Nulla la notifica se Equitalia si limita ad effettuare poche ricerche sul contribuente

Non è legittima la notifica di una cartella di pagamento da parte del messo notificatore che si è limitato ad indicare che il contribuente è irreperibile in quanto non si trova presso la sua abitazione l’agente della riscossione deve effettuare ulteriori accertamenti prima di dichiarare che il contribuente sia irreperibile.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 24082, del 25 novembre scorso, ha affermato che non è legittima la notifica di una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente, che riportava la dicitura sconosciuto in loco i Giudici di legittimità osservano che affinché il contribuente sia portato a conoscenza di un atto dell’amministrazione finanziaria è necessario effettuare tutte le ricerche possibili. Non è accettabile, secondo la Cassazione, che il messo notificatore si sia militato ad attestare che il contribuente non era reperibile in quanto sconosciuto sui citofoni e sconosciuto in loco , senza fare ulteriori accertamenti. Il contenzioso fiscale. Una contribuente ricorre avverso l’agente della riscossione, impugnando la sentenza della CTR che aveva giudicato valida la notifica della cartella di pagamento effettuata ai sensi dell’articolo 60, lett. e , d.P.R. numero 600/1973, sul presupposto che la notifica tentata alla sua residenza anagrafica non era andato a buon fine per essere il contribuente risultato sconosciuto in loco , come annotato dall’agente notificatore. La contribuente nel ricorso in Cassazione censura la sentenza dei Giudici di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il ricorso alla procedura notificatoria di cui all’art. 60, lett. e , d.P.R. numero 600/1973, ancorché nella relata del tentativo di notifica effettuata all’indirizzo di residenza anagrafica del destinatario fosse annotato solo che quest’ultimo sarebbe stato sconosciuto in loco secondo la ricorrente tale annotazione non sarebbe idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche da parte dell’agente notificatore e rappresenterebbe una formula assolutamente generica, non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 148 c.p.c e non suscettibile di contestazione mediante una querela di falso. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la relata della notifica della cartella tentata presso la residenza anagrafica del contribuente fosse sufficiente ad attestare validamente l'irreperibilità assoluta del medesimo e, conseguentemente, a legittimare la notifica ai sensi dell'art. 60, lett. e , d.P.R. numero 600/73 , sul presupposto di fatto che il contribuente non è stato reperito all'indirizzo della residenza dichiarata e risultante dal certificato anagrafico perché sconosciuto sui citofoni e sconosciuto in loco , argomentando la tesi con il fatto che l'ignoranza del nuovo indirizzo del destinatario non può certo addebitarsi all'amministrazione notificante alla quale non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dei registri pubblici . Deve emergere chiaramente che le ricerche sono state effettuate. I Giudici di legittimità osservano che, fermo restando che compete al Giudice di merito interpretare la relata di notifica e valutare la sufficienza delle ricerche effettuate dall’agente notificatore prima di notificare una atto impositivo ai sensi della lettera e , dell’art. 60, d.P.R. numero 600/73, deve tuttavia rilevarsi che l’attività di interpretazione della relata di notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia non importa in quale contesto documentale agli atti del giudizio, poiché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti della giurisprudenza di legittimità indicano quale presupposto di legittimità della notifica ex lettera e ,art. 60, d.P.R. numero 600/73 che emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame . Pertanto, per la Cassazione, il ricorso della contribuente va accolto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 8 luglio – 25 novembre 2015, numero 24082 Presidente Cicala – Relatore Cosentino Fatto e diritto Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta La Sig.ra B. M. ricorre contro L' Agente di riscossione Milano E. Nord S.p.a per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, riformando la sentenza di primo grado, ha giudicato valida la notifica della cartella di pagamento effettuata al dante causa della ricorrente ai sensi dell'articolo 60, lett. e , D.P.R. numero 600/1973 sul presupposto che la notifica tentata alla sua residenza anagrafica non era andato a buon fine per essere il contribuente risultato sconosciuto in loco , come annotato dall'agente notificatore. li ricorso si fonda su due motivi. Con il primo motivo, riferito all'art. 360, comma 1°, numero 3 c.p.c, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 148 c.p.c. e dell'art. 60, lettera e , dei D.P.R. numero 600/1973 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ritenendo legittimo il ricorso alla procedura notificatoria di cui all'articolo 60, lettera e , del D.P.R. numero 600/1973, ancorché nella relata del tentativo di notifica effettuata all'indirizzo di residenza anagrafica dei destinatario fosse annotato solo che quest'ultimo sarebbe stato sconosciuto in loco secondo la ricorrente tale annotazione non sarebbe idonea a dare atto del compimento delle doverose ricerche da parte dell'agente notificatore e rappresenterebbe una formula assolutamente generica, non atta a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 148 c.p.c e non suscettibile di contestazione mediante una querela di falso. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al diniego dei primo motivo dei ricorso, la ricorrente richiede, a causa della sopravvenuta morte del contribuente, la riduzione della pretesa erariale nei limiti del valore dell'eredità accettata con beneficio d'inventario. L'E. Nord S.p.a si costituisce con controricorso, mediante il quale sostiene l'infondatezza dei ricorso, sostenendo l'inammissibilità nel giudizio di cassazione di questioni relative alla interpretazione della relata di notificazione e affermando la legittimità dell'attività notificatoria svolta dall'ufficio. il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo. Nel caso di specie, a differenza di quanto sostenuto dal contro ricorrente, non è in questione l'interpretazione della relata di notifica, ma l'applicazione data dal giudice di merito alle regole che disciplinano il procedimento di notifica. In particolare, Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che la relata della notifica della cartella tentata presso la residenza anagrafica del contribuente fosse sufficiente ad attestare validamente l'irreperibilità assoluta del medesimo e, conseguentemente, a legittimare la notifica ai sensi dell'art. 60, lettera e , D.P.R. 600/73 sul presupposto di fatto che il contribuente non è stato reperito all'indirizzo della residenza dichiarata e risultante dal certificato anagrafico perché sconosciuto sui citofoni e sconosciuto in loco in proposito nella sentenza gravata si argomenta che 1 l'ignoranza del nuovo indirizzo del destinatario non può certo addebitarsi all'amministrazione notificante alla quale non può essere richiesta un'opera di investigazione che vada oltre quanto risultante dei registri pubblici terzultimo rigo, pagina 2 della sentenza 2 La relazioni notifica, in quanto atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso di tutto ciò che si è presentato alla diretta percezione dell'ufficiale giudiziario e delle attività dal medesimo certificate rigo quarto, pagina 3 della sentenza . Il giudice territoriale, ritenendo che per legittimare il ricorso alla procedura notificatoria di cui all'articolo 60, lettera e , D.P.R. 600/73 fossero sufficienti le mere attestazioni del messo notificatore sconosciuto sui citofoni e sconosciuto in loco , è incorso nella violazione del principio, più volte affermato da questa Corte sentenze nnumero 20425/07, 3464/08, 29698/08 , che, con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute, ne' con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame dalla mera attestazione sconosciuto sui citofoni e sconosciuto in loco non emerge, infatti, se il messo notificatore abbia effettuato ricerche di sorta - e, in ipotesi, quali - per pervenire alla conclusione che il destinatario della notifica fosse sconosciuto in loco . Né è concludente il riferimento della sentenza gravata alla fede privilegiata, fino a querela di falso, della relata di notifica, giacché tale fede privilegiata assiste le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative Cass., Sez. 1, sent. numero 20971/2012 né i giudizi di fatto quale quello che il destinatario è sconosciuto in loco , che non può desumersi dalla mera circostanza che il medesimo sia sconosciuto sui citofoni formulati dall'ufficiale giudiziario procedente senza dare conto delle ricerche sulla cui base tali giudizio si fondino. In conclusione, si propone l' accoglimento del primo mezzo di ricorso e, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale perché questa si attenga al principio che l'accertamento dell'irreperibilità assoluta del destinatario di un notifica, legittimante il ricorso alla procedura notificatoria di cui all'articolo 60, lettera e , D.P.R. 600/73 presuppone l'accertamento che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e che siano riferibili alla notifica in esame che E. Nord si è costituita con controricorso che la relazione è stata notificata alle parti che la contro ricorrente ha depositato memoria che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione che detti argomenti non risultano validamente criticati nella memoria della contro ricorrente. Al riguardo il Collegio osserva che - se va condiviso il principio che compete al giudice di merito interpretare la relata di notifica e valutare la sufficienza delle ricerche effettuate dall'agente notificatore prima di notificare una atto impositivo ai sensi della lettera e dell'articolo 60 DPR 600/73 - deve tuttavia rilevarsi che l'attività di interpretazione della relata dì notifica e di valutazione della sufficienza delle ricerche presuppone che delle stesse vi sia traccia non importa in quale contesto documentale agli atti dei giudizio, giacché, diversamente, non risulterebbe soddisfatto il requisito che i precedenti di questa Corte citati nella relazione indicano quale presupposto di legittimità della notifica ex lettera e dell'articolo 60 DPR 600/73, ossia che emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame . A tale considerazione va anche aggiunto che dalla lettera della legge quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente emerge che le suddette ricerche devono avere ad oggetto la presenza dei destinatario non nel solo indirizzo ove è stata richiesta la notifica, ma nell'intero comune cfr. Cass. 1440/13 In tema di notificazione degli atti in materia tributaria, qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell'ari. 60, primo comma, lettera e , del d.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune conf. Cass. 4925/07 . Si deve quindi, in definitiva, accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà anche le spese dei presente giudizio.