Registro, benefici anche senza convenzione con il Comune

L’opinione più diffusa della giurisprudenza di legittimità è quella di considerare validi tali benefici anche se non era stata sottoscritta la convenzione di lottizzazione.

Si può fruire dell’agevolazione sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali se al momento di stipula del contratto di compravendita dell’area non era ancora stata sottoscritta la convenzione di lottizzazione necessaria per fruire del beneficio? Alla domanda ha risposto la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14995 del 16 luglio 2015. La vicenda. In essa, una s.r.l. ricorreva contro la decisione dei giudici di appello, che avevano confermato a loro volta quanto espresso dalla commissione provinciale. Al centro del contendere, l’art. 33, comma 3, l. n. 388/2000, in tema di disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative. Osserviamolo. Recita tale articolo I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento . Beneficio applicabile. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, l’assunto su cui si fonda la sentenza della Commissione Regionale, che affermava che tale beneficio sarebbe applicabile ai soli trasferimenti di beni immobili avvenuti dopo la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, non può essere condiviso. Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, è propenso a ritenere che tale beneficio si applichi anche nel caso in cui, al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia ancora stata stipulata la convenzione con il Comune. Pertanto, la sentenza di appello è stata cassata, avvalorando la tesi della contribuente. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 22 aprile – 16 luglio 2015, numero 14995 Presidente Bognanni – Relatore Cosentino Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta La C. s.r.l. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza numero 51/2/2012 con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche, confermando la sentenza di primo grado, ha negato il diritto della contribuente di fruire del beneficio di cui all’art. 33, comma 3, della L. 388/2000 relativamente alle imposte di registro ipotecarie e catastali dovute su un contratto di acquisto di un area edificabile compresa in piani attuativi particolareggiati di iniziativa privata. Secondo la Commissione Tributaria Regionale la contribuente non poteva giovarsi del disposto dell’articolo 33, comma 3, L 388/2000 perché al momento della stipula del contratto di compravendita dell’area non era stata ancor sottoscritta la convenzione di lottizzazione necessaria per poter fruire del predetto beneficio. Il ricorso si fonda su un unico motivo concernente la violazione c la falsa applicazione degli artt. 30 e 33, comma 3, della L. 388/2000, dell’art. 2 della L. 350/2003, dell’art. 28 della L. 1150/1942, in relazione all’art. 360, comma I, numero 3 c.p.c., in base a tali disposizioni, secondo la ricorrente, per la fruizione dell’agevolazione in questione non sarebbe necessario che la stipula della convenzione di lottizzazione preceda l’atto di trasferimento. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il ricorso appare manifestamente fondato. L'assunto, sul quale si fonda la decisione della sentenza gravata, secondo cui il beneficio fiscale di cui al terzo comma dell'articolo 33 I. 388/2000 sarebbe applicabile ai soli trasferimenti di beni immobili avvenuti dopo la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, non può infatti essere condiviso. Tale assunto, pur riscontrabile in un indirizzo minoritario di questa di questa Corte tra cui ord. numero 22230/2011 risulta contraddetto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui il relatore propone di dare conferma e seguito, che ha chiarito che il beneficio di cui all'art. 33, comma 3 della legge numero 388 del 2000 che prevede aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, a condizione che l'utilizzazione edificatorio avvenga entro cinque anni dal trasferimento si applica anche nel caso in cui, al momento della registrazione dell’ano di trasferimento, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nell'art. 2 della legge numero 350 del 2003 sempreché sia rispettato il termine quinquennale per l'utilizzazione edificatoria. Si vedano, in termini, le sentenze nnumero 20864/10, 7898/12, 11068/13 e 14732/14, nella quale ultima si chiarisce che il disposto dell’articolo 2 I. 350/03, comma 30 secondo cui le agevolazioni in questione si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore non stabilisce che la sottoscrizione della convenzione deve precedere l'atto di disposizione, ma sancisce che comunque la sottoscrizione della convenzione da diritto alla agevolazione. Si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza gravata . che l’Agenzia delle entrate si è costituita che la relazione è stata notificata alle parti che non sono state depositate memorie difensive che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che regolerà anche le spese del presente giudizio.