L’attività commerciale costituisce sempre presupposto d’imposta

Il caso esaminato dalla Cassazione sentenza n. 10600/2015 era quello di un contribuente che pretendeva il rimborso IRAP poiché la sua società aveva un corredo minimale di strumenti.

Il caso. Aveva costituito una società di persone, ma con un corredo minimale di strumenti , senza il quale non poteva, secondo lui, considerarsi concepibile l’attività autonoma o professionale. In virtù di questo motivo, un contribuente richiedeva il rimborso dell’imposta IRAP. La Corte Regionale gli aveva dato precedentemente ragione, sostenendo che l’assenza di organizzazione era elemento da non intendersi in senso assoluto, ma relativo si poteva cioè escludere laddove si fossero riscontrati elementi come quelli del caso mancavano alla detta società di persone collaboratori e lavoratori dipendenti, con beni minimi. L’autonomia dell’organizzazione. Eppure, i Giudici di Cassazione, con sentenza del 22 maggio 2015, n. 10600, hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate, che aveva presentato ricorso impugnando la decisione della Commissione Regionale per piazza Cavour, infatti, era irrilevante la disamina circa l’esistenza di un’autonomia di una organizzazione separata rispetto all’apporto personale dei soci, trattandosi di un profilo attinente ad un’indagine di merito incompatibile [] con la forma associata prescelta dal contribuente che eserciti attività in assetto comunque non individuale . I Giudici hanno infatti evidenziato come sia stato violato il principio per il quale l’attività svolta dalle attività commerciali costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 . Pertanto, hanno ritenuto di accogliere il ricorso delle Entrate, cassando la precedente sentenza regionale. Fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 25 febbraio – 22 maggio, numero 10600 Presidente Cappabianca – Relatore Ferro Il processo Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Marche 26.1.2009 che, rigettando il proprio appello avverso la sentenza C.T.P. Pesaro numero 856/01/2005 resa in tema di diniego di rimborso dell’IRAP pagata dalla società P. s.numero c. di T.A. e F. & amp c., condivise con la commissione di primo grado il giudizio di assenza di svolgimento di attività autonomamente organizzata in capo alla contribuente, attinente a servizi professionali e tecnici nel settore edile. In particolare la C.T.R., richiamando la portata delimitativa del perimetro soggettivo di imponibilità ai fini IRAP conseguente alla sentenza di Corte cost. numero 156 del 2001, ritenne che l’assenza di organizzazione era elemento da non intendersi in senso assoluto, bensì relativo, da escludere ove fosse riscontrato - come nel caso - un corredo minimale di strumenti senza il quale l’attività professionale o autonoma non sarebbe concepibile, privo com’era di lavoratori dipendenti o collaboratori, con beni minimi. Il ricorso è articolato su un motivo. I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’articolo 360 co. l numero 3 cod.proc.civ., la violazione di legge ai sensi degli artt. 2 e 3 d.lgs. numero 446 del 1997, avendo erroneamente trascurato la C.T.R. che l’attività esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta, essendo dunque soggetti passivi anche le s.numero c. Il motivo è fondato. Appare invero essere stato violato il principio — focalizzato nella giurisprudenza di legittimità avendo riguardo alla natura di requisito di secondo grado dell’autonoma organizzazione rispetto alla soggettività societaria del contribuente - per cui l’attività svolta dalle società commerciali costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai sensi del d.lgs. numero 446 del 1997, articolo 2, della cui legittimità non sembra possibile dubitare alla luce di Corte cost. 2001/156 che, com'è noto, ha ritenuto l’elemento organizzativo connaturato alla nozione stessa d'impresa Cass. 25741/2009, 25315/2014 . Così come è stato deciso che l'esercizio in forma associata perfino di una professione liberale rientra nell'ipotesi regolata dalla lett. c del co.l dell'articolo 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, numero 446 e costituisce, quindi, in base alla seconda parte del cit. co. 1 dell'articolo 2 del medesimo d.lgs., presupposto dell'imposta, prescindendosi completamente dal requisito dell'autonoma organizzazione Cass. 16784/2010 25313/2014 . Il carattere normativo del requisito impositivo rende pertanto del tutto irrilevante la disamina istruttoria circa l’autonomia o meno di una organizzazione separata rispetto all’apporto personale dei soci, trattandosi di profilo attinente ad un’indagine di merito incompatibile con la forma lato sensu associata prescelta dal contribuente che eserciti attività in assetto comunque non individuale, prevedendo la disposizione che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresigli organi e le amministrazioni dello stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. Il conseguente accoglimento del ricorso si accompagna alla cassazione della sentenza impugnata, con decisione altresì nel merito, non apparendo necessaria alcuna integrazione istruttoria e pertanto dovendo essere rigettata la domanda originaria del contribuente, con condanna alle spese secondo il principio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo, quanto al procedimento di legittimità e compensazione quanto ai gradi di merito, essendo stato superato solo progressivamente ogni dubbio sulla portata restrittiva della disposizione. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda originaria del contribuente, con condanna del medesimo alle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 1.000, oltre eventuali spese prenotate a debito, nonché compensazione integrale per le fasi di merito.