Non basta la conciliazione con l’Amministrazione per fermare il processo

I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto le ragioni avanzate dall’Agenzia il processo non può essere fermato con la semplice conciliazione, è necessario il pagamento dell’importo concordato.

Il processo non viene fermato dalla semplice conciliazione con l’Amministrazione perché ciò avvenga deve infatti essere stato pagato l’importo stabilito tra le due parti. È quanto hanno affermato i Giudici della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 13 luglio 2015, n. 14547. In essa, è stato accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Versamento della somma. Per la Cassazione il motivo era fondato Gli atti dichiarativi delle varie spese di conciliazione previste nel giudizio tributario – si legge nella sentenza – non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti . Rinvio dell’udienza. Nella cosiddetta breve postfissazione” la Commissione Tributaria Provinciale deve rinviare l’udienza della trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio dell’udienza di trattazione. Dunque, in mancanza della data di rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall’Ufficio, il quale, essendo la conciliazione inesistente, non può essere costretto alla sua esecuzione, né può essere privato della sua legittima pretesa di far valere l’interesse ad una pronuncia del Giudice di merito sul rapporto giuridico controverso. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 21 maggio – 13 luglio 2015, numero 14547 Presidente Iacobellis – Relatore Conti In fatto e in diritto L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia sez. Catania numero 23/18/13, depositata il 29.1.2013. Il giudice di appello, rigettando l’impugnazione dell’Agenzia, confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione del giudizio promosso da F.M. avverso l’avviso di accertamento relativo a Irpef 2002 in relazione all’intervenuta conciliazione innanzi al giudice di primo grado. Rilevava, in particolare, che ai fini dell’estinzione del giudizio prevista dall’articolo 48 d.lgs.numero 546/1992, pur riscontrandosi un diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che dava rilievo al versamento delle somme concordate, era sufficiente fare riferimento al verbale di conciliazione che, in caso di inadempimento, costituiva titolo per l’iscrizione a ruolo. L’Agenzia delle entrate deduce la violazione dell’articolo 48 d.lgs.numero 546/1992, richiamando a sostegno della censura la giurisprudenza di questa Corte a sostegno della necessità che l’estinzione del giudizio sia agganciata alla verifica del pagamento delle somme concordate in sede di conciliazione. Nessuna difesa ha depositato la parte contribuente. Il motivo di ricorso è manifestamente fondato. La causa può essere decisa sulla base del seguente principio, espresso ripetutamente da questa Corte e dal quale non vi è motivo di discostarsi Gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dall'articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546 non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta breve postfissazione - in cui, ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio - la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l'udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal comma 1 per la conciliazione cosiddetta breve prefissazione , in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell'udienza di trattazione in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, che non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l'interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso.-cfr.Cass.numero 3560/2009, Cass.numero 9219/2011 Cass. numero 11722/2011. Cass.numero 25931/2011 Cass.numero 5593/2013-. Allo stesso principio il giudice di appello non si è conformato, ritenendo che ai fini dell’estinzione del giudizio fosse sufficiente il verbale di conciliazione. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia sez. Catania anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. Visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia, sez. Catania, anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.