Accertamento sintetico: prova documentale del passaggio di risorse dalla madre al figlio convivente

Al fine di contestare le presunzioni utilizzate nell’ambito del metodo sintetico risultano idonee solo prove che siano rivolte a dimostrare che il maggior reddito determinato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza n. 1332/16, depositata il 26 gennaio. Il caso. L’Amministrazione finanziaria emette un avviso di accertamento Irpef per il periodo di imposta 2006. La rettifica è condotta mediante il cosiddetto metodo sintetico. La capacità contributiva occultata viene desunta dall’acquisto e della disponibilità – tra il 2004 e il 2007 – di alcuni autoveicoli di considerevole potenza fiscale e dall’acquisto di quote societarie. Tali esborsi sarebbero incompatibili con i redditi dichiarati dal contribuente in relazione allo svolgimento dell’attività di procacciatore d’affari circa € 14.000 . Il contribuente impugna l’atto impositivo sostenendo che, vista la scarsa redditività di una attività professionale appena avviata e il sopravvenire di un incidente stradale a suo danno, il denaro utilizzato – per l’acquisto rateale e il possesso di una autovettura – proviene dalle risorse della madre convivente e benestante”. A sostegno di tale prospettazione difensiva il contribuente produce documentazione che attesta la coincidenza della sua residenza con quella della madre, nonché dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2006 in cui risulta che egli è a carico del genitore convivente. La Commissione Tributaria Regionale, riformando la pronuncia di prime cure, accoglie le doglianze del contribuente, rilevando in particolare che non tutti i fatti, circostanze e movimenti della vita quotidiana sono documentabili”, essendo spesso solo dimostrabili” e restando al giudice il potere di sindacarne l’attendibilità e la veridicità . L’Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione, ritenendo non sufficientemente documentata la giustificazione” delle spese fornita dal contribuente. Nella ordinanza in esame, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, decidendo in camera di consiglio per manifesta fondatezza” del ricorso, cassa con rinvio la sentenza impugnata. Contro il metodo sintetico è ammessa soltanto una prova documentale contraria”. Secondo il Collegio, al fine di contestare le presunzioni utilizzate nell’ambito del metodo sintetico risultano idonee solo prove che [] siano rivolte a dimostrare che il maggior reddito determinato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta . Alla luce di tale premessa, il Collegio si chiede se possano considerarsi altresì idonee ulteriori prove alla luce della norma secondo cui L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione . Ciò posto come antecedente logico, viene richiamato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui la prova contraria, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento sintetico, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la deducibilità da quest’ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare Cass., sez. trib., 7 marzo 2014, n. 5365, in CED Cass., Rv. 630594 . La Sesta Sezione ritiene necessario che, nel caso sub iudice , sia valutata la idoneità della prova volta a dimostrare che il [contribuente] è rimasto in tutto o in parte sollevato dall’onere pecuniario delle spese sostenute in virtù del contributo dei redditi esenti o già assoggettati a prelievo tributario materni ed elargiti a favore di quello e che la dimostrazione documentale debba investire non solo la sussistenza del reddito e la sua entità, ma anche il loro possesso da parte del contribuente e la sua durata Cass., sez. trib., 26 novembre 2014, n. 25104 . Il Collegio conferma tuttavia che la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, non riguarda anche la dimostrazione dell’impiego di tali redditi negli acquisti effettuati Cass., sez. trib., 19 marzo 2014, n. 6396 , attesa la fungibilità delle diverse fondi di provvista economica. Contro il metodo sintetico è ammessa soltanto una prova documentale contraria” del transito endofamiliare”. La Sesta Sezione ricorda inoltre che, qualora il contribuente deduca che la spesa sia il frutto di liberalità, la prova di tale liberalità deve essere fornita con la produzione di documenti Cass., sez. trib., 3 dicembre 2010, n. 24597 . Il Collegio esclude che sia sufficiente la sussistenza di un semplice vincolo di convivenza – peraltro attestato e pacifico in causa – e ritiene necessaria la dimostrazione del transito endofamiliare” del reddito nel caso di specie, il giudice del merito non avrebbe potuto considerare normativamente idonea la prova della mera esistenza della capacità economica familiare, avendo anche l’obbligo di verificare che detta esistenza sia corroborata da altri elementi anche formalmente idonei a conseguire la dimostrazione dell’avvenuto trasferimento del possesso in favore di uno specifico dei componenti del nucleo .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 9 dicembre 2015 26 gennaio 2016, numero 1332 Presidente Iacobellis – Relatore Caracciolo Fatto e diritto La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione I1 relatore cons. G.C., letti gli atti depositati, osserva La CTR di Firenze ha accolto l'appello di P.L., proposto contro la sentenza numero 87/04/2010 della CTP di Prato che aveva respinto il ricorso dei predetto contribuente contro avviso di accertamento per IRPEF 2006, avviso emesso a seguito di accertamento di genere sintetico fondato sulla capacità di spesa desunta da disponibilità ed acquisto -nel corso dei periodo 2004-2007 di plurimi autoveicoli di considerevole potenza fiscale e dall'acquisto di quote societarie varie, esborsi non compatibili con i redditi dichiarati in relazione allo svolgimento dell'attività di procacciatore d'affari e pari ad E 13.906,00. La predetta CTR -dopo avere dato atto che il contribuente ha provato nei limiti del possibile che l'attività svolta nell'anno in questione è stata poco redditizia, e che il danaro occorso per l'acquisto ed il possesso dell'autovettura non era derivato esclusivamente dalla propria attività di procacciatore d'affari .ma di essere stato aiutato, nell'acquisto e nel pagamento rateale dell'autovettura dalla madre convivente e benestante ha motivato la decisione nel senso che non tutti i fatti, circostanze e movimenti della vita quotidiana sono `documentabili', essendo spesso solo `dimostrabili' e restando al giudice il potere di sindacarne l'attendibilità e la veridicità . Dalla documentazione era risultato che il P. era ancora residente e convivente con la madre e dalla dichiarazione dei redditi era risultato che il P. nel 2006 era a carico della madre, donde la presunzione che la madre sopperisse, in caso di bisogno, alle esigenze economiche del figlio, dovendosi presumere il concorso di tutti i componenti nella gestione della vita familiare . Doveva considerarsi, d'altronde, impossibile documentare i prelievi bancari e gli interventi finanziari del genitori, sicchè l'unico elemento probatorio sufficiente per dimostrare la diversa provenienza dal danaro rispetto al reddito personale doveva considerarsi la convivenza . Conferma di ciò poteva desumersi dal fatto che il P. solo da poco aveva iniziato l'attività di lavoro e che nel 2006 aveva subito un incidente stradale. Da complesso degli elementi fin qui indicati derivava la prova che le spese sostenute erano state finanziate con redditi diversi dai propri e perciò esenti. L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte intimata non si è difesa. Il ricorso ai sensi dell'articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'articolo 376 cpc può essere definito ai sensi dell'articolo 375 cpc. Infatti, con il motivo di censura improntato alla violazione dell'articolo 38 e dell'articolo 2697 la ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia ritenuto sufficientemente documentata la giustificazione delle spese correlate agli acquisti valorizzati come sintomo di capacità reddituale incrementi patrimoniali sulla scorta della semplice considerazione della convivenza con la madre sull'erronea considerazione della vivenza a carico della madre su circostanze del tutto inconferenti ai fini di causa e cioè il recente inizio dell'attività di lavoro e l'incidente stradale , per quanto siffatte prove non siano idonee ai fini della dimostrazione che gli acquisti siano stati operati a mezzo di rediti esenti o già soggetti a ritenuta alla fonte. La censura appare fondata e da accogliersi. Premesso che in nessun caso possono considerarsi prove rilevanti ai fini che qui occupano quelle a mezzo delle quali il contribuente ha inteso dimostrare l'esistenza di circostanze transeunti che hanno determinato minori redditi a suo favore nel corso dell'anno 2006, siccome ai fini della dimostrazione dell'erroneità dell'accertamento sintetico risultano idonee solo prove che secondo la formula del menzionato articolo 38 in vigore all'epoca dei fatti siano rivolte a dimostrare che il maggior reddito determinato e' costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta , il quesito che è sostanzialmente posto dal motivo di impugnazione è se possano considerarsi -d'altra parte idonee le ulteriori prove dedotte dal contribuente, alla luce della predetta formula normativa e dell'ulteriore previsione ultima parte del comma 6 dell'articolo 38 secondo cui 'L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione . A tale proposito va preliminarmente evidenziato che il giudice demerito così come denunciato dalla parte ricorrente ha erroneamente dichiarato di voler trarre il proprio convincimento dalle risultanze della dichiarazione dei redditi della madre del P. secondo cui quest'ultimo risultava fiscalmente a carico della madre, atteso che siffatta risultanza appare del tutto incompatibile con le emergenze di causa da cui si trae che il P. nel 2006 aveva 30 anni a desumere dal suo codice fiscale ed aveva percepito e dichiarato redditi per E 13.906,00, circostanze entrambe incompatibili con il concetto di vivenza a carico valido per l'epoca, atteso che l'articolo 12 del TUIR vigente nell'anno di causa consentiva di ritenere fiscalmente a carico ai fini delle detrazioni spettanti in sede di dichiarazione i figli con età superiore a tre anni che percepissero redditi inferiori ad e 2.840,51. Ai fini del quesito di cui si tratta residua, quindi, la circostanza della convivenza dei P. con la madre che il giudicante definisce benestante , ciò che -in difetto di documentazione fidefacente utile a documentare la provenienza del danaro utilizzato per gli acquisti avrebbe consistenza di presunzione utile ad indurre che la madre sopperisse, in caso di bisogno, alle esigenze economiche del figlio , dovendosi presumere all'interno del nucleo familiare , il concorso di tutti i componenti nella gestione della vita . Si tratta di presunzione che -per vero è, in astratto, pacificamente ammessa nel ribadito indirizzo giurisprudenziale di codesta Corte Suprema, secondo il quale In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica dei reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600 cosiddetti redditometri , la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte dei contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione dei loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest'ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare . Cass. Sez. 5, Sentenza numero 5365 del 07/03/2014 . Senonchè, la questione di causa attiene non già alla rilevanza del reddito familiare per i quali fini si sarebbe trattato della necessità di un ricalcolo da parte del giudice dei merito della capacità di spesa del P. nel complessivo contesto del reddito familiare, e perciò nell'ottica della capacità di spesa di detto nucleo desumibile dal suo complessivo tenore di vita, con riparto al P. della quota a lui imputabile ma bensì della idoneità della prova volta a dimostrare che il P. è rimasto in tutto o in parte sollevato dall'onere pecuniario delle spese sostenute in virtù del contributo dei redditi esenti o già assoggettati a prelievo tributario materni ed elargiti a favore di quello. A quest'ultimo proposito -perciò non si tratta di un semplice computo statistico matematico dell'adeguatezza dei dichiarati redditi familiari complessivi rispetto al complessivo tenore di vita desunto dagli indici sintomatici di spesa, ma si tratta invece proprio della prova del possesso ditali redditi da parte del P. per quella durata di tempo sufficiente a far presumere che egli li abbia impiegati come provvista per le spese di cui si è detto, e perciò di quella prova documentale a cui rimanda la disciplina richiamata, con una espressa indicazione delle fonti 1 tassativamente producibili e valorizzabili che preclude il riferimento in termini ampli e comprensivi al criterio del libero convincimento del giudice a cui sostanzialmente il giudice dell'appello si è richiamato. Dovendosi esaminare, a questo proposito, la formula normativa scevri da suggestioni derivanti dalla modifiche introdotte in epoca successiva con il D.L. numero 78/2010, va detto che la norma -da una parte non contiene nessuna indicazione in ordine alla titolarità soggettiva dei redditi esenti e /o di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta considerati idonei dal legislatore ad integrare il reddito dichiarato al fine di escludere e/o limitare l' ammontare del reddito sinteticamente accertato dall 'Ufficio in base agli appositi indici la stessa d'altra parte richiede che il contribuente che li alleghi dia la prova dei possesso di detti redditi da parte sua con idonea documentazione , per cui ne è necessaria la dimostrazione documentale non solo della sussistenza cui induce l'utilizzo del termine entità ma anche del loro possesso da parte dello stesso contribuente. Infatti, anche di recente codesta Suprema Corte è tornata a ribadire che .la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'articolo 38, sesto comma, dei d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, nella versione vigente ratione temporis , non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta Cass. Sez. 5, Sentenza numero 25104 del 26/11/2014 , pur non essendo onere del contribuente di dare la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali in termini Cass Sez. 5, Sentenza numero 6396 del 19/03/2014 , attesa la fungibìlità delle diverse fonti di provvista economica. Se ai fini della sussistenza dei redditi di cui qui si tratta è, quindi, indubbio che sia idonea la documentazione che il giudicante attesta prodotta in causa la dichiarazione dei redditi materna , ai fini dei possesso di detti redditi a favore del contribuente detta idonea documentazione non pare possa rinvenirsi nel semplice vincolo di convivenza attestato e pacifico in causa, ma deve rispondere alle più rigorose specifiche forme richieste dalla norma per la dimostrazione del transito endofamiliare dei reddito , le quali ultime sono evidentemente improntate ad una finalità antielusiva. E d'altronde, la dimostrazione della semplice esistenza del reddito riferibile al familiare convivente, se e rivelatrice di una astratta maggiore capacità contributiva familiare non è di per sé stesso induttiva del fatto che detto maggiore reddito sia stato impiegato proprio per sovvenire alle esigenze di uno dei componenti del nucleo, sul quale ultimo incombe l'onere di contrastare il risultato derivante dall'applicazione di detti indici nei suoi confronti soltanto con la ridetta prova documentale. A tal proposito, anche di recente codesta Suprema Corte è tornata a ribadire che In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'articolo 38, sesto comma, dei d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, nella versione vigente ratione temporis , non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche dei fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta Cass. Sez. 5, Sentenza numero 25104 del 26/11/2014 , pur non essendo onere del contribuente di dare la prova rigorosa e puntuale dell'impiego proprio di detti redditi per l'acquisizione degli incrementi patrimoniali in termini Cass Sez. 5, Sentenza numero 6396 del 19/03/2014 . Ed in situazione di fatto del tutto comparabile con quella per cui è causa e cioè di transito endofamiliare delle disponibilità ai fini della esenzione della spesa sostenuta codesta Suprema Corte ha puntualmente messo in rilievo che qualora il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del d.P.R., numero 600 del 1973, la prova delle liberalità medesime deve essere' fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento . Cass. Sez. 5, Sentenza numero 24597 del 03/12/2010, in termini anche Sez. 5, Sentenza numero 20588 del 24/10/2005 . Non resta perciò che concludere che, alla luce dei superiori principi, il giudice dei merito non avrebbe potuto considerare normativamente idonea la prova della mera esistenza della capacità economica familiare, avendo anche l'obbligo di verificare che detta esistenza sia corroborata da altri elementi anche formalmente idonei a conseguire la dimostrazione dell'avvenuto trasferimento dei possesso in favore di uno specifico dei componenti dei nucleo. Di che -francamente non è lecito supporre che sia così complessa la integrazione della prova, almeno per masse, come il giudice del merito inclina a credere. In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con conseguente rinvio al giudice dei merito per una nuova valutazione delle emergenze di causa. Roma, 30 maggio 2015 ritenuto inoltre che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Toscana che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.