Niente astronomia, il Fisco guarda il calendario: l’anno solare inizia l’1 gennaio

L’anno solare, fiscalmente parlando, inizia l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre non si può applicare, per esso, il concetto di anno solare astronomico, relativo all’equinozio di primavera.

Cos’è l’anno solare? Quando inizia? E quando finisce? Sembra una questione di lana caprina, ma per finire in Cassazione deve avere la sua importanza. La Suprema Corte, infatti, si è trovata a dover ribadire con ordinanza del 6 maggio 2015, n. 9014 che cosa si intenda per anno solare ai fini fiscali. Il caso. Una società esercente autotrasporti aveva compensato il credito derivante dalle Accise sugli autotrasporti oltre i termini di legge, ritenendo che l’anno solare decorresse dall’Equinozio di primavera. La Cassazione ha ribadito che con plurime sentenze e con indirizzo ormai consolidato l’anno solare deve essere quello che decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre. Cosa che può sembrare scontata, ma la Commissione Tributaria Regionale si era espressa, affermando che per anno solare si intenda espressamente il lasso temporale tra due passaggi consecutivi del sole all’equinozio di primavera pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi sui cui si regola l’anno civile”, dando di conseguenza ragione al contribuente, e rafforzando il proprio giudizio sostenendo che ogni altra definizione di anno solare costituiva una forzatura palese e arbitraria. Alla sentenza di appello si era opposta l’Agenzia delle Dogane, presentando il ricorso poi accolto dalla Cassazione, la quale ha ribadito quanto già affermato nel d.p.r. n. 277/2000 nel quale si riferisce che la nozione di anno solare sia da intendere a quella tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Analoghi riscontri nell'art. 7, comma 1, d.p.r. n. 917/1986 e nell'art. 73, comma 3, d.p.r. n. 633/1972. fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 18 febbraio – 6 maggio 2015, numero 9014 Presidente Bognanni – Relatore Conti In fatto e in diritto L'Agenzia delle dogane di Salerno emetteva nei confronti della BFT srl, esercente attività di trasporto di merci per conto terzi su strada, un avviso di pagamento per il recupero di somme non compensate nei termini di legge. Il giudice di primo grado annullava l'avviso con sentenza impugnata dall'Ufficio innanzi alla ClR della Campania che, con la pronunzia numero 381!2/12, depositata il 12.12.2012, rigettava l'appello. La ClR riteneva, per quel che qui ancora rileva, la novità della questione relativa all'insussistenza del credito e la tempestività della domanda di restituzione alla stregua dell'articolo 4 c.3 dPR numero 277/2000, dovendosi considerare la nozione di anno solare coincidente con il lasso temporale tra due passaggi consecutivi del sole all'equinozio di primavera pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi su cui si regola l'anno civile. Riteneva ancora che ogni altra interpretazione della nozione di anno solare costituiva una forzatura palese e arbitraria. Con i primi due motivi l'Agenzia deduce il vizio di omessa, contraddittoria e illogica motivazione, avendo la ClR erroneamente ritenuto la novità della questione relativa alla spettanza del credito, in violazione dell'articolo 57 d.lgs.numero 546/92 tale questione era già stata posta a base della controversia. Il giudice di appello, inoltre, aveva condiviso una nozione di anno solare contrastante con quanto previsto dali'articolo l55 c.p.c Con il terzo motivo l'Agenzia deduce la violazione dell'articolo 4 c.3 dPR numero 277/2000 e dell'articolo l7 d.lgs.numero 24111997, evidenziando che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'anno solare coincideva con quello decorrente dali' l gennaio al 31 dicembre. Nessuna difesa scritta ha depositato la società intimata. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili prospettando, sotto il profilo del vizio di motivazione, censure di violazione di legge, afferenti rispettivamente l'articolo 57 d.lgs.numero 546/21922 e la nozione di anno solare. Il terzo motivo è invece manifestamente fondato. Giova ricordare che l'articolo 3 dpr numero 277/2000, reso in attuazione dell' articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, numero 448, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, nell'ambito dei benefici previsti per l'utilizzo di gasolio per autotrazione, chiarisce che Per ottenere il beneficio di cui al comma l dell'articolo I, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano al competente ufficio del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora in avanti denominato ufficio , entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, corretta dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziate dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, numero 127, come sostituito dall'articolo 2, comma IO, della legge 16 giugno 1998, numero 191. E' il successivo articolo 4 c.3 a prevedere che Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno. Orbene, con riguardo al tema che qui direttamente rileva, rappresentato dalla nozione di anno solare alla quale ha fatto riferimento il testo normativo appena ricordato, giova chiarire che questa Corte, con plurime sentenze, esaminando la questione relativa alla tempestività della domanda di rimborso, non ha mai dubitato della riconducibilità della nozione di anno solare a quella di periodo compreso fra l'l gennaio e il 31 dicembre. In questo senso, si è infatti ritenuto che < < il beneficio qui in rassegna è presidiato da un proprio specifico termine di esercizio, posto che la normativa istitutiva richiama il D.P.R. numero 277 del 2000, articolo 4, comma 3, che testualmente stabilisce Gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno .Se ne inferisce che l'agevolazione in esame contempla due modalità di rimborso del credito d'imposta in favore dell'avente diritto a entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui è avvenuto il consumo, mediante la compensazione prevista dal D.Lgs. numero 241 del1997, articolo 17 cfr., D.P.R. numero 277 del 2000, art 4, comma 3 b entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il consumo, mediante istanza di rimborso in denaro del credito d'imposta ovvero il rimborso, sempre in denaro, della differenza fra l'ammontare complessivo del credito d'imposta e la parte di quest'ultimo utilizzata in compensazione entro l'anno solare precedente D.P.R. numero 277 del 2000, articolo 3, comma l e articolo 4 comma 3 ciò in base ad un criterio improntato, anche a fini di certezza del bilancio pubblico, allo scopo di far coincidere la compensazione con il periodo d'imposta relativo al consumo che da origine al beneficio e, quindi, con l'annualità in cui deve avvenire il saldo dell'accisa relativa a quel consumo , con possibilità di slittamento, nei limiti del semestre successivo, del solo rimborso degli importi residui, entro il quale la partita di dare/avere deve essere definita.> > - Cassnumero 7879/12 conf., ex plurimis, anche Cass.numero 8329/2013-. Orbene l'indirizzo ormai consolidatosi di questa Corte non lascia margini di dubbio sul fatto che la nozione di anno solare contenuta nel dPR numero 277/2000 vada riferita a quella agganciata al periodo compreso fra l'l gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Sulla base di tali considerazioni, vieppiù confermate da quanto previsto dall'articolo 155 comma 2 c.p.c., appare errata la decisione impugnata che ha, per converso, affermato di condividere l'assunto difensivo della società contribuente, a cui tenore il riferimento all'anno solare doveva essere operato alla stregua della nozione astronomica e dunque come lasso di tempo di 365 giorni da individuare in relazione all'equinozio di primavera, alla quale si è talvolta fatto riferimento da parte della giurisprudenza di questa Corte Cass.numero 5956/1995 e Cass.numero 13296/2002- ma in ambiti tutt'affatto diversi da quello tributario. In tale settore, infatti, la nozione di anno solare è utilizzata dal legislatore per riferirsi al calendario comune e, dunque, al periodo di tempo che decorre dall'1 gennaio al31 dicembre- v. dPR numero 917/86, articolo 7 c.l, 76 c.2 dPR. numero 633/72 articolo 73 c.3-. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, disattesi il primo ed il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR perché faccia corretta applicazione del principio sopra espresso, provvedendo altresì sulle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte, visti gli articolo 375 e 380 bis c.p.c Accoglie il terzo motivo di ricorso, disattesi i primi due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per il regime delle spese processuali del giudizio ad altra sezione della CTR della Campania sez. Salerno.