Accertamento presuntivo: la “Lista Falciani” prova l’evasione

L’attendibilità complessiva dei dati bancari tratti dalla cosiddetta Lista Falciani” è confermata dalle circostanze che ne hanno reso illecita la provenienza vi è un alto tasso di probabilità che tali dati siano veritieri proprio perché è pacifico che sono stati prima sottratti illecitamente dall’archivio informatico della banca da un suo funzionario, poi acquisiti dalle autorità francesi e infine trasmessi alle corrispondenti autorità estere nell’ambito delle procedure di collaborazione tra amministrazioni fiscali. La capacità probatoria di tali elementi può essere vanificata dal contribuente contrapponendovi ulteriori elementi probatori che inducano il giudice a ricostruire i fatti in maniera difforme.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9760, depositata il 13 maggio 2015. Il caso. L’Amministrazione finanziaria emette un avviso di accertamento Irpef per i periodi di imposta 2005 e 2006 riprendendo a tassazione i capitali collocati in un conto svizzero riconducibile al contribuente sulla base di una scheda cliente” tratta dalla cosiddetta Lista Falciani”. La CTR, confermando la pronuncia di prime cure, respinge l’appello dell’Amministrazione finanziaria perché ritiene la rettifica fondata su elementi probatori insufficienti il Giudice del gravame nega valore probatorio alla scheda cliente” ritenendola non riconducibile con certezza alla banca. Nell’ordinanza n. 9760/2015, la sez. VI della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cassa con rinvio la sentenza impugnata. La Lista Falciani” è un semplice indizio”. La pronuncia in rassegna è stata depositata a poche settimane dalle ordinanze nn. 8605 e 8606 con le quali la Suprema Corte si è pronunciata per la prima volta sulla questione relativa all’utilizzabilità dei dati bancari tratti dalla c.d. Lista Falciani” come elementi probatori su cui fondare una rettifica fiscale cfr. L.R. Corrado, Accertamento la Lista Falciani è utilizzabile come prova dell’evasione , edizione del 29 aprile 2015 . Già negli arresti precedenti la Corte di Cassazione, dopo aver fornito risposta positiva a tale quesito, ha attribuito al giudice di merito il compito di valutare se i dati bancari tratti dalla cosiddetta Lista Falciani” siano attendibili anche attraverso il riscontro con le difese del contribuente e ha precisato che gli elementi in questione costituiscono semplice indizio” da prendere in considerazione nel quadro delle complessive acquisizioni processuali secondo la Sesta Sezione, anche un solo indizio può risultare già di per sé idoneo a giustificare la pretesa fiscale [] essendo sufficiente che l’esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevolezza e probabilità . Il procedimento valutativo delle presunzioni è bifasico. Nell’ordinanza n. 9760 il Collegio specifica che, per applicare correttamente l’art. 2729, comma 1, c.c. a mente del quale le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti , il giudice tributario deve valutare attraverso un giudizio non parcellizzato tutti gli elementi probatori indicati dalle parti. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità cfr. per tutte Cass. n. 19894/2005 , in tema di prova per presunzioni il procedimento valutativo si articola in due momenti. In primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per individuare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della gravità ossia la rilevanza e della precisione vale a dire la tendenziale unidirezionalità . Vengono così individuati gli elementi che, presentando una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, devono essere presi in considerazione nel giudizio di sintesi costituente l’operazione finale del procedimento la legge stessa, quando esige la concordanza nella prova per presunzioni, vuole che di ciascun indizio che concorre a formarla sia preventivamente stabilita la portata e che questa sia raffrontata a quella di altri, parimenti assoggettati a un previo esame frazionato, per vedere appunto se concorrano nella stessa direzione e si armonizzino fra loro Cass. n. 19894/2005, cit. . In seconda battuta il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. Il contribuente può opporre una prova contraria. Secondo la Sesta Sezione della Corte di Cassazione l’attendibilità complessiva dei dati bancari tratti dalla cosiddetta Lista Falciani” è confermata dalle circostanze che ne hanno reso illecita la provenienza vi è un alto tasso di probabilità che tali dati siano veritieri proprio perché è pacifico che sono stati prima sottratti illecitamente dall’archivio informatico della banca da un suo funzionario, poi acquisiti dalle autorità francesi e infine trasmessi alle corrispondenti autorità estere nell’ambito delle procedure di collaborazione tra amministrazioni fiscali. La capacità probatoria di tali elementi può essere vanificata dal contribuente contrapponendovi ulteriori elementi probatori che inducano il giudice a ricostruire i fatti in maniera difforme. Così però non è avvenuto nel caso di specie, giacché la Corte di Cassazione ritiene prive di rilievo le circostanze allegate dal contribuente. In primo luogo non rileva la circostanza che l’Amministrazione finanziaria non abbia verificato presso la banca svizzera i dati contenuti nella Lista Falciani”, giacché, all’epoca dei fatti, il segreto bancario non consentiva l’acquisizione di tali riscontri. In secondo luogo non rileva il fatto che la scheda cliente” non sia stata redatta su carta intestata della banca, la provenienza del documento costituendo ormai fatto notorio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 15 aprile – 13 maggio 2015, numero 9760 Presidente Cicala – Relatore Conti In fatto e in diritto 1. La CTR Veneto, con sentenza numero 79/21/13, depositata il 15.7.2013, ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di IRPEF e addizionale comunale e regionale per gli anni 2005 e 2006 emessi sul presupposto il contribuente avesse sottratto al fisco alcuni capitali rinvenuti su un conto della Banca svizzera X Private Bank di Ginevra risultato dai dati della c.d. Lista Falciani. 1.2 II giudice di appello riteneva che al di là della questione relativa alla natura illecita dell’acquisizione dei dati, la scheda clienti utilizzata dall’ufficio per il suo contenuto, per la mancanza di alcun riscontro con la banca e per l’impossibilità di attribuirne con certezza la provenienza, era sfornita di alcun valore probatorio, non essendo stata in alcun modo riscontrata da altri elementi che l’Agenzia non aveva fornito. 2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo con il primo motivo la violazione degli articolo 2697, 2727 e 2729 c.comma La CTR aveva fatto scorretta applicazione delle disposizioni appena ricordata, escludendo che il contribuente avesse un conto sul quale insistevano le attività finanziarie indicate nella scheda cliente, 2.1 Con il secondo motivo l’Agenzia deduce il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, avendo la CTR tralasciato di considerare due elementi decisivi, idonei ad asseverare la riconducibilità dei dati riportati sulla scheda al contribuente e segnatamente a le numerose esperienze professionali all’estero del contribuente, medico di fama internazionale b la discrasia rappresentata dall’assenza di redditi da attività professionali nelle dichiarazioni dei redditi presentatecela mancata denunzia nei confronti dei terzi che a sua insaputa e a suo nome avrebbero aperto il conto in Svizzera. Elementi che se fossero stati presi in considerazione dal giudice dì appello avrebbero consentito dì provare che il rapporto risultante dalla scheda clienti era riferibile al suddetto. 3. La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha preliminarmente eccepito il giudicato esterno formatosi per effetto di due sentenze rese dalla medesima CTR dì Venezia, divenute irrevocabili in epoca successiva alla decisione qui in esame, nei confronti dello stesso contribuente ed aventi ad oggetto la prima la ripresa a tassazione di IRPEF per altre annualità sulla base della medesima ricostruzione dei fatti operata dall’Ufficio rispetto ai conto svizzero e la seconda gli avvisi di irrogazione di sanzioni emessi con riguardo alle stesse annualità alle quali si riferiva la pretesa fiscale nel presente procedimento. Detti giudizi si sono conclusi con f annullamento degli atti emessi dall’Agenzia delle entrate nei confronti del medesimo contribuente. Affermava poi nel merito la correttezza della decisione impugnata. 4. L’Agenzia delle entrate ha depositato memoria. 5. La preliminare eccezione dì giudicato esterno è infondata. 5.1 Le decisioni invocate dalle parti controricorrenti, relative a sanzioni e accertamenti per annualità diverse da quella per la quale qui si discute, hanno definito i relativi procedimenti sulla base della valutazione degli elementi probatori. 5.2 Nessuna statuizione è stata adottata in ordine all’eventuale illegittimità dell’azione accertativa o di elementi non fattuali destinati a ripercuotersi sull’odierno procedimento. 5.3 Ciò posto, giova ricordare che il vincolo del giudicato esterno è ordinariamente operante nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti si riferiscano a medesimo rapporto giuridico ed uno di essi costituisca la premessa logica indispensabile per la statuizione relativa all'altro, donde consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre non può chiedersene, l'ultrattività per un'annualità diversa quando questa postula l'accertamento di ulteriori presupposti di fatto-cfr.Cass.numero 854/20l0 Cass. numero ì7668/2014 Cass,numero 9121/2014 Cass.numero 18907/2011 specomma pag. 12 -. 5.4 Nella medesima occasione si è affermato che nell’ipotesi di valutazione delle prove in ordine a diverse annualità non è possibile applicare il giudicato, non potendo precludersi per ogni giudice il potere di valutare in modo autonomo e discrezionale le prove che gli sono offerte dalle parti che in periodi temporalmente distinti possono presupporre fatti differenti, 5.5 Ne consegue che è stata erroneamente invocato dai controricorrenti il giudicato esterno, involgendo le valutazioni del materiale probatorio operate dai giudici nelle sentenze richiamate accertamenti insuscettibili di produrre effetti al di fuori dei procedimenti ormai definiti. 6. Passando all’esame del merito del ricorso le due censure, entrambe ammissibili, meritano un esame congiunto e risultano manifestamente fondate nei termini di seguito esposti. 6.1 Ed invero la CTR, dopo avere premesso di non esaminare il tema dell’acquisizione della lista Falciani. ha negato valore indiziario agli elementi che l’Ufficio aveva offerto a sostegno della pretesa correlati, per come riconosciuto dal giudice di appello, alla Lista appena ricordata e rinvenuta dalle autorità fiscali francesi presso il dipendente della Banca X specificante valorizzando a la mancanza d alcun riscontro alla scheda clienti risultante dalla Banca X, non risultando la lista riprodotta su carta intestata all’istituto bancario b l’assenza di conoscenza circa l'effettivo autore della lista c la circostanza che le indicazioni delle generalità riportate sulla scheda e riferibili al contribuente potevano essere acquisite da chiunque con una veloce ricerca su Internet anche considerando la notorietà del contribuente d il fatto che la scheda non era stata redatta su carta intestata della Banca. 6.2 Ora, ritiene il Collegio che il giudice di appello abbia erroneamente applicato la disciplina in tema di presunzioni. 6.3 Va ricordato che ai fine di valutare la corretta applicazione dell’articolo 2729 c.c., anche successivamente alla modifica dei vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, occorre verificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offerti in giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che la scorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispetto dei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una vera e propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anche in esito alla modifica dell’articolo 360 comma 1 numero 5 c.p.comma cfr.Cass.S.U.u.8054/2014.Cass. numero 19894/2005-, Se è dunque indiscutibile che, in materia di presunzioni, è riservato, all'apprezzamento discrezionale dei giudice di merito sia lo stesso ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, tale giudizio, tuttavia, non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma l, numero 3, c.p.c., se, violando i cennati criteri giuridici in tema dì formazione della prova critica enucleabili dagli arti 2727 e 2729 c.c. , il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumere rilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi -cfr. Cass.numero 19894/2005-. 6.4 Orbene la CTR, nel procedere alla valutazione degli elementi indiziari offerti dall'Ufficio e proposti dalla parte ha in primo luogo riconosciuto valore indiziario cioè di fonte di legittima presunzione alla scheda clienti tratta dalla lista Falciani l’attendibilità di tale lista riceve del resto conforto proprio da quelle circostanze relative alla illiceità della provenienza, che secondo una parte della giurisprudenza di merito ne determinano la inutilizzabilità. 6.5 In buona sostanza, è pacifico che il funzionario H.F. operava presso la banca X e che quest'ultimo ha, con violazione dei suoi doveri nei confronti del datore di lavoro, estratto dall’archivio informatico della banca i files che costituiscono la così detta lista Falciani esiste dunque un alto tasso di probabilità che i dati di cui si discute siano conformi al vero. 6-6 Questo indizio deve, come ovvio, essere valutato dal giudice di merito che ben può contrapporvi altri indizi che inducano a giungere ad una ricostruzione dei fatti difforme dai dati ricavabili dalla lista , ed a questo fine è essenziale il contraddittorio con l’interessato che può offrire elementi ulteriori per raggiungere la valutazione del più probabile che non . 6.7 II raffronto fra gli indizi disponibili e la conseguente scelta di quelli che conducono alla decisione è senza dubbio compito del giudice di merito. Rientra invece nel giudizio dì legittimità valutare che gli indizi possiedano una qualche capacità probatoria. In caso contrario la valutazione circa la astratta idoneità probatoria di un indizio potrebbe essere vanificata contrapponendovi circostanze prive di qualunque rilevanza. 6.8 Ed è ciò che è accaduto nel caso di specie. E' infatti priva di rilievo la circostanza che la Amministrazione non abbia verificato presso la Banca elvetica i dati contenuti nella lista , essendo ben noto che il segreto bancario in Svizzera, all’epoca dei fatti, non consentiva alcuna acquisizione di conforto al contenuto della Lista da parte dell’Amministrazione fiscale. Infatti la semplice allocazione delle attività finanziarie in Svizzera consentiva, grazie al segreto bancario vigente fino al 23.2.2015 epoca in cui è stato stipulato l’Accordo fra Italia c tale Paese in tema di scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali l’occultamento al fisco italiano della disponibilità delle stesse in capo ai contribuente nazionale-cfr. pag.5 e 18 circ.Agenzia entrate 13.3.2015 numero 10/E-, 6.9 Parimenti erroneo appare il riferimento all’assenza di carta intestata sulla quale era stata redatta la scheda clienti, avendo la stessa CTR affermato che quest’ultima era stata tratta dalla ormai famosa Lista Faiciani contenente un più vasto elenco di nominativi pag.5 sent. impugnata-, trovato nella disponibilità del dipendente della Banca e non presso l’Istituto bancario alla quale la stessa si riferiva. Ragion per cui non poteva venire in discussione la fisicità del documento proveniente dall’istituto bancario, quanto le risultanze estratte dalle banche dati dell’X dal suo dipendente. 6.10 Peraltro, rispetto alla ritenuta possibilità di acquisire le generalità del contribuente via internet, la CTR, nel valutare il materiale indiziario posto a base della pretesa fiscale, ha totalmente tralasciato di considerare la valenza probatoria delle circostanze soggettive e oggettive che hanno condotto le autorità fiscali francesi all'acquisizione della Lista ed alla sua trasmissione nell’ambito di attività compiute dall’autorità fiscale francese e indirizzate a quella italiana in forza della collaborazione fra autorità fiscali regolata dalla Dir.CEE 77/779-, rappresentate dal soggetto presso il quale era stata acquisita la Lista dipendente dell’istituto X elementi che la stessa CTR mostra di conoscere a pag.6 righi 3 ss. della sentenza impugnata-. 6.11 L’avere proceduto ad una parcellizzazione della valutazione del materiale indiziario offerto dall’Amministrazione tralasciando ogni ponderazione sull’acquisizione della lista e del suo contenuto -pag.6, 1° cpv. sent. impugnata già oggetto di contestazione in sede dì appello ha dunque. condotto il giudicante ad un’analisi frazionata del materiale indiziario offerto dall’Ufficio che integra la violazione dell’articolo 2729 del codice civile. 7. Si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR perché si adegui ai principi dì diritto sopra espressi. P.Q.M. Visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.comma Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.