Collaboratore singolo per l’avvocato: elemento sufficiente per dovere pagare l’Irap

Legittimo, ab origine , il ‘niet’ del Fisco alla richiesta di rimborso del professionista. Smentita l’ottica adottata dai giudici tributari regionali, i quali avevano considerato non decisiva la presenza di un collaboratore fisso.

Quasi parafrasando, alla lontana, Battisti, si può dire che un collaboratore, per un avvocato, può bastare a pagare l’Irap. Fondamentale la constatazione della solidità del legame professionale, testimoniata dalla presenza attiva e non occasionale della persona che funge da assistente del legale Cassazione, sentenza n. 18749, sez. Tributaria, depositata oggi . Collaboratore ‘pesante’. Eppure, in secondo grado, l’avvocato era riuscito ad ottenere una vittoria, seppur parziale ‘via libera’ dei giudici al rimborso dell’Irap , solo, però, per gli anni 2003 e 2004. Decisivo, nelle valutazioni compiute dalla Commissione tributaria regionale, il fatto che dalla documentazione prodotta era emerso che la contribuente esercitava la propria attività con un solo collaboratore, un’autovettura e strutture di poco valore . Nonostante ciò, però, secondo il Fisco, regge la tesi della autonoma organizzazione . E su questo tasto batte il ricorso in Cassazione, ricorso che si rivela assolutamente proficuo. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è erroneo il ragionamento compiuto in secondo grado, laddove, pur avendo accertato che il professionista si avvaleva in modo non occasionale ma stabile di un collaboratore , non è stata applicata correttamente la normativa di riferimento . Vicenda da riaffidare alla Commissione tributaria regionale, allora? Assolutamente no! Perché a porre rimedio all’errore provvedono direttamente i giudici del ‘Palazzaccio’, considerando legittimo, ab origine , il ‘niet’ del Fisco alla istanza di rimborso dell’Irap presentata dall’avvocato.

Corte di Cassazione, sez. V Civile – T, sentenza 15 maggio – 5 settembre 2014, n. 18749 Presidente Cappabianca – Relatore Crucitti Ritenuto in fatto e Considerato in diritto L'Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia, in parziale accoglimento dell'appello proposto da A.C., ha riformato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente, di professione avvocato, avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso dell'Irap versata per gli anni dal 2000 al 2004. Il Giudice di appello, rilevato che, per gli anni ricompresi tra il 1997 ed il 2002, la contribuente si era avvalsa della definizione automatica di cui alla legge n. 289/2002, ha ritenuto non dovuta l'imposta per gli anni 2003 e 2004 in quanto, dalla documentazione prodotta, era emerso che la contribuente esercitava la propria attività con un solo collaboratore, un'autovettura e strutture di poco valore. Il ricorso, affidato ad unico motivo, non è resistito dalla contribuente. Con unico motivo, rubricato violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/97 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. l'Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nel capo in cui i secondi giudici, pur avendo accertato che la contribuente, avvocato, si avvaleva stabilmente di un collaboratore, hanno ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione. In materia, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, ed al quale si intende dare seguito, è nel senso che l'esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo a sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse b impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo 1 id quod plerumque accidit , costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, assumendo rilevanza ai fini della sussistenza di una attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell'obbligato, anche la presenza stabile di un solo dipendente. Costituisce, infine, onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. cfr. tra le tante Cass. n. 3678 del 16/02/2007 Ordinanza n. 8556 del 14/04/2011 id n. 26161 del 06/12/2011 . Alla luce di tali principi, cui il Collegio ritiene dare continuità, deve, ritenersi che il Giudice di merito, pur avendo accertato che il professionista si avvaleva in modo non occasionale ma stabile di un collaboratore, non abbia poi fatto corretta applicazione della normativa di riferimento. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. La particolarità della fattispecie induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito, mentre, in ossequio al principio di soccombenza, le spese di questo grado liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell'intimata. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna l'intimata alle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e spese prenotate a debito.