Per stare nella scia di Capirossi, l’Agenzia delle Entrate arriva troppo tardi al traguardo in Cassazione

L’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termini, in quanto si risolve in un errore di diritto inescusabile, non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell’impugnazione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 8151, depositata il 22 aprile 2015. Il caso. La CTR Emilia-Romagna accoglieva il ricorso di Loris Capirossi e dichiarava illegittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate riguardante il recupero ad imponibile a fini IVA, IRPEG ed IRAP di compensi prodotti nel 2002 relativi all’attività di pilota. Capirossi era iscritto all’AIRE, essendosi trasferito nel Principato di Monaco fin dal 1994, ed aveva fornito le prove necessarie per dimostrare che non era in Italia la sede principale dei propri affari ed interessi non era in Italia. L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione, a cui resisteva il contribuente, eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve di 60 giorni ex art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992. Proprio questa eccezione pregiudiziale viene ritenuta dalla Corte di Cassazione fondata, con conseguente inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ricorso tardivo. Il contribuente aveva notificato la sentenza di appello ai sensi dell’art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, spedendo il 26 aprile 2012 una raccomandata AR, pervenuta alla Direzione provinciale di Ravenna dell’Agenzia il 2 maggio. Inoltre, il contribuente aveva anche depositato presso la Segreteria della CTR Emilia-Romagna la copia autentica della sentenza con le ricevute di spedizione e di ritorno della raccomandata. Nel caso di specie, il termine per proporre il ricorso in Cassazione scadeva il 2 luglio essendo festivo il 1° luglio , mentre il ricorso dell’Agenzia era stato proposto il 30 luglio. L’Agenzia si difendeva, deducendo la nullità della notifica della sentenza di appello, in quanto anche in caso di notifica diretta, a cura di parte, mediante raccomandata AR, sarebbe comunque richiesta la redazione della relata di notifica” sulla copia della sentenza notificanda. Modalità di notifica. La Corte di Cassazione, però, ribatte che l’art. 38, comma 2, attribuisce alla parte interessata la facoltà di avvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportuna tra quelle indicate dalla norma. Perciò, se la scelta ricade sulla notifica mediante spedizione diretta con raccomandata AR, non trova applicazione il richiamo, disposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, al modello previsto dagli artt. 137 e ss. c.p.c., i quali prevedono, in caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.p.c. e dell’art. 3, comma 1, l. n. 890/1982 , la redazione di apposita relata di notifica sull’originale e la copia dell’atto da parte dell’Ufficiale giudiziario. Rimessione in termini esclusa. L’Agenzia lamentava poi l’errore incolpevole indotto dalla equivoca” modalità di notifica della sentenza di appello scelta dal contribuente , che avrebbe dovuto condurre alla rimessione in termini. Anche in questo caso, però, la ricorrente non ha miglior fortuna. I giudici di legittimità ricordano infatti che l’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello rimane escluso dall’ambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termini, in quanto si risolve in un errore di diritto inescusabile, non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione dell’impugnazione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 30 settembre 2014 – 22 aprile 2015, numero 8151 Presidente Piccininni – Relatore Olivieri Svolgimento del processo Con sentenza 14.6.2011 numero 95 la Commissione tributaria della regione Emilia-Romagna accogliendo l'appello proposto da C.L. ed in totale riforma della decisione di prime cure, dichiarava illegittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio di Faenza della Agenzia delle Entrate avente ad oggetto il recupero ad imponibile ai fini IVA, IRPEF ed IRAP di compensi prodotti nell'anno 2002 relativi all'attività professionale di pilota. I Giudici territoriali ritenevano che il C. , anagraficamente iscritto nel registro dell'AIRE essendosi trasferito fin dal 1994 nel Principato di Monaco, avesse fornito prove idonee a superare la presunzione legale di cui all'articolo 2 comma 2bis TUIR., dimostrando che non era in Italia la sede principale dei propri affari ed interessi, come emergeva dalla proprietà di un immobile adibito a residenza familiare in Montecarlo, dalla circostanza che aveva contratto matrimonio con una cittadina di quello Stato, dalle fatture emesse per le utenze dei servizi essenziali relative a detto immobile, nonché dalla documentazione attestante spese effettuate all'estero ed ancora dalla permanenza del contribuente, per la maggior parte del periodo di imposta, all'estero in quanto impegnato nella preparazione e partecipazione alle gare motociclistiche. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, deducendo quattro motivi, con atto notificato nel domicilio eletto presso il difensore abilitato all'assistenza tecnica, ai sensi dell'articolo 55 della legge 19.6.2009 numero 69, spedito mediante raccomandata AR numero 77796757889-0 in data 30.7.2012 cronumero 7146. Ha resistito il contribuente con controricorso, eccependo pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve di cui all'articolo 51 co 1 Dlgs numero 546/1992 e per omessa indicazione degli atti e documenti ai sensi dell'articolo 366 co 1, numero 6 , c.p.c La causa perveniva alla udienza 13.6.2013 avanti la VI sezione di questa Corte che con ordinanza in pari data rimetteva la causa alla V sezione per la trattazione in pubblica udienza. Il resistente ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per decadenza dal termine breve di impugnazione stabilito dall'articolo 51 col Dlgs numero 546/1992 è fondata. Come ammesso anche dalla Agenzia delle Entrate, nella memoria difensiva depositata in data 5.6.2013, il contribuente ha provveduto a notificare la sentenza di appello ai sensi dell'articolo 38 co2 Dlgs numero 546/1992 mediante spedizione in data 26.4.2012 della raccomandata AR numero OMISSIS , pervenuta alla Direzione provinciale di Ravenna della Agenzia delle Entrate in data 2.5.2012. Il contribuente ha inoltre provveduto a depositare presso la Segreteria della CTR della Emilia-Romagna la copia autentica della sentenza con le ricevute di spedizione e di ritorno della raccomandata. Il termine di decadenza di gg. 60 per la proposizione del ricorso in cassazione è scaduto in data 2.7.2012 essendo festivo il giorno 1 luglio , mentre il ricorso è stato proposto dalla Agenzia con atto notificato mediante spedizione di raccomandata AR in data 30.7.2012. Si è difesa la Agenzia fiscale deducendo la nullità della notifica della sentenza di appello in quanto il rinvio disposto dall'articolo 38co2 all'articolo 16 del medesimo Dlgs numero 546/1992, indurrebbe a ritenere che anche nel caso di notifica diretta, a cura di parte, a mezzo raccomandata AR, sarebbe comunque richiesta la redazione della relata di notifica sulla copia della sentenza notificanda, come si evincerebbe dalla disposizione dell'articolo 16 comma 2 del Dlgs numero 546/1999 le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del c.p.c, salvo quanto disposto dall'articolo 17 ” . L'argomento difensivo non ha pregio. Premesso che nel disciplinare le modalità di notifica della sentenza di appello ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, l'articolo 38 comma 2 Dlgs numero 546/1992 dispone che Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16, depositando nei successivi trenta giorni l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento, nella segreteria che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo di ufficio , osserva il Collegio che la interpretazione della norma fornita dalla Agenzia fiscale non è rispettosa del collegamento sistematico tra detta norma e quella, alla quale viene disposto espresso rinvio, dell'articolo 16 del medesimo Dlgs numero 546/1992 che disciplina le forme della notificazione degli atti del processo tributario, distinguendo in modo inequivoco tra le notificazioni eseguite secondo le norme degli articoli 137 ss. del codice di procedura civile comma 2 e le notificazioni che possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento . comma 3 e se dirette alla Amministrazione finanziaria od al Concessionario del servizio di riscossione, anche mediante consegna all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia comma 3 . Pertanto, attribuendo l'articolo 38 co 2 Dlgs numero 546/1992 alla parte interessata, la facoltà di avvalersi della forma di notifica della sentenza che ritiene più opportuna tra quelle sopra indicate, ne segue che laddove tale scelta ricada sulla notifica mediante spedizione diretta con raccomandata AR, non trova applicazione il richiamo - disposto dall'articolo 16 co 2 Dlgs numero 546/1992 - al modello previsto dagli artt. 137 ss c.p.c. che prevede nel caso di notifica a mezzo posta ai sensi dell'articolo 149co2 c.p.c. e dell'articolo 3 co 1 della legge numero 20.11.1982 numero 890 la redazione di apposita relata di notifica sull'originale e la copia dell'atto da parte dell'Ufficiale giudiziario. Tale interpretazione della norma è peraltro in linea con la modifica normativa dell'articolo 38 co 2 Dlgs numero 546/1992 introdotta dall'articolo 3 co 1, lett. a , del decreto legge del 25/3/2010 numero 40 conv. in legge 22.5.2010 numero 73 che ha eliminato l'originario rinvio agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile , sostituendolo con il rinvio all'articolo 16 del medesimo Dlgs numero 546/1992 cfr. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza numero 5871 del 13/04/2012 e quanto alle notifiche della sentenza precedenti la modifica legislativa Corte Cass. Sez. 6-5, Ordinanza numero 3740 del 18/02/2014 . Anche l'altra tesi difensiva della Agenzia fiscale volta ad ottenere la rimessione in termini della impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto dell'errore incolpevole indotto dalla equivoca modalità di notifica della sentenza di appello scelta dal contribuente, non è fondata. L'errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane infatti escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto della rimessione in termine già previsto dall'articolo 184 bis cod. proc. civ., abrogato dall'articolo 46 della legge 18 giugno 2009, numero 69 e sostituito dalla generale previsione di cui all'articolo 153 co 2 c.p.c. che concerne anche il processo tributario Corte Cass. Sez. 5, Sentenza numero 3277 del 02/03/2012 id. Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 8715 del 15/04/2014 , in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile cfr. Corte Cass. Sez., 6 - 3, Sentenza numero 17704 del 29/07/2010 , non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale quest'ultima è onerata cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza numero 19836 del 28/09/2011 Corte Cass. Sez. 5, Sentenza numero 23323 del 15/10/2013 che, subordina l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'articolo 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, numero 546, alla dimostrazione dell' ignoranza del processo , dovendo la parte fornire prova di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza , postulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza - e non già una impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà - e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza numero 8216 del 04/04/2013 . Nella specie la Agenzia fiscale ha prospettato quali circostanze impeditive 1-la mancanza di indicazioni relata di notifica avvertimenti , nella copia della sentenza notificata, idonee a rilevare da parte dell'Ufficio destinatario la volontà del contribuente di portare a conoscenza la decisione ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione 2-il notevole lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza 14.6.2011 e la notifica mediante spedizione della raccomandata AR 26.4.2012 . Tali circostanze avrebbero falsamente indotto a ritenere che la sentenza di appello fosse stata comunicata dalla parte contribuente soltanto per rendere edotta l'Amministrazione finanziaria soccombente della correzione dell'errore materiale concernente la liquidazione delle spese da distrarsi a favore dei difensori antistatari disposta dalla CTR con ordinanza in data 8.2.2012 numero 15, come risulta dalla annotazione apposta in calce alla copia della sentenza di appello. Orbene osserva il Collegio che la prima circostanza è ex se irrilevante, ricadendo nell'errore di diritto inescusabile sulla norma processuale di cui all'articolo 38 co 2 Dlgs numero 546/1992 che, per la esecuzione della notifica della sentenza tributaria di appello, prevede espressamente che la parte interessata possa avvalersi di un procedimento notificatorio semplificato qual è la spedizione della copia della sentenza in plico senza busta mediante raccomandata AR. Quanto alla seconda circostanza, deve rilevarsi preliminarmente che la esposizione dei fatti della Agenzia fiscale risulta carente, atteso che nel processo tributario, il procedimento di correzione degli errori materiali, si conforma, giusta il rinvio disposto dall'articolo 1, comma 2, Dlgs numero 546/1992, alle norme del codice di procedura civile artt. 287 e 288 c.p.c. , con la conseguenza che - in assenza di contestazioni della Agenzia delle Entrate in ordine a violazioni del contraddittorio nel procedimento di correzione, ed in difetto di allegazione della ignoranza non imputabile del procedimento di correzione - deve ritenersi che l'ordinanza di correzione sia stata emessa all'esito del procedimento svoltosi nel contraddittorio delle parti, e dunque l'Ufficio finanziario era stato posto in grado di avere piena contezza del provvedimento di correzione, con la conseguenza che la successiva spedizione a mezzo raccomandata AR della sentenza di appello corretta , in quanto conforme al modello notificatorio rivolto a far decorrere il termine di impugnazione al fine di conseguire la stabilità della decisione, non poteva in alcun modo legittimare un incolpevole affidamento della Amministrazione finanziaria sull' effetto meramente notiziale della correzione voluto dal contribuente, difettando lo stesso presupposto esigenza di portare a conoscenza la correzione dell'errore materiale che avrebbe potuto indurre in errore l'Ufficio finanziario destinatario della notifica della sentenza. Deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dal resistente ai sensi dell'articolo 96 co 1 c.p.c., con la memoria depositata, per difetto di prova di conseguenze patrimoniali pregiudizievoli ulteriori rispetto alle spese di difesa. Deve essere del pari rigettata la domanda di condanna dell'Agenzia fiscale soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96 co 3 c.p.c., atteso che il presente giudizio è stato instaurato avanti la CTP di Ravenna, con ricorso notificato il 15.10.2007 cfr. controricorso pag, 3 , e la disposizione, introdotta dall'articolo 45col della legge 18.6.2009 numero 69, trova applicazione ai soli giudizi instaturati dopo la data 4.7.2009 di entrata in vigore della legge numero 69/2009. In conclusione il ricorso per cassazione, proposto dalla Agenzia fiscale oltre il termine di decadenza di cui all'articolo 51 Dlgs numero 546/1992, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità debbono essere poste a carico della Agenzia fiscale soccombente e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate che condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, come da notula, in Euro 16.400,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Salvatore Cantelli dichiaratosi antistatario - rigetta le domande proposte dal resistente ai sensi dell'articolo 96, commi 1 e 3, c.p.c