Accertamento prima dei 60 giorni, prova all’ufficio

L’ufficio finanziario deve dimostrare che l’inosservanza del termine di 60 giorni dalla data di consegna del verbale non è dovuto a inerzia o negligenza.

La S.C. con la sentenza n. 24361/2014 ha ritenuto che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima dello scadere del termine di 60 giorni dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive art. 12, legge n. 212/2000 se non sussistono motivazioni d’urgenza che l’ufficio deve provare. Accertamento analitico o induttivo? Sul tema in argomento l’art. 39, d.p.r. n. 600/1973 disciplina il potere di accertamento dell’ufficio finanziario, che, in presenza di irregolarità contabili, può procedere ad accertamento analitico, utilizzando gli stessi dati forniti dal contribuente, mentre quando riscontri un’inattendibilità globale delle scritture è autorizzato ai sensi del secondo comma a procedere al metodo induttivo. L’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 statuto del contribuente , riconosce una garanzia al contribuente sottoposto a verifica fiscale prevedendo che lo stesso può comunicare all’ufficio, entro 60 giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dall’ufficio impositore. L’accertamento non può essere emesso prima della scadenza di tale termine, eccezion fatta per situazioni di particolare urgenza da motivare la disposizione in esame non contempla alcuna sanzione in caso di violazione, prevedendo una forma di contraddittorio differito rispetto alla verifica ovvero un contraddittorio preventivo da svolgere subito dopo il processo verbale e prima dell’emissione dell’accertamento. Il caso. L’ufficio finanziario ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva rigettato l’appello dello stesso confermando l’annullamento dell’accertamento attesa il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l n. 212/2000. Termine dilatorio posto a garanzia del contraddittorio. La Suprema Corte ha ritenuto che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche, il citato art. 12 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emissione dell’accertamento, determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso prima della scadenza in quanto tale termine è posto a garanzia del contraddittorio, di derivazione costituzionale, che deve svolgersi tra fisco e contribuente. Spetta, quindi, all’ufficio dimostrare che l’inosservanza del termine in esame non sia dovuta a inerzia o negligenza, ma anche ad altri fatti che abbiano ritardato l’accertamento, come ad esempio, nell’ipotesi di reiterate condotte penali tributarie. I giudici hanno rilevato che tale prova non è stata fornita dall’ufficio che si è limitato a richiamare rilievi già superati indicati dalla Cassazione o la diversa fattispecie della procedura automatizzata.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 6 ottobre – 14 novembre 2014, numero 24316 Presidente Piccininni – Relatore Cirillo Ritenuto in fatto Con sentenza numero 161 del 23 aprile 2009 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di Catania, rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate nei confronti della Soc. Miritz & amp Di Bartolo, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento numero RJA03T200004 del 12 marzo 2003 per il 1998 , attesa, tra l'altro, la mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'articolo 12, comma 7, dello statuto del contribuente, rispetto al presupposto processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. Propone ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi, l'Ufficio la società contribuente resiste con controricorso e memorie. Considerato in diritto L'assorbente secondo motivo - denunciante violazione di legge articolo 12, comma 7, dello statuto del contribuente - non é fondato. Il Fisco sostiene che il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica dell'avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente del processo verbale di chiusura delle operazioni, non comporta alcuna nullità. Esigenze di coerenza sistematica comportano la necessità di dare continuità al più recente e ampiamente condiviso approdo interpretativo delle Sezioni Unite, confermando il seguente principio di diritto In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, numero 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito esonerativo dall'osservanza del termine , la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio Sez. U, Sentenza numero 18184 del 29/07/2013 conf. Sez. V nnumero 1264, 5367, 6666, 8482 del 2014 . A tale principio il giudice d'appello si è conformato né vale addurre a discarico la generica eventualità di evitare una decadenza che non può integrare di per sé la ragione d'urgenza contemplata dal citato articolo 12 Sez. V, Sentenza numero 7315 del 28/03/2014 . Spetta, dunque, al Fisco allegare e dimostrare che l'inosservanza del termine dilatorio non sia dovuta a inerzia o negligenza, ma ad altre circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l'accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine, come ad esempio nell'ipotesi di reiterate condotte penali tributarie del contribuente o di partecipazione a una frode fiscale Sez. V, Sentenza numero 2587 del 05/02/2014 oppure nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato d'insolvenza Sez. V, Sentenza numero 9424 del 30/04/2014 , mentre la generica eventualità di evitare una decadenza non integra di per sé la ragione d'urgenza contemplata dal citato comma 7 dell'articolo 12 Sez. V, Sentenza numero 7315 del 28/03/2014 conf. Sez. V, Sentenza numero 2592 del 05/02/2014 . Nulla di tutto ciò è, nella specie, addotto dall'Agenzia ricorrente che si limita a richiamare rilievi o già superati dall'insegnamento delle sezioni unite articolo 54 del decreto IVA articolo 21-septies della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi , o la diversa fattispecie della procedura automatizzata articolo 54-bis del decreto IVA . Gli altri due motivi, censurando le altre autonome e alternative rationes decidendí di annullamento dell'atto impositivo violazioni dell'articolo 12, comma 5, dello statuto del contribuente e dell'articolo 51, comma 1 - numero 7, del decreto IVA restano assorbiti. La sentenza d'appello deve essere confermata le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia. P.Q.M. La Corte rigetta il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e compensa le spese del giudizio di legittimità.