agevolazioni fiscali

E’ prevista l’esenzione di carattere fiscale per tutti gli accordi assunti dai coniugi nella separazione la cd. negoziazione assistita”, introdotto da poco più di anno dal legislatore con un’applicazione peculiare in materia di diritto di famiglia consente ai soggetti interessanti l’esenzione dell’imposta di registro.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2111 del 3 febbraio 2016, nell’invertire la rotta rispetto ad alcuni suoi orientamenti precedenti, alla luce della riforma sul divorzio breve e sull’abuso del diritto, ha affermato che l’esenzione dall’imposta di registro e di bollo e di ogni altra tassa prevista dall’art. 19, della l. numero 74/87, per gli atti relativi” al procedimento di separazione e divorzio trova applicazione anche al trasferimento, avvenuto tra ex coniugi, della quota del 50% di un immobile acquistato a suo tempo, dai coniugi in comunione ordinaria. Vediamo di analizzare il caso che rappresenta una delle prime pronunce della giurisprudenza di legittimità, sulle nuove disposizioni contenute nel d.l. numero 132/2014. Il caso. L’Agenzia delle Entrate dopo aver riconosciuto in sede di registrazione dell’atto di trasferimento di quota d’immobile terreno privo di fabbricati effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi i benefici fiscali di cui all’art. 19, della l. numero 74/1987, ha notificato all’ ex moglie un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute, non considerando applicabile nella fattispecie il trattamento agevolato, essendo quest’ultimo, usufruibile, secondo l’amministrazione finanziaria, solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia. La contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP che ha accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza sfavorevole, si è rivolta alla CTR, la quale ha rigettato anche lei il ricorso. Contro detta decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, affidando il ricorso ad un solo motivo. Nel ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 19, della l. numero 74/1987, e violazione dell’art. 8, della Tariffa allegata al d.P.R. numero 131/1986, degli artt. 159 e ss In particolare l’Amministrazione finanziaria ricorrente contesta la sentenza della CTR che ha ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, il regime di esenzione previsto dall’art. 19, della l. numero 74/1987, considerando il trasferimento immobiliare in questione, per il quale l’avviso di liquidazione impugnato aveva disposto l’assoggettamento a tassazione ordinaria, come disposto in attuazione degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi. Accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale. La Corte di Cassazione ritiene che il ricorso debba tuttavia essere rigettato alla luce della nuova normativa introdotta dal legislatore che ha fortemente valorizzato la centralità dell’accordo tra le parti, nella definizione della crisi coniugale. I Giudici di legittimità ricordano che la sentenza della Cassazione numero 15231/2001 ha recepito, quanto alle conseguenze che se ne assumono derivanti in ambito tributario, la distinzione, che risale ad autorevole, per quanto ormai remoto indirizzo dottrinale, tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione a nel primo dovendo ricomprendersi il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti b nel secondo vanno, invece, ricompresi i patti che trovino solo occasione nella separazione, costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata. La giurisprudenza della sezione Tributaria della Cassazione, anche in altre successive decisioni volte a riconoscere l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19, della l. numero 74/1987 a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge , o anche in favore dei figli, ha pur sempre avuto modo di chiarire che l 'esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione . La sentenza della Cassazione numero 15231/2001, che si riferiva al recupero a tassazione di atto dispositivo del trasferimento da un coniuge all’altro di quota nella misura del 20%, della nuda proprietà di bene acquistato in precedenza dai coniugi in regime di separazione, nell’escludere nella fattispecie l’applicabilità dell’esenzione invocata dal contribuente ex art. 19 della l. numero 74/1987, osservava che nel caso in esame l’accordo era solo occasionalmente generato dalla separazione tra i coniugi, senza integrarne il naturale contenuto patrimoniale. I coniugi, infatti, avrebbero potuto legittimamente mantenere il regime di comunione ordinario, pur se separati, in tal senso deponendo l’esame del testo dell’art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. numero 131/86, che parla di attribuzione di beni già facenti parte di comunione tra i coniugi, con un richiamo evidentemente solo alla comunione caratterizzata dal rapporto coniugale tra le parti, di cui agli arti. 159 e seguenti del c.c. . Se così non fosse, concludeva in tal senso la decisione richiamata dalla difesa erariale, è intuitivo che atti di diversa natura sì presterebbero facilmente ad intenti elusivi . I Giudici di legittimità, con la sentenza in commento, osservano che entrambe le affermazioni, ove riferite al caso analogo oggetto della presente sentenza, relativo ad atto dispositivo di quota del 50% non sembrano idonee a giustificare l’esclusione dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 19, della l. numero 74/1987, nel testo conseguente alla declaratoria d’illegittimità costituzionale operata da Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, numero 154, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi . La Cassazione osserva che si tratta di sentenza la quale osservava che il profilo tributario non potesse ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione tra il giudizio di divorzio e la procedura di separazione, atteso che l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione . La Cassazione osserva che in tali giudizi di separazione si possono nascondere possibili finalità elusive di accordi estranei al contenuto essenziale della separazione, che trovino occasione d’inserimento nel relativo procedimento unicamente per il conseguimento di un indebito risparmio fiscale. Tuttavia deve osservarsi, riguardo alla fattispecie oggetto della controversia in questione, che l’avviso di liquidazione così come riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non contesta minimamente, sotto il profilo motivazionale, la finalità elusiva dell’atto, pacificamente facente parte del quadro globale degli accordi di separazione quali convenuti tra i coniugi, ma giustifica la ripresa a tassazione unicamente in ragione dell’insussistenza di un rapporto di causalità necessaria con il procedimento di separazione medesimo. Per la Cassazione occorre ricordare che sulla questione c’è stato il mutato contesto normativo di riferimento. I Giudici di legittimità evidenziano che l’orientamento della dottrina prevalente abbia sottoposto a serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati in occasione della, separazione , affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle condizioni della separazione” di cui all’art. 711, comma 4 c.p.c., in considerazione del carattere di negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi. Le conclusioni. I Giudici di legittimità nel rigettare il ricorso evidenziano che c’è stato un mutato contesto normativo di riferimento alla luce delle novità introdotte dal legislatore è necessario riconoscere il carattere di negoziazione a tutti gli accordi di separazione. E allora, decidendo l’estensione delle misure di esenzione fiscale previste dall’articolo 19, della l. numero 74/1987, la Corte di Cassazione è del parere che deve essere riconosciuto carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria Civile, sentenza 14 gennaio – 3 febbraio 2016, numero 2111 Presidente Chindemi – Relatore Napolitano Svolgimento del processo L’Agenzia delle Entrate - Ufficio di dopo aver riconosciuto in sede di registrazione dell’atto di trasferimento di quota d’immobile terreno privo di fabbricati effettuato in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione consensuale tra coniugi i benefici fiscali di cui all’art. 19 della L. numero 74/1987, notificò alla sig.ra avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro e delle ulteriori imposte ipotecaria e catastale ritenute dovute, non considerando applicabile nella fattispecie il trattamento agevolato, essendo quest’ultimo, usufruibile, secondo l’Ufficio, solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi connessi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge, oltre al godimento della casa di famiglia. La contribuente impugnò l’avviso di liquidazione dinanzi alla CTP di Forlì, che accolse il ricorso. Avverso la decisione di primo grado l’Ufficio propose appello dinanzi alla CTR dell’Emilia - Romagna, che con sentenza numero 84/01/09, depositata il 24 giugno 2009, rigettò il gravame. Contro detta decisione l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, affidando il ricorso ad un solo motivo. L’intimata non ha svolto difese. Analogo ricorso è stato proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso altra sentenza dello stesso tenore resa dalla CTR dell’Emilia - Romagna nel contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate ed il sig. coniuge separato del quale coobbligato solidale. Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 19 L. numero 74/1987, e violazione dell’art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. numero 131/1986, degli artt. 159 e ss. c.c. e degli artt. 1100 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 numero 3 c.p.c L’Amministrazione ricorrente deduce l’erroneità in diritto della decisione impugnata, che ha ritenuto applicabile nella fattispecie in esame il regime di esenzione previsto dall’art. 19 della L. numero 74/1987, considerando il trasferimento immobiliare in questione, per il quale l’avviso di liquidazione impugnato aveva disposto l’assoggettamento a tassazione ordinaria, come disposto in attuazione degli accordi di separazione consensuale tra i coniugi e ciò senza considerare - circostanza questa pacifica in fatto - che l’acquisto da parte del della metà del terreno oggetto di trasferimento dalla moglie al prezzo convenuto di € 74.886,25 non era conseguenza dell’avvenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi, vigendo già tra questi il regime della separazione dei beni ed essendo stato acquistato il terreno dai coniugi nel 2000 ciascuno per Vi in regime dunque di comunione ordinaria sicché - conclude la ricorrente richiamando la pronuncia di questa Corte, Cass. civ. sez. V, 3 dicembre 2001, numero 15231 - trattandosi di atto solo occasionalmente generato dalla separazione personale tra i coniugi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice tributario, non può trovare applicazione nella fattispecie il regime di esenzione previsto dall’art. 19 della L. numero 74/1987. L’illustrazione del motivo è conclusa da idoneo quesito di diritto, risultando ancora applicabile, nella presente controversia, ratione temporis, il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. 1.1. Ritiene la Corte che il ricorso debba tuttavia essere disatteso, alla stregua delle considerazioni che seguono, che giustificano, a giudizio di questa Corte, un mutamento d’indirizzo rispetto al precedente richiamato dalla difesa erariale a sostegno del ricorso proposto, ciò non solo in virtù di una rivalutazione critica di talune argomentazioni ivi espresse, ma soprattutto alla stregua del mutato quadro normativo di riferimento che, nel contesto di un’evoluzione verosimilmente non ancora del tutto conclusa, ha fortemente valorizzato la centralità dell’accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale. 1.2. La citata Cass. numero 15231/2001 ha, come è noto, recepito, quanto alle conseguenze che se ne assumono derivanti in ambito tributario, la distinzione, che risale ad autorevole, per quanto ormai remoto indirizzo dottrinale, tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione, nel primo dovendo ricomprendersi il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell’altro, ove ne ricorrano i presupposti. Nel secondo vanno invece ricompresi i patti che trovino solo occasione nella separazione, costituiti da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata. Detta distinzione, che si trova ribadita anche nella più recente giurisprudenza della I sezione civile di questa Corte cfr., tra le altre, Cass. 19 agosto 2015, numero 16909 Cass. 22 novembre 2007, numero 24321 , è sostanzialmente finalizzata a distinguere tra i patti, riflettenti il contenuto necessario della separazione, che sono soggetti alla procedura di modifica o revoca, ex art. 156 ultimo comma c.c. e 710 c.p.c., e quelli viceversa che abbiano trovato solo occasione nella separazione, la cui efficacia tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell’art 1372 c.c. La giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte, non solo nella succitata pronuncia, ma anche in altre successive decisioni volte a riconoscere l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. numero 74/1987 a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge , cfr., tra le altre, Cass. 22 maggio 2002, numero 7493 Cass. 28 ottobre 2003, numero 16171 o anche in favore dei figli più di recente cfr. Cass. 17 gennaio 2014, numero 860 ha pur sempre avuto modo di chiarire che l’esenzione non opera quando si tratti di atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione così, testualmente, la citata Cass. numero 7493/2002 . In particolare la menzionata Cass. numero 15231/2001, che si riferiva al recupero a tassazione di atto dispositivo del trasferimento da un coniuge all’altro di quota nella misura del 20% della nuda proprietà di bene acquistato in precedenza dai coniugi in regime di separazione, nell’escludere nella fattispecie l’applicabilità dell’esenzione invocata dal contribuente ex art. 19 della L. numero 74/1987, osservava che in parte qua l’accordo era solo occasionalmente generato dalla separazione tra i coniugi, senza integrarne il naturale contenuto patrimoniale. I coniugi, infatti - così motivava la citata sentenza -avrebbero potuto legittimamente mantenere il regime di comunione ordinario, pur se separati, in tal senso deponendo l’esame del testo dell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/86, che parla di attribuzione di beni già facenti parte di comunione tra i coniugi, con un richiamo evidentemente solo alla comunione caratterizzata dal rapporto coniugale tra le parti, di cui agli arti. 159 e ss. c.c. Se così non fosse, concludeva in tal senso la decisione richiamata dalla difesa erariale, è intuitivo che atti di diversa natura sì presterebbero facilmente ad intenti elusivi . 1.2.1. Entrambe le affermazioni, ove riferite al caso analogo qui all’esame del collegio, relativo ad atto dispositivo di quota del 50% - che la difesa dell’Amministrazione finanziaria qualifica tout court, senza peraltro trascrivere il contenuto dell’atto dispositivo del diritto immobiliare, come scioglimento di comunione ordinaria nel quadro degli accordi di separazione di cui al verbale di udienza di comparizione dei coniugi all’udienza presidenziale del procedimento di separazione consensuale - non sembrano idonee a giustificare l’esclusione dell’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 19 della L. numero 74/1987, nel testo conseguente alla declaratoria d’illegittimità costituzionale operata da Corte cost 10 maggio 1999, numero 154, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi. Si tratta di sentenza additiva pura che - ponendosi nel solco della precedente Corte cost. 15 aprile 1992, numero 176, espressamente richiamata, che aveva già dichiarato P illegittimità della norma con riferimento alla mancata previsione dell’estensione dell’esenzione al solo provvedimento d’iscrizione d’ipoteca a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato - osservava che il profilo tributario non potesse ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione tra il giudizio di divorzio e la procedura di separazione, atteso che l’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione . La scelta operata dalla citata Cass. numero 15231/2001 di non ritenere sovrapponibili, sul piano dell’interpretazione letterale, la dizione di atti stipulati in occasione della separazione e del divorzio a quella di atti relativi al procedimento di separazione o divorzio , conseguente alla portata additiva della sentenza della Corte costituzionale numero 154/1999 al testo dell’art. 19 della L. numero 74/1987, che porrebbe come limite all’accesso del trattamento di favore il nesso causale necessario dell’atto col procedimento, poggia peraltro su due argomenti che non possono ritenersi decisivi. Il primo si pone, come si è visto, in relazione all’art. 8 lett. f della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. numero 131/1986, norma da intendersi non più applicabile proprio per effetto della citata Corte cost. numero 154/1999 si ricordi anche la successiva declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 8 lett. b della medesima Tariffa, parte I, ad opera della pronuncia della Corte costituzionale numero 202 depositata l’11 giugno 2003, nella parte in cui non esenta dall’imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell’art. 148 c.c. nell’ambito dei rapporti tra genitori e figli . 1.2.2. Il secondo è riferito alla possibile finalità elusiva di accordi estranei al contenuto essenziale della separazione, che trovino occasione d’inserimento nel relativo procedimento unicamente per il conseguimento di un indebito risparmio fiscale. Con riferimento a tale ultimo profilo, in generale deve osservarsi che se anche T interpretazione di una disposizione di legge consenta scelte di strumenti attuativi di volontà delle parti potenzialmente tali da realizzare intenti elusivi, ciò non sembra ‘ motivo sufficiente perché essa venga necessariamente compiuta, essendo il fenomeno dell’elusione, la sua prevenzione e la sua repressione oggetto di specifica regolamentazione normativa, che oggi trova il suo fondamentale riferimento nell’art. 10 bis della L. numero 212/2000, quale introdotto dall’art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, numero 128. In particolare deve poi osservarsi, riguardo alla fattispecie oggetto della controversia qui sottoposta all’esame della Corte, che l’avviso di liquidazione così come riportato in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non contesta minimamente, sotto il profilo motivazionale, la finalità elusiva dell’atto, pacificamente facente parte del quadro globale degli accordi di separazione quali convenuti tra i coniugi, ma giustifica la ripresa a tassazione unicamente in ragione dell’insussistenza di un rapporto di causalità necessaria con il procedimento di separazione medesimo. 1.3. Ciò che appare tuttavia di maggior rilievo nel senso di addivenire al superamento del precedente indirizzo è il mutato contesto normativo di riferimento. È noto come un ormai quasi ventennale orientamento dottrinale abbia sottoposto a serrata critica la distinzione tra accordi di separazione propriamente detti ed accordi stipulati in occasione della, separazione , affermando che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle condizioni della separazione di cui all’art. 711 comma 4 c.p.c., in considerazione del carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati contratti della crisi coniugale , la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi. La tesi innanzi ricordata trae certamente nuova linfa in un contesto normativo che - quantunque in modo non sempre consapevole e soprattutto coerente - ha certamente attribuito all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale. Non è questa la sede per un’approfondita disamina delle tappe attraverso le quali è stato scandito detto percorso, che culmina certamente nelle disposizioni degli artt. 6 e 12 del D. L. 12 settembre 2014, numero 132, convertito con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, numero 162, che hanno, rispettivamente, esteso il procedimento di negoziazione assistita da avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio art. 6 e previsto che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio art. 12 , i quali, ad ogni effetto di legge, tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti procedimenti e nelle disposizioni sul c.d. divorzio breve di cui alla L. 6 maggio 2015, numero 55, che ha art. 1 drasticamente ridotto il tempo d’ininterrotta separazione consensuale richiesto per poter richiedere il divorzio a dodici mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale ed in sei mesi in caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, sia che essa sia avvenuta per mezzo di negoziazione assistita o di accordo di separazione perfezionato avanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile previsto art. 2 lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi nel momento in cui il provvedimento presidenziale autorizza i coniugi a vivere separati o alla data di sottoscrizione del processo verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione consensuale, purché ad esso sia seguito il decreto di omologazione disposto art. 3 l’immediata applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti di separazione già pendenti alla data di entrata in vigore della legge citata. Senza che in questa sede ci si possa soffermare sull’effettiva portata di disposizioni, quali ad esempio il terzo periodo del 3° comma dell’art. 12 del citato D.L. numero 132/2014 quale convertito dalla L. numero 162/2014, secondo il quale l’accordo stipulato dalle parti dinanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile, non può contenere patti di trasferimento patrimoniale , è sufficiente osservare come le nuove disposizioni, drasticamente riducendo l’intervento dell’organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, abbiano, nel quadro d’interventi definiti di degiurisdizionalizzazione , di fatto attribuito al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che, anche a seguito dell’introduzione del divorzio a domanda congiunta delle parti, aveva pur sempre indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad escludere che nel nostro ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il c.d. divorzio consensuale. Quanto sopra, nei limiti propri della presente decisione, induce questa Corte a ritenere che, nel mutato contesto normativo di riferimento, debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge per quanto qui rileva, il decorso del termine richiesto di separazione legale ininterrotta . In tale contesto non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali atti relativi al procedimento di separazione o divorzio , che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. numero 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia numero 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi. 1.4. Infine, va dato atto che, nel ribadire l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. numero 74/1987, come modificato per effetto delle succitate sentenze della Corte costituzionale, per quanto qui rileva, a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011, numero 23, con la circolare numero 2/2014 pagg. 62 - 63 , la stessa Agenzia delle Entrate, richiamando i precedenti documenti di prassi in materia circolare numero 27/2012, pag. 10, e circolare numero 18/2013, pagg. 38-41 , non opera alcuna distinzione al riguardo tra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi analoghi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione. Il ricorso va pertanto rigettato. 2. Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, non avendo l’intimata svolto difese. P.Q.M. Rigetta il ricorso.