Le somme portate dagli assegni bancari non ancora incassati devono essere contabilizzate secondo il principio di competenza

Occorre tener conto del principio di competenza, che vige nel nostro ordinamento in materia di determinazione del reddito d’impresa principio in virtù del quale l’effetto delle operazioni economiche deve contabilmente essere attribuito all’esercizio al quale esse si riferiscono.

Ciò indipendentemente dal successivo incasso delle conseguenze economiche delle operazioni. La contribuente avrebbe dovuto contabilizzare il ricavo nell’anno competenza nella specie, il 2001 e in un secondo tempo rettificare tale dato – con imputazione della sopravvenienza passiva – per dar conto del mancato incasso delle somme dovutele in base alla transazione. Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 9317 del 28 aprile 2014. Il caso. Il giudice di gravame ha respinto l’appello del Fisco,confermando l’operato del Collegio di primo grado, che aveva ritenuto inapplicabile il criterio d’imputazione dei ricavi per competenza”, posto che la transazione in questione prevedeva la corresponsione di una somma mediante assegni bancari e che la società contribuente aveva fornito idonea prova del mancato incasso della stessa. Nel ricorso in Cassazione, il Fisco ha sottolineato che il giudice di gravame non aveva tenuto alcun conto del principio di competenza. Gli Ermellini hanno accolto, per manifesta fondatezza, le doglianze del Fisco. In tema di reddito d’impresa, rilevano gli Ermellini, l'art. 75 d.P.R. numero 917/1986 numerazione anteriore a quella introdotta dal d.lgs. numero 344/2003 nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza e che, ai fini dell'individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l'imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché a un altro può, in astratto, comportare l'alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi . In definitiva, la Suprema Corte ha ritenuto che l’omessa registrazione del reddito maturato nel periodo di competenza legittima l’adozione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’avviso ai fini IRPEG-IRAP oggetto d’impugnazione. Non è possibile derogare al principio di competenza economica. Le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili, non essendo consentito ai contribuenti di scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione. Pertanto, non è possibile, in alcun modo, derogare al principio generale che regola la determinazione del reddito d'impresa e cioè quello di competenza economica in base al quale, per ogni periodo d'imposta, vanno individuati tutti gli elementi positivi e negativi di reddito riferibili al periodo stesso, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria dei fatti economici. In definitiva, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario incassi e pagamenti . Cass., sez. T, numero 2213/2011 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 2 – 28 aprile 2014, numero 9317 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di Campobasso ha respinto l’appello dell’Agenzia, appello proposto contro la sentenza della CTP di Isernia numero 52-01-2007 che aveva disatteso il ricorso della F. C. srl avverso avviso di accertamento ai fini IRPEG-IRAP per l’anno 2001, emesso a seguito di denuncia di tale B.F. che aveva affermato di avere corrisposto alla F.C. la somma di £ 75.000.000 a mezzo di assegni bancari e per un titolo transattivo. La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che non potesse accogliersi l’eccezione di omessa motivazione della sentenza di primo grado perché la CTP, decidendo nel merito, aveva assorbito i rilievi del ricorrente in ordine alla carenza di motivazione dell’accertamento e nel senso che non potesse trovare applicazione al caso in esame il criterio di imputazione dei ricavi per competenza , invocato dall’Agenzia, siccome la transazione prevedeva la corresponsione della somma mediante assegni bancari e la società contribuente aveva fornito idonea prova del mancato incasso delle somme portate dagli assegni. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc. Infatti, con il terzo motivo di impugnazione centrato sulla violazione dell’art. 109 - già art. 75 - e dell’art. 2423-bis cod civ e che deve essere esaminato per primo perché di più pronta ed agevole soluzione rispetto a quelli precedenti , la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il giudice del merito non aveva tenuto alcun conto del principio di competenza che vige nel nostro ordinamento in materia di determinazione del reddito d’impresa, principio in virtù del quale l’effetto delle operazioni economiche deve essere contabilmente attribuito all'esercizio al quale esse si riferiscono, indipendentemente dal successivo incasso delle conseguenze pecuniarie delle operazioni. In virtù di tale principio la contribuente avrebbe dovuto contabilizzare il ricavo nell’anno 2001 e solo in seguito rettificare tale dato con imputazione di sopravvenienza passiva per dare conto del mancato incasso delle somme dovutele. Il motivo di impugnazione appare fondato ed accoglibile. A questo proposito, occorre evidenziare che non può prescindersi dal ripetuto indirizzo giurisprudenziale di questa Corte per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza numero 3418 del 12/02/2010 secondo cui In tema di reddito d'impresa, l'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917 numerazione anteriore a quella introdotta dal d.Igs. 12 dicembre 2003, numero 344 nel prevedere che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza e che, ai fini dell’individuazione di tale esercizio, le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, non consente di attribuire rilievo alla data in cui perviene la fattura della spesa sostenuta, né permette la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività, in quanto l’imputazione di un determinato costo ad un esercizio anziché ad un altro può, in astratto, comportare l’alterazione dei risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi . Non vi è dubbio perciò che l’omessa registrazione del reddito maturato nel periodo di competenza abbia legittimato l’Agenzia all’adozione dell'avviso di accertamento qui impugnato, avviso che è stato annullato dal giudice del merito in applicazione di un principio fallace. In definitiva, la sentenza impugnata merita di essere cassata, dovendosi poi rimettere alla nuova valutazione del giudice del rinvio l’esame della fondatezza delle censure d'appello. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Ritenuto inoltre - che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti - che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Molise che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.