Iscrizione dell’ipoteca non è valida se non c’è l’intimazione al pagamento entro 5 giorni

E’ nulla l’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia quando non notifica l’intimazione di pagamento entro 5 giorni tale omissione viola il principio del contraddittorio fra amministrazione e contribuente.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25561, del 3 dicembre 2014, ha accolto il ricorso di una contribuente avverso Equitalia per i giudici di legittimità è da considerarsi nulla l’iscrizione di ipoteca quando Equitalia non intima ad adempiere l’obbligo di pagamento entro 5 giorni, come previsto dall’art. 50, d.P.R. n. 602/1973. Va ricordato che, in base all’art. 77, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede . In dottrina si pone in evidenza la genericità della citata norma soprattutto con riferimento agli obblighi di comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria. In merito, con la nota prot. n. 2003/63936 del 17 aprile 2003, la Direzione Centrale Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione della rilevanza degli effetti che conseguono alle iscrizioni ipotecarie nei confronti dei debitori, ha richiamato l’attenzione dei concessionari sulla necessità che i concessionari medesimi provvedessero, contestualmente alla iscrizione di ipoteca, ad inviare ai debitori stessi una comunicazione relativa all’adozione della misura cautelare. Il contenzioso. Con sentenza del dicembre 2008 la Commissione Tributaria Regionale, accoglieva l'appello proposto da Equitalia avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale, confermando l’avviso di iscrizione ipotecaria sull’immobile di proprietà di una contribuente , per la somma di € 5.096,00 pari al doppio del presunto credito di € 2.874,23. Osservava, al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale che l’avviso era sufficientemente motivato e che Equitalia aveva prodotto in primo grado documentazione idonea a provare l’avvenuta notifica delle 7 cartelle prodromiche, rilevando anche la rituale iscrizione a ruolo delle somme richieste. La contribuente impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo diversi motivi tra i quali, l’omessa pronuncia sull’omessa intimazione ad adempiere, ex art 50 d.p.r. n. 602/73, non essendo stata preceduta dalla notifica di una specifica intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni, essendo trascorso oltre un anno dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali. Intimazione ad adempiere. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento devono essere notificati entro termini decadenziali, per cui, in caso di mancato rispetto di tale termine, la pretesa non può più essere azionata, a prescindere dal problema relativo alla prescrizione. Successivamente alla notifica della cartella di pagamento, invece, la prescrizione ha rilievo, in quanto gli atti esattivi o cautelari che possono essere adottati non sono soggetti ad alcuna decadenza. In virtù di ciò, la pretesa dovrà ritenersi estinta ove, per ipotesi, l’intimazione ad adempiere art. 50 d.p.r. n. 602/1973 venga notificata oltre il termine prescrizionale, salvo preesistenti eventi interruttivi. In linea generale, dopo la cartella di pagamento Equitalia può notificare - la c.d. intimazione ad adempiere”, ove necessario - il pignoramento, avvalendosi, tra l’altro, della più agevole procedura dettata dal d.p.r. n. 602/1973. Nell’ipotesi in cui - sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, - e l’espropriazione, quindi la notifica del pignoramento, non abbia ancora avuto inizio, l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare al contribuente o al coobbligato un’intimazione ad adempiere c.d. avviso di mora” . Per effetto dell’art. 50, comma 2, d.p.r. n. 602/1973, questa deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni . L’intimazione ad adempiere perde efficacia se, decorsi 180 giorni dalla notifica, non viene iniziata l’espropriazione. Può quindi accadere che l’Agente della Riscossione provveda alla notifica di più intimazioni ad adempiere. Il credito è da ritenersi prescritto se l’intimazione viene disposta oltre il relativo termine, a meno che non siano stati posti in essere atti interruttivi. Decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia può procedere, sulla base del ruolo, al pignoramento dei beni del contribuente e dei coobbligati art. 50, comma 1, d.p.r. n. 602/1973 . Il credito è da ritenersi estinto se tale atto viene disposto oltre il termine prescrizionale, salvo, come per l’intimazione ad adempiere, che il termine sia stato interrotto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio. Per la Corte di Cassazione il ricorso è fondato con riferimento al punto indicato nel precedente paragrafo ed assorbe tutte le motivazioni del ricorso la CTR non si è pronunciata in ordine al motivo di impugnazione relativo alla mancata intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro 5 gg., ex art. 50, d.p.r. n. 602/73, nonostante fosse trascorso oltre un anno questione non controversa dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali, avendo le Sezioni Unite della Cassazione affermato che la iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio, che coinvolge anche le procedure amministrative tributarie ed e’ perciò nulla , precisando come il diritto al contraddittorio costituisce principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario. I giudici di legittimità ricordano che anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis, dell’art. 77, d.p.r. n. 602/1973, introdotto con d.l. n. 70/2011, prima di iscrivere ipoteca ai sensi del citato art. 77, la concessionaria doveva comunicare al contribuente che procederà alla detta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in 30 giorni, perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. Le conclusioni. Per i giudici di legittimità l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il ‘contraddittorio endoprocedimentale’, mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. Il ricorso della contribuente, per i giudici di legittimità va conseguentemente accolto, senza rinvio dell’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., sono annullate la riscrizione ipotecaria e le relative sanzioni.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 7 novembre – 3 dicembre 2014, numero 25561 Presidente Merone – Relatore Chindemi Fatto Con sentenza numero 136/09/08, depositata il 10.12.2008 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l'appello proposto da Equitalia Gerit s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma numero 72/21/2008, confermando ravviso di iscrizione ipotecaria sull'immobile di proprietà di S.T., sito in Montefalco, via X per la somma di €. 5.096,00 pari al doppio del presunto credito di €.2.874,23. Osservava, al riguardo, la Commissione Tributaria Regionale che l’avviso era sufficientemente motivato e che Equitalia aveva prodotto in primo grado documentazione idonea a provare l’avvenuta notifica delle sette cartelle prodromiche, rilevando anche la rituale iscrizione a ruolo delle somme richieste. La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi a inesistente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360, numero 5, c.p.c. non avendo la CTR motivato l’iter logico giuridico in base al quale ha ritenuto implicitamente legittima la tardiva costituzione di Equitalia nel giudizio di primo grado b violazione dell’articolo 32 D.lgs 546/92, in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c., non avendo rilevato la CTR la violazione del termine perentorio per il deposito di documenti in primo grado c violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione articolo 360, numero 4, c.p.c., avendo la CTR travisato la censura dell’appellante ritenendo erroneamente che avesse ad oggetto la presunta decadenza della contribuente dal diritto di difesa, per non aver contestato la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado d in via subordinata, inesistente motivazione sul mancato accoglimento delle contestazioni relative alla notifica delle cartelle, in relazione all’articolo 360, numero 5, c.p.c., e violazione dell’articolo 216 c.p.c., in relazione all’articolo 360, numero 3, c.p.c. non avendo la sentenza impugnata spiegato il ragionamento logico in forza del quale sono state implicitamente rigettate le eccezioni di omessa produzione degli originali delle cartelle esattoriali e l’omessa notifica delle stesse, avendo, tra l’altro, il giudice di appello utilizzato i documenti prodotti da Equitalia, nonostante la stessa non avesse formulato istanza di verificazione a fronte del formale disconoscimento di alcune sottoscrizioni di cartoline di ricevimento da parte della ricorrente e violazione o falsa applicazione dell’articolo 3, comma uno, legge 241/1990, per non avere l’Amministrazione Finanziaria motivato in ordine alla situazione di insolvenza o comunque di inaffidabilità patrimoniale del presunto debitore f omessa pronuncia sull’omessa intimazione ad adempiere ex art 50 d.pr. 602/73, in relazione agli articoli 112, 360, numero quattro, c.p.c., non essendo stata preceduta dalla notifica di una specifica intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni, essendo trascorso oltre un anno dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali g contraddittoria motivazione in ordine alla questione relativa all’entità del debito, in relazione all’articolo 360 numero 5 c.p.c. con riferimento all'importo complessivo del credito inferiore agli € 8000 h appello incidentale, in caso di accoglimento del ricorso, in ordine alla richiesta di parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato Equitalia al pagamento delle spese processuali nella misura di € 150 omettendo di ordinare di effettuare a proprie spese tutti gli adempimenti relativi alla cancellazione dell’iscrizione ipotecaria in conseguenza dell’accoglimento del ricorso introduttivo, a seguito della specifica istanza ivi formulata. La intimata si è costituita con controricorso e la contribuente ha presentato memoria Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7.11.2014 , in cui il PG ha concluso come in epigrafe. Motivi della decisione E’ fondato ed assorbente degli altri il sesto motivo di ricorso, non essendosi la CTR pronunciata in ordine al motivo di impugnazione relativo alla mancata intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro 5 gg., ex articolo 50 d.p.r. 602/73, nonostante fosse trascorso oltre un anno questione non controversa dalla presunta notifica di tutte le cartelle esattoriali, avendo le Sezioni Unite di questa corte affermato che la iscrizione di ipoteca non preceduta da preavviso viola il principio generale del contraddittorio, che coinvolge anche le procedure amministrative tributarie ed è perciò nulla Cass. 18 settembre 2014 numero 19668 , precisando come il diritto al contraddittorio costituisce principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario. Anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’articolo 77 d.P.R. numero 602 del 1973, introdotto con d.l. numero 70 del 2011, prima di iscrivere ipoteca ai sensi dell’articolo 77 d.P.R. numero 602 del 1973, la concessionaria doveva comunicare al contribuente che procederà alla detta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale , mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo Cass. 18 settembre 2014 numero 19668 Va, conseguentemente accolto il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex articolo 384 c.p.c.,annulla l’iscrizione ipotecaria e le relative sanzioni. l’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il sesto motivo ricorso, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’iscrizione ipotecaria e le relative sanzioni. Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.