Nel processo tributario l’appello notificato all’unico difensore è ammissibile

Non è inammissibile, per violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/92, l’appello proposto nei confronti di tutte le parti, ma notificato mediante consegna di una sola copia al difensore costituito. Infatti, tanto nel processo civile quanto nel processo tributario è valida la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensore costituito in rappresentanza di più parti.

L’appello ha regolarmente coinvolto tutte le controparti, anche se ne è stata notificata una sola copia al difensore costituito invece che una per ogni coerede. Va, quindi, ribadito il principio di diritto secondo il quale è valida - tanto nel processo civile, quanto nel processo tributario - la notifica dell’impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all’unico difensore costituito in rappresentanza da più parti . Tale principio è stato statuito dalla Cassazione, Sezione Quinta Civile, con sentenza del 21 novembre 2014, n. 24801. Il caso. Con un avviso di liquidazione, l’Ufficio ha provveduto al recupero di quanto dovuto dai contribuenti a titolo d’imposta di successione, posto che il pagamento di quest’ultima, mediante cessione di beni culturali, non avrebbe dovuto essere effettuato in autoliquidazione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente. Successivamente, il giudice del gravame ha dichiarato l’appello del Fisco inammissibile per violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/92. Notifica effettuata solo al difensore. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso in Cassazione del Fisco, poiché l’appello ha regolarmente coinvolto tutte le controparti, anche se ne è stata notificata una sola copia al difensore costituito invece che una per ogni coerede. L’impugnata sentenza è stata pertanto cassata con rinvio della causa per nuovo esame. La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica all'unico difensore di più parti di un unico atto di appello non è nulla e non determina l'inammissibilità del gravame, giacché quest'ultima non può mai conseguire a vizi di natura meramente formale che non pregiudichino interessi costituzionalmente protetti, quali l'effettività del contraddittorio Cass., Sez. V Civ., n. 10386/2011 . La notifica dell'atto d'appello in una sola copia all'unico difensore di più parti costituisce irregolarità meramente formale che non impedisce il raggiungimento dello scopo di consentire adeguata costituzione e difesa ,anche se una delle parti, per volontaria e deliberata scelta, al fine di rafforzare e considerare fondata l'eccezione sollevata, si sia astenuta dal costituirsi e difendersi. L’appello è ammissibile. Non può essere dichiarato inammissibile l'appello nel caso in cui il Fisco abbia notificato una sola copia del ricorso al difensore che assiste più contribuenti. La notifica di un solo atto d'impugnazione al procuratore che rappresenti più parti è valida ed efficace sia nel processo ordinano che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Del resto, il difensore non è un mero consegnatario dell'atto d'impugnazione, ma ne è il destinatario. Quindi è tenuto a fornire ai propri rappresentati tutte le informazioni utili allo svolgimento e all'esito del processo. Nell'ambito della notificazione dell'impugnazione ad una pluralità di parti, deve ritenersi applicabile al contenzioso tributario la disciplina di cui all'art. 330 c.p.c. con conseguente validità della notificazione eseguita al domicilio eletto presso il procuratore costituito Cass., sez. Tributaria, n. 22518/2009 .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 22 ottobre – 21 novembre 2014, n. 24801 Presidente Merone – Relatore Terrusi Svolgimento del processo In morte di M.A., gli eredi P., A. e Difensore M.G. e B.M. presentavano la dichiarazione di successione chiedendo di potersi avvalere della facoltà di cedere beni culturali in luogo del pagamento dell'imposta, secondo il d.lgs. n. 346 del 1990, art. 39. L'agenzia delle entrate, con avviso di liquidazione notificato nel mese di giugno 2002, provvedeva al recupero delle dovute imposte in quanto il pagamento mediante cessione dei beni culturali non poteva essere effettuato in autoliquidazione. Contro l'avviso i contribuenti proponevano opposizione dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Macerata, la quale lo accoglieva sul presupposto che anche nel caso di autoliquidazione ricorresse il diritto a proporre il pagamento con cessione dei beni culturali ciò in quanto alla presentazione dell'istanza doveva in generale ascriversi l'effetto di sospendere il termine del pagamento, sicchè il contribuente interessato poteva presentare la dichiarazione di successione contestualmente alla proposta. La decisione di primo grado veniva appellata dall'amministrazione. La commissione tributaria regionale delle Marche condividendo la correlata eccezione degli appellati dichiarava l'inammissibilità dell'appello per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, perchè non proposto nei confronti di tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, mediante consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari. Ricorre per cassazione l'agenzia delle entrate con un motivo, al quale resiste con controricorso il solo M.P., in proprio e nella qualità di erede di B.M., deceduta il 4-11-2002. Motivi della decisione 1. - Con l'unico mezzo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 160, 330 e 331 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. Premesso che l'appello era stato proposto contro tutte le parti in causa e che la notificazione era avvenuta con unica copia consegnata al difensore costituito per tutte le parti stesse, l'amministrazione, richiamando la sentenza delle sezioni unite di questa corte n. 29290- 08, chiede di stabilire se fosse giustappunto valida la notificazione nei riguardi di tutti i contraddittori. Il motivo è fondato. 2. - La circostanza che, in effetti, l'appello sia stato proposto nei confronti di tutte le parti contribuenti, nella forma indicata dall'amministrazione, risulta dalla trascrizione dell'avversa memoria di costituzione per il giudice d'appello. Ciò vale a sanare il vizio che altrimenti affliggerebbe la modalità di redazione del ricorso, nel quale l'appello allora proposto dall'amministrazione avverso al sentenza di primo grado non è stato trascritto, sebbene fotocopiato per assemblaggio, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 3, così come interpretato dalle sezioni unite di questa corte v. sez. un. n. 5698-12 In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto anche quello di cui occorre sia informata , la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso nella specie, la corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell'assemblaggio . Nella memoria di costituzione gli stessi appellati invero riferirono l'eccezione nel senso che l'amministrazione ha provveduto a notificare il ricorso in appello ai contribuenti B.M., M.A., M.G., M.P. e M. M.C. mediante consegna di un'unica copia nelle mani del sottoscritto procuratore già difensore degli stessi nel giudizio di primo grado . Sicchè - fu eccepito - stante la pluralità delle parti appellate la notifica doveva effettuarsi presso lo studio del sottoscritto ma facendogliene consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari . 3. - Ciò posto la commissione tributaria regionale ha condiviso l'eccezione suddetta e ha, per questo, dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto non coinvolgente regolarmente tutte le parti del giudizio. Ma in contrario va ribadito il principio di diritto secondo il quale è valida - tanto nel processo civile, quanto nel processo tributario - la notifica dell'impugnazione eseguita mediante consegna di una sola copia all'unico difensore costituito in rappresentanza da più parti v. sez. un. n. 29290-08 . Sicchè l'impugnata sentenza non è coerente col principio che rileva. 4. - Peraltro il resistente ha eccepito che l'appello dovevasi comunque considerare inammissibile perchè proposto, tra gli altri, nei confronti della B., già al momento deceduta, e perchè in ogni caso codesta parte era stata indicata con nome diverso M., anzichè M. . La tesi è infondata. In ordine alla presunta errata indicazione, nell'appello, del nome di battesimo della B. può osservarsi che la questione è irrilevante posto che si assume che costei era già al momento deceduta, donde l'appello non avrebbe dovuto coinvolgerla affatto. L'impugnazione si sarebbe dovuta proporre evocando in giudizio direttamente gli eredi. Viene dunque in rilievo solo codesta questione, essendosi eccepita l'inammissibilità dell'appello perchè proposto contro la parte defunta. Sennonchè osserva la corte che l'impugnazione risulta essere stata indirizzata anche ai restanti soggetti che per l'appunto della B. sono oggi indicati come eredi. Pertanto può concludersi che la giusta parte del processo d'appello era stata infine comunque regolarmente citata. Va rammentato che anche in base agli artt. 299 e 300 c.p.c., la morte della parte non determina l'interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi, già costituiti in giudizio, manifestino la volontà ovvero dichiarino di continuare il processo. Ne consegue che il contraddittorio in grado di appello si instaura legittimamente e integralmente nei confronti degli aventi interesse e titolo ove come nella specie è avvenuto si proceda, oltre che alla notificazione non dovuta nei confronti della parte deceduta, alla corretta notifica nei confronti delle parti costituite, senza alcun richiamo o specificazione della loro qualità di successori v. per il rito civile ordinario Cass. n. 2433-11 . L'inosservanza di tale onere di specificazione non ha effetti invalidanti in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio, essendo infine comunque evocati i soggetti rimasti come unici legittimati passivi sul piano processuale e, quindi, l'unica giusta controparte del conseguente rapporto. 5. - Ancora il resistente ha eccepito che il giudice di secondo grado si era espresso anche nel merito della questione controversa, affermando che la tesi dei primi giudici, a proposito della legittimità della proposta di cessione dei beni culturali in autoliquidazione d'imposta, era convincente. Ma anche questa eccezione, oltre che generica, appare infondata. A seguire la tesi andrebbe ritenuta l'esistenza di una ratio decidendi ulteriore, non impugnata in questa sede. In contrario può osservarsi che la commissione tributaria regionale non ha attribuito all'affermazione una specifica rilevanza ai fini del decidere l'appello, dal momento che espressamente ha affermato che in realtà la vicenda andava risolta sul piano della procedura , ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. E quindi su un piano differente dal merito e assorbente di ogni questione. 5. - In conclusione, la sentenza va ritenuta affetta dal vizio de iure procedendo. Essa deve essere cassata per le ragioni esposte. Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, che si pronuncerà sui motivi di appello prospettati dall'amministrazione. La commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale delle Marche.