L’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi esclude l’utilizzo del credito di imposta in compensazione nella dichiarazione successiva

Il mancato rispetto dell’iter formale della presentazione della dichiarazione è un elemento sufficiente a precludere il diritto al credito Irpeg vantato dal contribuente, nonostante l’avvenuta dimostrazione in sede giudiziale della sussistenza di detto credito. E’ sufficiente a precludere il diritto al credito Irpeg vantato dal contribuente, la mancanza dell'esposizione del credito nella dichiarazione, a causa dell’omissione della medesima, nonostante la dimostrazione in sede giudiziale della sussistenza di detto credito.

Tale principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1287 del 26 gennaio 2015. Il caso. Il giudice del gravame ha precisato che l’omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico 2002 relativa all’anno d’imposta 2001 ha determinato la perdita della facoltà della contribuente di utilizzare il credito maturato in detta annualità, in quanto esistenza ed entità di tale credito non erano state ritualmente verificate dall’Amministrazione finanziaria. In mancanza di presentazione della dichiarazione dei redditi non era infatti possibile per l’Amministrazione accertare se i versamenti di acconti effettuati da parte della società contribuente mediante modulo F24 fossero meri acconti di un debito tributario effettivamente dovuto, ovvero importi versati erroneamente. Esso, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale emessa a suo carico, all'esito di controllo ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973, per omessa dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2001 modello Unico 2002 . Niente compensazione. Gli Ermellini hanno precisato con la citata sentenza che non è possibile utilizzare in compensazione tale credito, nella dichiarazione relativa all'annualità successiva, attesa la mancanza di continuità tra la dichiarazione relativa all’annualità in cui il credito era maturato e quella in cui il credito veniva portato in compensazione. Non si controverte dunque sull’esistenza ed azionabilità del credito Irpeg, eventualmente maturato per il contribuente nell’anno d’imposta 2001, ma sulla facoltà di utilizzare tale credito, portandolo in compensazione con la dichiarazione dei redditi successiva Modello Unico 2003 per l’anno d’imposta 2002 . La circolare n. 21/2013. Con la circolare n. 21 del 25 giugno 2013, l’Agenzia delle Entrate afferma che, per riconoscere il diritto di credito previo riscontro della necessaria documentazione , non è necessario attendere l’attivazione del procedimento della mediazione e il giudizio contenzioso, anticipando così i tempi. In sostanza il contribuente, dopo aver ricevuto la comunicazione d’irregolarità da parte dell’ufficio a seguito del controllo automatico, ritenendo spettante il credito non dichiarato, deve produrre all’ufficio la documentazione dalla quale emerge l’effettività del credito. La documentazione registri Iva, le liquidazioni, le fatture, la bozza della dichiarazione cartacea e quanto altro ritenuto opportuno dall’interessato deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta articolo 54 bis , comma 3, d.P.R. n. 633/1972 . L’ufficio, che può procedere anche ad altri controlli, sulla base della documentazione prodotta e di quella ulteriormente richiesta, ove ritiene il credito effettivamente esistente e spettante, lo riconosce, ponendo il contribuente, anche se tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se avesse presentato regolarmente la dichiarazione. Qualora l’Agenzia delle Entrate, esclusivamente attraverso l’ufficio competente nei confronti del contribuente e dopo aver esaminato la documentazione fornita, riconosca l’effettività del credito, procede alla rideterminazione della somma richiesta con la prima comunicazione, scomputando direttamente il credito riconosciuto. Invia poi all’interessato la comunicazione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997. L’Amministrazione finanziaria, nel ribadire la legittimità della comunicazione d’irregolarità per il comportamento omissivo del contribuente, afferma che sono comunque dovuti gli interessi e la sanzione contestata ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, limitandola alla sola parte di credito effettivamente utilizzato. La sanzione è ridotta a un terzo nel caso in cui il contribuente provveda al pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva come previsto dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997. In sintesi, la circolare n. 21/2013 • anticipa il momento del possibile riconoscimento dell’effettività del credito senza dover attendere la procedura di mediazione o quella giudizi tributario evitando quindi al contribuente di sostenere spese professionali • chiarisce che le sanzioni sono dovute soltanto per il credito effettivamente utilizzato • consente di compensare l’eventuale credito riconosciuto con quanto dovuto per sanzioni ridotte ed interessi , non costringendo il contribuente a pagare quanto richiesto per poi procedere alla richiesta di rimborso del credito effettivo riconosciuto • riconosce la possibilità di scomputare il credito derivante da una dichiarazione omessa dalle somme dovute in base all'avviso bonario, senza dover necessariamente chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 • riconosce al contribuente la possibilità di dimostrare, con idonea documentazione, la sussistenza del credito anche per le annualità per le quali sia stata omessa la presentazione della dichiarazione. La dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione • precisa che l’Agenzia delle Entrate, a sua volta, se ritiene fondate le ragioni del contribuente, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997, emettere una comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato. Questo perché, a seguito della comunicazione di irregolarità, il contribuente pur vedendosi riconosciuto il credito di imposta, sarà però tenuto al versamento delle sanzioni e degli interessi. Restano naturalmente salvi gli ulteriori poteri di controllo e accertamento in capo all’amministrazione finanziaria.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 26 novembre 2014 – 26 gennaio 2015, numero 1287 Presidente Adamo – Relatore Federico Svolgimento del processo La S. spa propone ricorso per cassazione, affidalo a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia numero 799/09 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso della contribuente avverso la cartella esattoriale emessa a suo carico, all'esito di controllo ex articolo 36 bis Dpr 600/73, per omessa dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2001 modello Unico 2002 . La CTR ha affermato che l’omessa presentazione della dichiarazione Modello Unico 2002 relativa all’anno d’imposta 2001 aveva determinato la perdita della facoltà della contribuente di utilizzare il credito maturato in detta annualità, in quanto esistenza ed entità di tale credito non erano state ritualmente verificate dall’Amministrazione finanziaria. In mancanza di presentazione della dichiarazione dei redditi non era infatti possibile per l’Amministrazione accertare se i versamenti di acconti effettuati da parte della società contribuente mediante modulo F24 fossero meri acconti di un debito tributario effettivamente dovuto, ovvero importi versati erroneamente. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 TUIR e dell'articolo 4 Dpr 42/88 in relazione all’artt. 360 numero 3 cpc, formulando il seguente quesito di diritto Dica la Suprema Corte se debba ritenersi viziata la sentenzia del giudice di appello, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 Dpr 917/86 in combinato disposto con l'articolo 4 Dpr 42/98, in relazione all’articolo 360 numero 3 cpc, per avere la stessa ritenuto che il mancato rispetto dell’iter formale della presentazione della dichiarazione fosse un elemento sufficiente a precludere il diritto al credito Irpeg vantato dal contribuente, nonostante l’avvenuta dimostrazione in sede giudiziale della sussistenza di detto credito. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente assume l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 bis Dpr 600/73 in relazione all’articolo 360 numero 3 cpc, formulando il seguente quesito di diritto Dica codesta Suprema Corte se debba ritenersi viziata la sentenza del giudice di appello, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 Dpr 917/36 ndr articolo 22 Dpr 917/86 , in combinato disposto con l'articolo 4 Dpr 42/1998, in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc, per avere la stessa ritenuto sufficiente a precludere il diritto al credilo Irpeg vantato dal contribuente, la mancanza dell'esposizione del credito nella dichiarazione, a causa dell’omissione della medesima, nonostante la dimostrazione in sede giudiziale della sussistenza di detto credito. I primi due motivi di ricorso, che, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, appaiono inammissibili in quanto non pertinenti la statuizione impugnata. La fattispecie che viene in rilievo è caratterizzata dal fatto che la società contribuente ha portato in compensazione un credito d’imposta maturato nell’anno d'imposta 2001 nella dichiarazione relativa all’annualità successiva, anno d’imposta 2002, senza che la dichiarazione relativa all’annualità in cui il credito era maturato modello Unico 2002 fosse pervenuta all'Agenzia. Da ciò il mancato riconoscimento del credito della contribuente e l’emissione della cartella di pagamento per la somma corrispondente, oltre a sanzioni ed interessi. Orbene la CTR della Lombardia nella sentenza impugnata non ha affermalo la perdita sul piano sostanziale del credito della contribuente, ma della differente facoltà di utilizzare in compensazione tale credito, nella dichiarazione relativa all'annualità successiva, attesa la mancanza di continuità tra la dichiarazione relativa all’annualità in cui il credito era maturato e quella in cui il credito veniva portato in compensazione. Non si controverte dunque sull’esistenza ed azionabilità del credito Irpeg, eventualmente maturato per il contribuente nell’anno d’imposta 2001, ma sulla facoltà di utilizzare tale credito, portandolo in compensazione con la dichiarazione dei redditi successiva Modello Unico 2003 per l’anno d’imposta 2002 . Con il terzo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 Cost. in relazione all’articolo 360 numero 3 cpc, formulando il seguente quesito di diritto Dica codesta Suprema Corte se debba ritenersi viziata la sentenza del giudice d'appello per violazione e falsa applicazione dell’articolo 53 Cost., in reiezione all'articolo 360 numero 3 cpc per non avere la stessa ritenuto la condotta dell'Agenzia che ha utilizzalo in modo strumentale la normativa prevista in tema di diritto al credito d’imposta per negarne la sussistenza ed ottenere cosi un indebito arricchimento dovuto alla duplicazione della medesima, come integrante la fattispecie di abuso del diritto. Pure tale censura non appare pertinente. Come si e già rilevato, la materia del contendere non concerne il mancato riconoscimento, sul piano sostanziale, del credito Irpeg della contribuente, ma la diversa questione relativa alla facoltà di portare detto credito in compensazione. Pure tale motivo di ricorso va dunque respinto. Con il quarto motivo di gravame la contribuente deduce l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 360 numero 5 cpc e formula il seguente quesito ex articolo 366-bis ultima parte. Dica codesta Suprema Corte se debba ritenersi viziata la sentenza dei giudice di appello per omessa motivazione sul fatto che, nel caso di specie, elemento determinante al fine del riconoscimento del credito d’imposta Irpeg sia la produzione in giudizio del quadro RX. Pure tale doglianza è destituita di fondamento in quanto non coglie la ratio della statuizione impugnata. Come si è già evidenziato la materia del contendere non concerne il riconoscimento del credito della contribuente, ma la possibilità di portarlo in compensazione, nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. La dedotta carenza della motivazione della CTR in relazione alla produzione in giudizio da parte della contribuente del quadro RX dell’Unico 2002 per ranno d'imposta 2001 e del modello F24, non costituisce un fatto decisivo del giudizio, posto che, a fronte della non contestata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente, ciò di cui si controverte non è l’esistenza del credito d'imposta, ma la possibilità di portarlo direttamente in compensazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. Il ricorso va dunque respinto. Considerate le ragioni della decisione e la complessità delle questioni trattate appaiono sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei presente giudizio.