Deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo

Il coniuge che, discostandosi da quanto stabilito dal giudice, paga gli assegni alimentari all’ex coniuge mediante l’accollo del mutuo, non perde il diritto alla deducibilità di quanto sostenuto.

La scelta convenzionale operata dai coniugi separati, di non seguire quanto statuito dal giudice circa il versamento degli assegni alimentari, ma, in luogo di questi, pagare le rate del mutuo, è legittima e, in quanto tale, non fa perdere il diritto alla deducibilità delle spese sostenute. È quanto emerge dall’ordinanza di Cassazione del 2 aprile scorso, n. 6794, con cui la Corte conferma il diritto del marito alla deduzione delle rate di mutuo pagate in vece e per conto della moglie, già riconosciuto dai giudici di secondo grado. Nessun limite se l’adempimento alternativo è di pari importo a quello statuito dal Giudice. A far dare l’ok alla deducibilità, l’equivalente importo delle rate di mutuo accollato rispetto all’ammontare stabilito dal Giudice per gli assegni di mantenimento non essendo le prime di entità superiore alle seconde, non v’è motivo di impedirne la deducibilità. L’accollo è un modo diverso di estinzione dell’adempimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, che negava la deducibilità reputando l’accollo una modalità di adempimento non normativamente tipizzata , la Corte ricorda che l’accollo, come anche l’espromissione e la delegazione, sono contemplati dagli artt. 1268 e seguenti del c.c. come modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento . Come chiarito dagli Ermellini, nel caso di specie, è pacifico che la coniuge debitrice del mutuo è rimasta di certo sollevata dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuta direttamente a suo favore con le modalità consuete . fonte www.fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 4 marzo – 2 aprile 2015, numero 6794 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Milano ha accolto parzialmente le censure d’appello proposte dall'Ufficio. Detto appello era stato proposto contro la sentenza numero 104/05/2008 della CTP di Brescia che aveva accolto il ricorso di C.R. contro cartella di pagamento, adottata ai sensi dell’articolo 36 bis DPR numero 600/1973, con la quale erano stati recuperati a tassazione ai fini IRPEF, in relazione al periodo di imposta 2003, sia oneri non deducibili concernenti assegni corrisposti al coniuge separato, sia detrazioni non spettanti per oneri e spese di recupero del patrimonio edilizio. La predetta CTR ha motivato la decisione per ciò che qui ancora rileva nel senso che, a mente dell’articolo 442 cod. civ., il diritto agli alimenti concessi dalla legge non è cedibile sia che l’obbligo della prestazione formi oggetto di una sentenza che fissi il modo di somministrazione, sia che esso venga invece regolato tra gli interessati in virtù di convenzione .così come è incontrastato che avvenne tra i coniugi C. e M.C. Alla luce di questi argomenti, la CTR concludeva nel senso della legittimità della prestazione, in via alternativa all’obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge € 1.860,12, eseguita con il pagamento di € 18.879,32 per rate di mutuo e spese che sarebbero state a carico del coniuge medesimo, con conseguente legittimità della deduzione. L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non si è difesa. Il ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’articolo 376 cpc può essere definito ai sensi dell’articolo 375 cpc. Infatti, con il primo motivo di censura improntato alla nullità della sentenza per omessa pronuncia la ricorrente si duole del fatto che la Commissione regionale abbia omesso di statuire su una eccezione formulata nell’atto di appello e concernente l’avvenuto accoglimento totale da parte del giudice di primo grado del l’impugnazione della cartella di pagamento, per quanto il contribuente avesse impugnato detta cartella esclusivamente in relazione al capo di recupero degli oneri non deducibili e non anche con riferimento al recupero delle detrazioni non spettanti. Il motivo appare fondato e da accogliersi. La autosufficiente ricostruzione del fatto processuale da parte dell’Agenzia ricorrente anche alla luce dell’omessa costituzione di parte intimata consente di rilevare che effettivamente il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla censura formulata rispetto al vizio di extrapetizione compiuto dal giudice di primo grado, sicché sul punto la pronuncia di appello è senz’altro da cassare, con conseguente rimessione al giudice di appello medesimo, affinchè si pronunci nel merito delle questioni sottopostegli. Con il secondo motivo centrato sulla violazione dell’articolo 10 del TUIR la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia violato la regola dettata dalla predetta norma secondo cui gli oneri sostenuti a titolo di assegni periodici, così come gli assegni alimentari corrisposti alle persone indicate nell’articolo 433 cod. civ., sono deducibili solo nella misura in cui risultano da provvedimenti del l’autorità giudiziaria . Per contro, il contribuente aveva allegato che gli assegni periodici dovuti al coniuge separato di fatto sarebbero stati sostenuti in maniera alternativa, e cioè accollandosi le spese di spettanza del coniuge spese oggetto di un non meglio precisato mutuo , e comunque nei limiti dell’ammontare dell’assegno di mantenimento stabilito dal provvedimento giudiziale , ciò che costituiva una sorta di adempimento di altre prestazioni nell'interesse ed in vece dell’obbligato principale, modalità non normativamente tipizzata e perciò inidonea a dare luogo alla deducibilità delle corresponsioni. II motivo appare infondato e da non accogliersi. Pacifico e riconosciuto dalla stessa parte ricorrente che le somme corrisposte dal contribuente in vece e per conto del coniuge separato, ad estinzione di ratei del mutuo a quest’ultima intestato, non ebbero importo maggiore dell'ammontare dell’assegno di mantenimento determinato dal provvedimento giudiziale adottato nel procedimento di separazione personale tra i coniugi, appare che del tutto correttamente il giudice del merito abbia ritenuto legittimamente fungibile, come modalità di adempimento dell’obbligo alimentare solitamente attuata a mezzo della diretta corresponsione dell’assegno periodico, quella che consiste nell’accollo dell’obbligazione pecuniaria gravante sul coniuge, che in tal modo ne resta sollevato. Ed invero, nell’ottica della realizzazione dell’interesse pratico tutelato dalla legge civile l’assistenza materiale alla persona che-a causa della separazione personale tra i coniugi versa in stato di bisogno economico , le due modalità non differiscono in alcun modo, pervenendo entrambe al medesimo risultato e costituendo forme di adempimento entrambe satisfattive dell’obbligo giudizialmente imposto d’altronde delegazione, espromissione ed accollo che qui si citano confusamente, non potendosi conoscere nei particolari quali siano stati gli accordi tra i coniugi e con il terzo creditore, ai tini dell'adempimento dei ratei di mutuo sono contemplate come modi di estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento , a mente degli art 1268 e sgg. cod. civ., sicché non è chi non veda che a mezzo di siffatta modalità la coniuge debitrice e rimasta di certo sollevata dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi, nell’ottica del sollievo dallo stato di bisogno, alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuto direttamente a suo favore con le modalità consuete. Non resta che concludere nel senso che il ricorso appare fondato solo in rispetto al primo motivo di impugnazione, sicché la pronuncia impugnata andrà cassata limitatamente alla statuizione che ne è oggetto, con rimessione al giudice di appello limitata ai soli fini della pronuncia sulla questione della extrapetizione. In definitiva, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza e manifesta infondatezza. Roma, 25 febbraio 2014 ritenuto inoltre che la relazione è stata notificata agli avvocati delle pani che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la decisione impugnata relativamente a quanto accolto e rinvia alla CTR Lombardia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.