È legittimo l’accertamento con parametri o studi di settore nei confronti del professionista che svolge solo attività di CTU

E’ legittimo l’accertamento nei confronti di un professionista che svolge solo attività di consulente tecnico d’ufficio del giudice.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3216, del 18 febbraio 2015, ha stabilito che è legittimo l’accertamento nei confronti di un professionista che è consulente tecnico d’ufficio del giudice. I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un professionista, nel caso in esame si trattava di un architetto, che si era difeso producendo, in contraddittorio, solo una serie di fatture che non giustificavano lo scostamento dai parametri o dagli studi di settore. Il contenzioso. Nel maggio 2008, la CTR della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza dei giudici di prime cure che, invece, accogliendo il ricorso di un professionista architetto esercente l’attività di consulente tecnico d’ufficio, avevano provveduto ad annullare l’avviso di accertamento a mezzo del quale l’ufficio, in applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. del 29 maggio 1996, aveva rideterminato i compensi attribuiti al contribuente ed aveva conseguentemente rettificato le dichiarazioni IVA, IRPEF ed IRAP del medesimo per l’anno 1999, liquidando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni corrispondenti. La CTR ha motivato l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che l’accertamento basato su parametri e studi di settore è, ad ogni effetto di legge, un metodo di accertamento del tutto legittimo ed efficace in quanto previsto espressamente dalla l. n. 549/1995 e dal D.P.C.M. di attuazione del 29 gennaio 2006, di modo che, sussistendo nel caso di specie elementi, gravi, precisi e concordanti, è legittimo l’accertamento operato dall’Agenzia . Per i giudici del merito di secondo grado è sul professionista che, grava l’onere della prova, e lo stesso non ha documentalmente esibito nulla per controribattere le risultanze dell’ufficio, anche in ragione del fatto che, malgrado il contribuente fosse stato invitato al contraddittorio, nulla ha risposto, dedotto o depositato al riguardo . Il professionista avverso la sentenza sfavorevole si è rivolto in Cassazione. Per i giudici di legittimità il ricorso del professionista non è fondato ed è stato respinto. Il professionista motiva il ricorso con un’articolata serie di elementi in particolare il ricorrente ipotizza violazione di legge in materia di applicazione dei parametri e degli studi di settore, attesa l’illegittimità dell’applicazione retroattiva dello studio di settore, che la CTR, avrebbe avallato, ancorché gli studi di settore relativi tanto all’attività di CTU, quanto all’attività di architetto non erano esistenti nell’anno 1999, essendo stati introdotti con riguardo a tali attività in epoca di gran lunga successiva. Parametri e studi di settore. I giudici di legittimità, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, evidenziano che l’accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento, di cui all'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili. La Cassazione ha pure affermato che i segnali emergenti dallo studio di settore o dai parametri devono essere corretti in contraddittorio, sicché è ancora una volta il contraddittorio l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello studio di settore . I giudici di legittimità in passato hanno anche chiarito un concetto, poi più largamente ripreso dalla giurisprudenza successiva, secondo cui, in ragione della centralità che nell’accertamento fondato sui parametri assume il previo contraddittorio con il contribuente, la circostanza che costui non prenda parte attiva al contraddittorio non preclude al procedimento di conseguire quella univocità probatoria in grado di suffragare la legittimità dell’accertamento, atteso che il contribuente che resti inerte assume le conseguenze sul piano della valutazione di questo suo atteggiamento . Va rilevato che il ruolo del contraddittorio nel procedimento di accertamento da studi di settore, ha trovato definizione anche da parte della prassi dell’Amministrazione finanziaria l’Agenzia delle Entrate infatti, con circolare n. 19/E del 14 aprile 2010, si è concentrata in particolare su due temi • la fase del contraddittorio con il contribuente • l’onere della prova in giudizio. In base al predetto documento, emanato al fine di impartire istruzioni agli uffici periferici, il contraddittorio permette all’ufficio di plasmare sulla concreta realtà del contribuente la presunzione semplice indotta dallo scostamento rilevato, rispetto al livello di ricavi definito da Gerico”. L’ufficio, prosegue la citata circolare, ha l’obbligo di invitare il contribuente, nel rispetto della regola del giusto procedimento e del principio di cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, a fornire, in contraddittorio, i propri chiarimenti . Ne consegue che devono ritenersi viziati gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente . Soltanto laddove il contribuente, a seguito dell’invito al contraddittorio da parte dell’ufficio, non si presenti allo stesso, la motivazione dell’atto impositivo potrà fondarsi unicamente sulle risultanze dello studio di settore. Le conclusioni. Nel caso in esame i giudici di secondo grado si sono attenuti a questo percorso normativo e dando atto, contrariamente a quanto allegato dalla parte, della partecipazione del ricorrente al contraddittorio, hanno ribadito la concludenza indiziaria dell’accertamento operato nella specie in applicazione degli studi di settore, sul rilievo che il professionista nulla avesse documentalmente esibito per confutare le risultanze dell’ufficio e nulla avesse risposto, dedotto o depositato al riguardo , operando in tal modo un accertamento di fatto che risulta segnatamente motivato in considerazione della pregressa fase amministrativa e della circostanza che in quella sede il confronto con il contribuente fosse rimasto senza esito, rispetto alla determinazioni parametrica dei ricavi effettuata dall’ufficio.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 16 dicembre 2014 – 18 febbraio 2015, n. 3216 Presidente Piccininni – Relatore Marulli Svolgimento del processo 1. Con sentenza depositata il 7.5.2008 la CTR Campania, accogliendo l’appello erariale, ha riformato la sentenza di primo grado che, su ricorso del contribuente F.M., architetto esercente l’attività di consulente tecnico d’ufficio, aveva provveduto ad annullare l’avviso di accertamento a mezzo del quale l'ufficio, in applicazione dei parametri di cui al DPCM 29.1.1996, aveva rideterminato i compensi attribuiti al contribuente ed aveva conseguentemente rettificato le dichiarazioni IVA, IRPEF ed IRAP del medesimo per l’anno 1999, liquidando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni corrispondenti. La CTR ha motivato l’accoglimento del gravame, rilevando previamente che l’accertamento basato su parametri e studi di settore è, ad ogni effetto di legge, un metodo dì accertamento del tutto legittimo ed efficace in quanto previsto espressamente dalla legge 549/1995 e dal DPCM di attuazione 29.01.06 , di modo che, sussistendo nel caso di specie elementi, gravi, precisi e concordanti, è legittimo l’accertamento operato dall’Agenzia . Del resto - hanno aggiunto i giudici di appello - parte appellante sulla quale, si sottolinea, grava l’onere della prova, nulla ha documentalmente esibito per confutare le risultanze dell'ufficio , anche in ragione del fatto che, malgrado il contribuente fosse stato invitato al contraddittorio, nulla ha risposto, dedotto o depositato al riguardo . La cassazione di detta sentenza è ora chiesta dal M. sulla base di cinque motivi di ricorso. Resiste con controricorso la parte pubblica. Motivi della decisione 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente si duole ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell’errore di diritto consumato dalla CTR in relazione all’art. 53, comma 1, D.lg. 546/92 in quanto, come agevolmente si evince dal tenore dell’atto di impugnazione, con l’appello proposto l’Agenzia appellante non formulò alcuno specifico motivo di impugnazione avverso la sentenza di primo grado - che aveva censurato la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento - sostenendo che essa Agenzia non doveva fornire alcuna prova in quanto la stessa sentenza di primo grado avrebbe riconosciuto la correttezza e la legittimità del tipo di procedimento adottato dall’Ufficio . Con il quarto motivo di ricorso si ipotizza violazione di legge a mente dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione al DPCM 29.1.1996, DPCM 27.3.1997, all’art. 3, comma 126, l. 662/96 agli artt. 41 -bis e 39, primo comma, lett. d , D.P.R. 600/73, 54, quinto comma, D.P.R. 633/72, 4, 11, 24 D.lg. 446/97 e 3 L. 212/00, attesa l’illegittimità dell’applicazione retroattiva dello studio di settore , che la CTR, pronunciandosi nei riferiti termini, avrebbe avallato, ancorché gli studi di settore relativi tanto all'attività di c.t.u., quanto all’attività di architetto non erano esistenti nell’anno 1999 , essendo stati introdotti con riguardo a tali attività in epoca di gran lunga successiva. Con il quinto motivo di ricorso, la parte lamenta violazione di legge a mente dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 39, primo comma, lett. d , D.P.R. 600/73, vero che contrariamente a quanto affermato dal giudice territoriale, l’accertamento doveva essere annullato perché dalle prove fomite dal contribuente era rilevabile che quanto dal medesimo dichiarato era allineato con il risultato delle prove fornite, poiché i risultati dei parametri e degli studi di settore scaturiscono da un calcolo empirico avulso dalla realtà . 2.2. Tutti i detti motivi, che ad onta del loro ordine espositivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto avvinti dal medesimo vizio, sono inammissibili per novità delle questioni, che tramite la loro formulazione si intendono sottoporre al giudizio di questo Collegio senza essere previamente esaminate dal giudice di merito. La loro introduzione per la prima volta in questa sede urta dunque contro il consolidato principio affermato dalla Corte secondo cui non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimità le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, né rilevabili di ufficio 16381/14 27302/13 19164/07 , posto infatti che il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte 20100/14 19784/14 4087/12 . E poi appena il caso di aggiungere sempre sotto questo profilo che i detti motivi si espongono anche al rilievo della mancanza di autosufficienza del ricorso, non avendo il ricorrente, proprio in ragione del resto della novità delle questioni, neppure indicato dove e quando le questioni con essi oggi prospettate lo siano già state nel corso dei pregressi gradi di giudizio, laddove al contrario è suo onere precipuo di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente Io abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione SS.UU. 2399/14 6230/14 5679/14 . 3.1. Il secondo ed il terzo motivo imputano alla sentenza impugnata a mente dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. vizio di motivazione, sotto il profilo nella specie della sua omissione, in ragione del fatto che il giudice di appello ha ritenuto legittimo l’accertamento parametrico operato dall'ufficio senza minimamente indicare gli elementi obiettivi di riscontro , senza prendere in considerazione il fatto controverso delle difese, allegazioni ed esibizioni del contribuente contenute nel fascicolo processuale di primo grado , negando, malgrado la prova documentale contraria, la partecipazione del M. al contraddittorio secondo motivo ed ignorando la presenza nel fascicolo processuale delle fatture e degli altri documenti ivi contenuti, dimostrativi del modo in cui il contribuente avesse impiegato la propria forza lavorativa e dei compensi percepiti terzo motivo . 3.2. Entrambi i motivi, che del pari possono essere esaminati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima censura, sono infondati. Ricordato, in breve, che il vizio di motivazione in guisa di omissione della stessa è configurabile qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione SS.UU. 24148/13 , non sussistono nella specie le denunciate anomalie motivazionali risultando il deliberato adottato dal giudice d’appello coerente con la natura dell’accertamento operato nella specie. Va detto infatti, come già constatato dalle SS.UU., che l’accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili 26635/09 . Nella stessa occasione le SS.UU. hanno pure puntualizzato che i segnali emergenti dallo studio di settore o dai parametri devono essere corretti in contraddittorio , sicché è ancora una volta il contraddittorio l’elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l’ipotesi dello studio di settore . Peraltro le SS.UU. hanno pure chiarito un concetto, poi più largamente ripreso dalla giurisprudenza successiva, secondo cui, in ragione della centralità che nell'accertamento fondato sui parametri assume il previo contraddittorio con il contribuente, la circostanza che costui non prenda parte attiva al contraddittorio non preclude al procedimento di conseguire quella univocità probatoria in grado di suffragare la legittimità dell’accertamento, atteso che il contribuente che resti inerte assume le conseguenze sul piano della valutazione di questo suo atteggiamento . Ora la CTR si è esattamente attenuta a questo percorso normativo e dando atto, contrariamente a quanto allegato dalla parte, della partecipazione di essa al contraddittorio, ha ribadito la concludenza indiziaria dell’accertamento operato nella specie in applicazione degli studi di settore, sul rilievo che il M. nulla avesse documentalmente esibito per confutare le risultanze dell'ufficio e nulla avesse risposto, dedotto o depositato al riguardo , operando in tal modo un accertamento di fatto che risulta congniamente motivato - ed è come tale incesnsurabile in questa sede - in considerazione della pregressa fase amministrativa e della circostanza che in quella sede il confronto con il contribuente fosse rimasto senza esito rispetto alla determinazioni parametrica del ricavi effettuata dall’ufficio. 4. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di euro 900,00 oltre spese prenotate a debito.