Il giornalista - scrittore che ha un proprio studio con attrezzature non minimali è a rischio IRAP

Nel valutare la sussistenza o meno delle condizioni che rendono assoggettabile all’IRAP l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni oppure alle prestazioni di servizi il giudice del gravame si è limitato ad affermare che l'attività di giornalista scrittore era esercitata dal contribuente senza l'ausilio di dipendenti e con attrezzature minimali ed essenziali, senza, tuttavia precisare, quali erano le attrezzature prese in considerazione e perché le stesse potevano ritenersi essenziali alla detta attività.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21989 del 17 ottobre 2014. Il caso. Un giornalista - scrittore ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso IRAP avanzata in relazione agli anni d’imposta dal 2001 al 2004. Il giudice del gravame, confermando la sentenza del giudice di prima istanza, ha accolto il ricorso del contribuente, avendo ritenuto insussistente, in capo al medesimo, il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, perché l’esercizio dell’attività, negli anni considerati, era avvenuto con attrezzature minimali ed essenziali e in assenza di lavoratori dipendenti. Il Fisco ha impugnato in cassazione la sentenza del giudice dell’appello lamentando il vizio di motivazione. Quali attrezzature? Secondo gli Ermellini la CTR emiliana si è limitata ad affermare che l'attività di giornalista scrittore era esercitata dal contribuente senza l'ausilio di dipendenti e con attrezzature minimali ed essenziali, senza, tuttavia precisare, quali erano le attrezzature prese in considerazione e perché le stesse potevano ritenersi essenziali alla detta attività . Tale omissione, ha reso impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento tanto in specie in quanto nell'atto di gravame, l'Ufficio aveva evidenziato che il contribuente si era avvalso negli anni in questione delle strutture del proprio studio con spese per immobili di notevole importo, e che l'utilizzazione di beni strumentali del valore di oltre lire 15.000.000 per ogni anno e l'effettuazione di dette spese trovavano conforto nei depositati prospetti del quadro RE . La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Fisco, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della CTR di Bologna. L’autonoma organizzazione. Il requisito dell’autonoma organizzazione dell’IRAP ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. È soggetto passivo IRAP colui che si avvale, nell’esercizio della propria attività, di una struttura organizzata capace di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale. Al contrario, invece, non vi è il presupposto d’imposta quando il risultato economico dell’attività trovi ragione esclusivamente nell’autoorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione predisposta abbia un’incidenza marginale e non richieda alcun coordinamento. Ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, rilevano le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali necessari per l’espletamento dell’attività professionale ad es. mobili, arredi ed attrezzature mentre, all'opposto, non hanno alcuna rilevanza ai fini IRAP le spese sostenute esclusivamente per spostamenti e viaggi, anche all’estero, elementi questi inidonei ad individuare il presupposto impositivo dell’IRAP Cass. n. 2713/2013 . Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente a sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’ id quod prelumque accidit , il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui Cass. n. 3676/2007

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 29 maggio – 17 ottobre 2014, n. 21989 Presidente Cappabianca – Relatore Cigna Svolgimento del processo SEM., esercente l'attività di giornalista scrittore, ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Bologna avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso della somma corrisposta per IRAP negli anni dal 2001 al 2004, ritenuta non dovuta in quanto la detta attività non era qualificata da particolari elementi organizzativi. L'adita CTP ha accolto il ricorso. Con sentenza depositata il 27-11-09 la CTR Emilia Romagna ha rigettato l'appello dell'Agenzia in particolare la CTR ha evidenziato che, in base alla depositata documentazione, poteva ritenersi che l'attività di giornalista era esercitata dal professionista senza l'ausilio di dipendenti e con attrezzature minimali ed essenziali , sicché, ai fini dell'assoggettamento ad IRAP, difettava il necessario requisito dell'attività autonomamente organizzata. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo il contribuente ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l’unico motivo l'Agenzia, deducendo - ex art. 360 n. 5 cpc - insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ha rilevato che la CTR aveva utilizzato espressioni generiche ed apodittiche, senza quindi chiarire i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della decisione tanto, nonostante l'Ufficio nell'atto di gravame avesse evidenziato che il contribuente si era avvalso delle strutture del proprio studio e, in particolare, che risultavano spese per immobili per euro 20.000,00 e nonostante dallo stesso quadro RE delle dichiarazioni depositate dallo stesso contribuente in appello fosse risultato l'utilizzazione di beni strumentali e l'effettuazione di spese. Il motivo è fondato. Va, in primo luogo, ribadito il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui l'esistenza di un'autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell'organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni, v. tra le tante, Cass. 26161/2011 e 4490/2012 . La CTR, nel valutare la sussistenza o meno di dette condizioni, si è limitata ad affermare che l'attività di giornalista scrittore era esercitata dal contribuente senza l'ausilio di dipendenti e con attrezzature minimali ed essenziali , senza tuttavia precisare quali erano le attrezzature prese in considerazione e perché le stesse potevano ritenersi essenziali alla detta attività siffatta omissione, in uno con la genericità ed apoditticità delle affermazioni, rende impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento tanto in specie in quanto nell'atto di gravame l'Ufficio aveva evidenziato che il contribuente si era avvalso negli anni in questione delle strutture del proprio studio con spese per immobili di notevole importo, e che l'utilizzazione di beni strumentali del valore di oltre lire 15.000.000 per ogni anno e l'effettuazione di dette spese trovavano conforto nei depositati prospetti del quadro RE. In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Emilia-Romagna, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.