Agevolazioni prima casa: ammesse in ipotesi di mancato trasferimento per lavori divenuti necessari

I benefici fiscali sulla prima casa sono consentiti quando non si è potuto trasferire la residenza nei termini previsti poiché nell’immobile si è reso necessario effettuare dei lavori di messa in sicurezza.

La Corte di Cassazione con la sentenza numero 19247, dell’11 settembre 2014, ha stabilito che il contribuente ha diritto a mantenere le agevolazioni fiscali sulla prima casa” nelle ipotesi in cui la residenza non sia trasferita, entro i termini di legge, per lavori urgenti da fare nell’immobile nel caso in esame, infatti, il presupposto imposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sull’immobile di effettuare dei lavori indispensabili, a rogito avvenuto, fa mantenere il beneficio fiscale al contribuente anche se non ha trasferito la residenza. Il contenzioso amministrativo. L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al contribuente un avviso di liquidazione, con irrogazione delle relative sanzioni, delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, scaturente dalla revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, derivante dal fatto che l'acquirente non aveva trasferito la propria residenza, entro i diciotto mesi dall'acquisto, nel Comune dov’è ubicato l'immobile acquistato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente i giudici di secondo grado, ai quali l’Agenzia delle Entrate si era appellata , avevano confermato la sentenza della CTP, sottolineando che, a seguito del verificarsi di eventi successivi all'acquisto, e per precisi motivi, i lavori dell’immobile non avevano consentito il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Avverso la sentenza sfavorevole di entrambe le commissioni del merito, l’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione. La decadenza delle agevolazioni prima casa. Occorre ricordare, per comprendere il caso analizzato dalla Cassazione, che l'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando · le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false · non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto · vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Le sanzioni, in caso di decadenza dai benefici, consistono 1 nel recupero delle maggiori imposte non versate 2 nell’irrogazione di una sanzione pari al 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale 3 nell’applicazione degli interessi di mora previsti dall’art. 55, comma 4, d.P.R. numero 131/1986. L’amministrazione finanziaria ha tre anni di tempo per revocare le agevolazioni prima casa e liquidare le imposte in misura ordinaria e le relative soprattasse. Il dies a quo a partire dal quale decorre il termine triennale di decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria varia a seconda delle ragioni che hanno determinato la perdita dei benefici fiscali • se la decadenza deriva da cause rilevabili già al momento della registrazione dell’atto, allora è da questa data che decorrono i tre anni per la revoca delle agevolazioni • se, invece, la mendacità delle dichiarazioni rese nell’atto di acquisto dipende da cause sopravvenute alla registrazione, allora dovrà farsi riferimento al successivo momento in cui si è verificata tale causa. In realtà, allo stato attuale, la gran parte dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la fruizione delle agevolazioni può essere immediatamente verificata dall’Ufficio delle Entrate alla registrazione dell’atto di acquisto. In particolare, a tale data è possibile controllare le caratteristiche non di lusso dell’abitazione, la mancata possidenza, da parte dell’acquirente, di altro immobile nel comune dove è ubicato quello acquistato e la mancata possidenza di altro immobile, acquistato con i benefici prima casa, in altro comune. Costituiscono invece cause di decadenza, verificabili in un momento successivo alla registrazione della compravendita • il mancato trasferimento, entro diciotto mesi dall’acquisto, della residenza dell’acquirente nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato • la rivendita dell’immobile prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto. In conclusione, i tre anni di tempo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria decorreranno • dalla registrazione dell’atto, se oggetto di accertamento è la mendacità delle dichiarazioni previste dall’art. 1, nota II bis, lettere b e c , tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. numero 131/1986 • dallo spirare del diciottesimo mese successivo alla data di registrazione dell’atto, se oggetto di accertamento è la mendacità” della dichiarazione prevista nella lettera a , della predetta nota • dallo spirare dell’anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato, se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale. L’analisi della Cassazione. Per la Corte di Cassazione è infondato l'unico motivo di ricorso, proposto dall’Agenzia delle Entrate, che si basa sull’inosservanza da parte del contribuente dell’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune dov'è ubicato l'immobile, oggetto delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto della prima casa entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. I giudici di legittimità rilevano che la sentenza dei giudici della Commissione tributaria regionale contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non riconnette affatto l’evento inevitabile ed imprevedibile del trasferimento alla circostanza che l’immobile fosse in ristrutturazione, e quindi non abitabile, già al momento della stipula del contratto di acquisto ma ad eventi successivi all'acquisto, consistiti nel verificarsi di smottamenti nel sedime dell’immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge, che hanno determinato lavori di messa in sicurezza, durati circa sette mesi . Tale circostanza non contestata nel ricorso dell’Agenzia delle Entrate ne inficia, secondo i giudici di legittimità , la validità. La Corte di Cassazione, pertanto, respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 9 luglio – 11 settembre 2014, n. 19247 Presidente Cicala – Relatore Perrino In fatto L'Agenzia delle entrate notificò al contribuente un avviso di liquidazione, con irrogazione delle relative sanzioni, delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, scaturente dalla revoca delle agevolazioni per Tacquisto della prima casa, derivante dal fatto che l'acquirente non aveva trasferito la propria residenza, entro i diciotto mesi dall'acquisto, nel Comune dov’è ubicato l'immobile acquistato. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, con sentenza, che la Commissione tributaria regionale ha confermato, facendo leva sul verificarsi di eventi successivi all'acquisto, dati da smottamenti nel sedime dell'immobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge, che non avevano consentito il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Avverso detta sentenza, l'Agenzia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, al quale replica con controricorso il contribuente. In diritto Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente infondato. 2. Va preliminarmente respinta, peraltro, l’eccezione di tardività del ricorso di cassazione proposta dal contribuente, che fa leva sull'inutile decorso del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., in quanto la lite rientra nel novero di quelle cui si applica l'art. 39, 12° co., lett. c del d.l. 6 luglio 20 1, n. 98, convertito dalla 1. Ili del 2011, con la relativa sospensione dei termini d'impugnazione fino al 30 giugno 2012. 2.1. Ne deriva che il ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 30 settembre 2013, è tempestivo, perché rispetta il termine di un anno e quarantasei giorni decorrente dalla cessazione della sospensione. 3. E infondato l'unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia, la quale si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della tariffa, parte I, nota II-bis n. 1, lettera a , del d.p.r. n. 131 del 1986 e dell'art. 2697 del codice civile, facendo leva sull’inosservanza da parte del contribuente dell’obbligo di trasferire la propria residenza nel comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. 4. Il motivo non c difatti congruente col deciso. 4.1. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non riconnette affatto l’evento inevitabile ed imprevedibile impeditivo del trasferimento alla circostanza che l’immobile fosse in ristrutturazione, e quindi non abitabile, già al momento della stipula del contratto di acquisto ipotesi, questa, che senz'altro non rientra nella nozione della causa inimputabile, giusta, da ultimo, Cass. 26 marzo 2014, n. 7067 , sebbene ad eventi successivi all'acquisto, consistiti nel verificarsi di smottamenti nel sedime dellimmobile e nella strada di accesso causati da abbondanti piogge , che hanno determinato lavori di messa in sicurezza, durati circa sette mesi 4.2. Circostanza, questa, non contestata in fatto, mediante il veicolo del vizio di motivazione. 5. Il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l'applicazione dell’art. 13, comma 1 -quater del d.p.r. 115 del 2002. P.Q.M. la Corte -respinge il ricorso -condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1600,00 per compensi, oltre ad euro 100,00 per esborsi -dichiara la sussistenza dei presupposti previsti dalL’art. 13, comma 1 -quater, del d,p,r. n. 115 del 2002.