Il costo è indeducibile se non c’è certezza di spesa

Sono indeducibili i costi per fitti passivi se la spesa non è documentata.

Occorre disconoscere i costi per incremento del canone di fitto d’azienda perché non previsto da scrittura privata registrata, quindi priva di data certa. Sussiste, a tal riguardo, stretto legame esistente tra la contribuente e la società locataria, per essere i rispettivi legali rappresentanti parenti. Lo stretto legame esistente tra i vertici delle due società locatrice e locataria evidenzia che l’aumento del canone, oltre a non apparire suffragato dal bilancio né dalla nota integrativa, aveva finalità elusiva. Ipotesi questa provata da altri elementi, quali il fatto che la pattuizione integrativa era stata sottoscritta in data 31 dicembre 2006 con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e che il verbale di assemblea era stato redatto il 30 dicembre 1996, mentre tale aumento non era stato registrato sul libro giornale. In conclusione, la mancanza di certezza della spesa non appare suffragata dalle risultanze contabili del bilancio né dalla nota integrativa. Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 17 settembre 2014, n. 19593. Il caso. Il giudice del gravame ha respinto l’appello di una società di capitale confermando l’operato del fisco relativamente al recupero a tassazione dei costi per fitti passivi ritenuti indeducibili per mancanza del requisito della certezza, posto che il relativo contratto non era stato registrato ed era privo di data certa e gli incrementi dei fitti non erano, comunque, previsti in contratto. Esso ha ribadito il ragionamento del primo giudice, anche perché avvalorato dallo stretto legame esistente tra la contribuente e la società locataria, per essere i rispettivi legali rappresentanti parenti. Gli Ermellini hanno respinto tutte le doglianze del ricorso in Cassazione del contribuente. I giudici della Sezione Tributaria hanno precisato che, a parte il richiamo all'art. 37 bis d.p.r. n. 600/1973, operato dal giudice di merito al fine di ribadire ulteriormente l'indeducibilità del costo, oggetto di rilievo, siccome finalizzato a intento elusivo, la sentenza impugnata, in coerenza con il contenuto dell'avviso di accertamento e delle questioni dibattute tra le parti, è fondata anche su diversa e autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la motivazione, laddove viene accertata la mancanza di certezza della spesa che, come espressamente statuito in sentenza, non appare suffragata dalle risultanze contabili del bilancio né dalla nota integrativa . L’Amministrazione Finanziaria può, quindi, negare la deduzione dei costi fra società qualora questi siano mal documentati e strumentali al beneficio. In definitiva, nel caso di specie, i Giudici hanno respinto il ricorso di una s.r.l., la quale aveva portato in deduzione l’aumento del canone di affitto dell’azienda senza che lo stesso fosse supportato da un contratto scritto e formalizzato in bilancio nella nota integrativa. Deducibilità costi l’onere della prova ricade sul contribuente. Si rammenta che sul contribuente grava altresì l'onere di dimostrare, in caso di contestazione dell'ufficio sulla congruità dei costi dedotti e dei ricavi tassati, la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, e ciò anche in assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o di vizi negli atti giuridici d'impresa. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina del d.p.r. n. 597/1973 e d.p.r. n. 598/1973, che d.p.r. n. 917/1986, incombe al contribuente, il quale è tenuto altresì a dimostrare la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, in difetto di tale prova essendo legittima la negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa. Cass. civ. Sez. V, n. 7701/2013 . La Corte di Cassazione, con la sentenza 4502/2009, ha chiarito che la irregolarità della documentazione non consente di ritenere sussistente il requisito della certezza del costo il cui onere probatorio grava sul contribuente , alla quale segue poi la verifica della inerenza e della competenza .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 12 giugno – 17 settembre 2014, n. 19593 Presidente Cappabianca – Relatore Federico Svolgimento del processo La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe - rigettando l'appello della contribuente Cisette s.rl. e dichiarando inammissibile l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate - confermava integralmente la sentenza di primo grado che, in controversia avente ad oggetto avviso di accertamento ai fini IPERG ed ILOR per l'anno 1996, aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, mantenendo l'atto impositivo, esclusivamente, in ordine al disconoscimento di costi per incremento del canone di fitto di azienda aumentato dall'0,5% e al 2% del volume di affari siccome non previsto da scrittura privata registrata e, quindi, privo di data certa. In particolare, per quello che qui interessa, il Giudice di appello, rilevato che tra le due società locatrice e locataria vi erano legami, per essere i rispettivi legali rappresentanti parenti, riteneva che l'aumento del canone, oltre a non apparire suffragato dalle risultanze di bilancio nè dalla nota integrativa, avesse finalità elusiva quale risultante anche da altri elementi quali il fatto che la pattuizione integrativa era stata sottoscritta in data 31.12.2006 con decorrenza dal 1.1.1996 e che il verbale di assemblea fosse stata redatto il 30.12.1996 mentre tale aumento non era stato registrato sul libro giornale . Avverso la sentenza Cisette s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, resistito dall'Agenzia delle Entrate con controricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il Giudice di appello mutato la causa petendi, ovvero rigettato l'appello, sulla base di una rilevata elusione fiscale che non era stata oggetto nè dell'avviso di accertamento nè delle questioni introdotte in giudizio dalle parti. In particolare, la ricorrente - rilevato che l'atto impositivo impugnato aveva, per quello che qui interessa, recuperato a tassazione costi per fitti passivi ritenuti indeducibili per mancanza del requisito della certezza il relativo contratto non era registrato ed era privo di data certa e gli incrementi dei fitti non erano, comunque, previsti in contratto - deduce come il Giudice di appello avesse motivato la decisione argomentando la legittimità della pretesa fiscale con l'elusività della operazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37 bis sulla quale non risultava basato l'avviso di accertamento nè le parti avevano disquisito. 2. Con il secondo motivo - rubricato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 - la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. pugliese applicato, nella specie, la norma indicata in rubrica il cui ambito di operatività è limitato alle operazioni nominate dal comma 3 tra le quali non rientra quella oggetto di rilievo. 3. Entrambi i motivi vanno disattesi per difetto di conferenza con il decisum. A parte il richiamo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis operato dal Giudice di appello al fine di ulteriormente 1 ribadire l'indeducibilità del costo, oggetto di rilievo, siccome finalizzato a intento elusivo, la sentenza impugnata, in coerenza con il contenuto dell'avviso di accertamento e delle questioni dibattute tra le parti, è fondata, anche, su diversa ed autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la motivazione, laddove viene accertata la mancanza di certezza della spesa che, come espressamente statuito in sentenza, non appare suffragata dalle risultanze contabili del bilancio al 31/12/ 1996 nè dalla nota integrativa . 3. Con il terzo motivo si denuncia la sentenza impugnata di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere ritenuto indeducibile il costo con motivazione illogica e contraddittoria, proprio perchè risultante dal bilancio e dalla nota integrativa e senza esaminare altri documenti seppur essenziali per la soluzione del caso e ritualmente acquisiti al giudizio. 3.1. Il motivo va incontro alla sanzione di inammissibilità. Lo stesso, infatti, non è corredato dal necessario, a pena di inammissibilità ex art. 366 bis c.p.c. - applicabile al ricorso per essere stata la sentenza impugnata depositata il 9.10.2007 , momento di sintesi che espliciti chiaramente le ragioni per le quali la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria. Ma, ancor prima, il mezzo difetta di specificità non riportandosi il contenuto del bilancio e della nota integrativa mentre si indicano altri documenti che la C.T.R. non avrebbe esaminato fattura e verbale di assemblea , atti dei quali, al contrario, la Commissione regionale pugliese tiene conto ritenendoli, comunque, non fondanti a fronte delle diverse emergenze documentali quale, tra le altre, la mancata registrazione dell'operazione sul libro giornale . 3.2. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio motivazionale laddove il motivo, sotto tale profilo, appare teso, inammissibilmente, ad una rivisitazione dell'accertamento in fatto compiuto dal primo Giudice. In conclusione il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, condannata alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del grado come liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito.