Capacità contributiva: elementi indicativi sono la disponibilità di veicoli e di residenze principali o secondarie

Nel vecchio redditometro sono elementi indicativi di capacità contributiva la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli , nonché di residenze principali o secondarie .

Nel vecchio redditometro sono elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli , nonché di residenze principali o secondarie . La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva” da qualificare legale ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva . Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. Tali principi sono stati statuiti dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 22634 del 24 ottobre 2014. Il caso. Una contribuente ha compiuto diversi acquisti e vendite di immobili, autoveicoli, camper, autocaravan etc., senza avere presentato la dichiarazione dei redditi dal 1993 al 2005. L’ufficio ha notificato alla medesima 5 avvisi di accertamento, inerenti all'IRPEF per gli anni d'imposta 2001-05, sulla base dei citati elementi indicativi di capacità contributiva, rilevanti ai fini del cd. vecchio redditometro. Il giudice del gravame, in accoglimento dell’appello della contribuente, ha osservato che i depositi bancari e i conti correnti intrattenuti dall'appellante non denotavano reddito, anche se le relative operazioni finanziarie erano state poste in essere allo scopo di acquistare degli immobili o per altre operazioni. Né le due autovetture di sua proprietà, utilizzate dal marito della contribuente per la sua attività di installazione e manutenzione di impianti antincendio, denotavano reddito in capo all'interessata, trattandosi di automezzi affidati al medesimo in comodato e da lui gestiti, tanto che egli ne pagava la polizza assicurativa. Movimentazione dei depositi bancari Il ricorso in Cassazione del Fisco ha evidenziato che a la CTR non ha considerato che gli accertamenti erano scaturiti dalle varie operazioni immobiliari e mobiliari compiute dalla contribuente mediante la movimentazione dei depositi bancari, che denotavano capacità contributiva, e cioè reddito, peraltro mai dichiarato dal 1993, senza che la medesima avesse fornito prova dei suoi assunti, nonostante il relativo onere gravasse su di lei, circa l'eventuale pagamento delle imposte o l'esenzione di quei capitali b il giudice di appello ha aderito acriticamente agli assunti dell'appellante senza delibare le questioni prospettate dall'appellata in ordine alla sussistenza di numerosi elementi a carico della contribuente, in particolare il redditometro, nonostante che alcuna prova la contribuente avesse fornito circa l'eventuale esenzione dei capitali ovvero la loro sottoposizione a tassazione. Secondo gli Ermellini, la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto. In particolare, essi hanno accolto il ricorso del Fisco, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo , altra sezione, per nuovo esame, che si uniformerà ai suindicati principi di diritto. Onere probatorio, a carico di chi? Giova precisare che nel cd. vecchio redditometro resta a carico del contribuente l’onere di provare l’inesistenza della capacità reddituale ed in particolare della base da cui è stata tratta Cass., sez. V, sent, n. 10350/2003 grava sul contribuente, che contesta l’applicazione di tali coefficienti l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’ufficio Cass., sent. n. 14161/2003 . L’applicazione del cd. vecchio redditometro dispensa il Fisco da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a fondamento della pretesa fatta valere, e pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esisteva o esisteva in misura inferiore. Gli indici di capacità contributiva ex art. 38, comma IV, d.p.r. n. 600/1973 hanno valenza di prova relativa, poiché incombe al contribuente l’onere di provare la mancata disponibilità dei beni o servizi sui quali si basa l’accertamento cd. sintetico del reddito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 8 – 24 ottobre 2014, n. 22634 Presidente Cicala – Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. L'agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina, n. 212/40/10, pubblicata il 16.6.2010, con la quale essa accoglieva l'appello principale di C.S. e rigettava l'altro incidentale della prima contro la decisione di quella provinciale, sicché l'opposizione, relativa a cinque avvisi di accertamento, inerenti all'Irpef per gli anni d'imposta 2001-05, svolta con altrettanti atti impugnativi, poi riuniti, veniva accolta. La contribuente aveva compiuto diversi acquisti e vendite di immobili, autoveicoli, camper, autocaravan etc., senza avere presentato la dichiarazione dei redditi dal 1993 al 2005. In particolare la CTR osservava che i depositi bancari e i conti correnti intrattenuti dall'appellante non denotavano reddito, anche se le relative operazioni finanziarie erano state poste in essere allo scopo di acquistare degli immobili o per altre operazioni. Né le due autovetture di sua proprietà, utilizzate dal marito L.S. per la sua attività di installazione e manutenzione di impianti antincendio, denotavano reddito in capo all'interessata, trattandosi di automezzi affidati al medesimo in comodato e da lui gestiti, tanto che egli ne pagava la polizza assicurativa. S. resiste con controricorso, mentre la ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 2. Innanzitutto va esaminata l'eccezione di carattere pregiudiziale sollevata dalla contro ricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché tardivo, posto che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 16.6.2010 e il gravame proposto il 16.9.2011, e cioè a seguito della doppia sospensione feriale circa il c.d. termine lungo ex art. 327 cpc. L'eccezione è infondata. Invero per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. Civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum , nel senso che il decorso del tempo sì ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare di quello corrispondente all'altro del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini stessi. Infatti, in tal caso, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum , ai sensi del combinato disposto dell’art. 155, primo comma, stesso codice e dell’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto di quelli compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei medesimi termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell'ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere di quello analogo successivo, come nella specie, in cui l'altro scadeva proprio il 16.9.2011 Cfr. anche Cass. Sentenze n. 22699 del 04/10/2013, n. 11491 del 2012 . 3. Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 38, commi 46 Dpr. n. 600/73, in quanto la CTR non considerava che gli accertamenti erano scaturiti dalle varie operazioni immobiliari e mobiliari compiute dalla contribuente mediante la movimentazione dei depositi bancari, che denotavano capacità contributiva, e cioè reddito, peraltro mai dichiarato dal 1993, senza che la medesima avesse fornito prova dei suoi assunti, nonostante il relativo onere gravasse su di lei, circa l'eventuale pagamento delle imposte o l'esenzione di quei capitali. Il motivo è fondato. Infatti in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, come nella specie, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività e dalla natura lecita o illecita della medesima V. pure Cass. Sentenze n. 10578 del 13/05/2011, n. 18081 del 2010 . Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto su tale punto. 4. Col secondo motivo la ricorrente denunzia il motivazione, poiché il giudice di appello aderiva acriticamente agli assunti dell'appellante senza delibare le questioni prospettate dall'appellata in ordine alla sussistenza di numerosi elementi a carico della contribuente, in particolare il redditometro, nonostante che alcuna prova S. avesse fornito circa l'eventuale esenzione dei capitali ovvero la loro sottoposizione a tassazione. La censura, ancorché in parte assorbita dal primo motivo, tuttavia ha pregio, atteso che il secondo giudice non enunciava compiutamente il percorso argomentativo, attraverso cui perveniva al giudizio relativo alla mancata considerazione delle osservazioni dell'appellata, nonostante l'inversione dell'onere della prova nel senso suindicato, che pare non essere stata fornita. Invero in tema di accertamento dei redditi, costituiscono - ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis - elementi indicativi di capacità contributiva , tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli , nonché di residenze principali o secondarie . La disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva . Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma il che non avveniva nella specie Cfr. Sentenze n. 18081 del 04/08/2010, n. 16284 del 23/07/2007 . Dunque la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto su tale punto. 5. Ne deriva che il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo , altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto. 6. Quanto alle spese dell'intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio, altra sezione, per nuovo esame.