L’accertamento standardizzato a un professionista deve tener conto della nascita di un figlio e della concomitante malattia del coniuge

La nascita di un figlio e la concomitante malattia del coniuge sono circostanze idonee a giustificare lo scostamento del reddito dichiarato dagli studi di settore. La contribuente ha pienamente assolto l’onere probatorio su di lei gravante, avendo dimostrato l’esistenza di situazioni di fatto infarto del coniuge e nascita di un figlio idonee a giustificare lo scostamento del suo reddito dalle risultanze degli studi.

Rientra nella comune esperienza che i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all'attività lavorativa. Come rientra nella comune esperienza che un infarto può turbare l’organizzazione di vita del coniuge del paziente a prescindere dalla prognosi. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8706 del 15 aprile 2014. Il caso. Il giudice del gravame ha annullato un avviso di accertamento per IVA, IRPEF e IVA 2002, fondato sugli studi di settore. Il giudice dell’appello ha ritenuto che la contribuente avesse pienamente assolto l’onere probatorio su di lei gravante, avendo dimostrato l’esistenza di situazioni di fatto infarto del coniuge e nascita di un figlio idonee a giustificare lo scostamento del suo reddito dalle risultanze degli studi. Figlio nato nello stesso anno dell’accertamento. Gli Ermellini, rigettando il ricorso in Cassazione del Fisco, hanno ritenuto la sentenza di merito sufficientemente motivata. Per quanto riguarda la censura della mancata considerazione, da parte del giudice del gravame del fatto che il figlio della contribuente era nato l'anno precedente all'accertamento, gli Ermellini precisano che, nella sentenza impugnata, si riporta, senza smentirlo, l'argomento della contribuente che il figlio era nato nello stesso anno dell'accertamento 2002 e che in ricorso non si precisava dove e come l'Ufficio abbia indicato, in sede di merito, un diverso anno di nascita del bambino. Peraltro, per la S. C., si tratta di una circostanza priva del carattere di decisività, rientrando nella comune esperienza che i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all'attività lavorativa . Priva di decisività è, inoltre, la questione relativa alla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito tributari, della prognosi della patologia che ha interessato il marito della contribuente, posto che rientra nella comune esperienza che un infarto può turbare l’organizzazione di vita del coniuge del paziente a prescindere dalla prognosi . In definitiva, secondo gli Ermellini, il Fisco, nel censurare la sentenza impugnata per l’omessa considerazione di fatti non astrattamente decisivi, ha posto in essere una impugnazione che si è risolta non già nell’individuazione di una lacuna del percorso logico della motivazione, ma nella contrapposizione della valutazione delle risultanze processuali operata da parte del giudice di merito, così impingendo inammissibilmente nel merito . La patologia esclude gli studi di settore. In tema di accertamenti da studi di settore l’infarto del contribuente è fattore idoneo a vincere la presunzione di maggior reddito. Spetta all’ufficio fornire a supporto dell’accertamento elementi concreti e oggettivi che evidenziano una condotta evasiva del contribuente CTP, sez. 58 Roma, n. 532/2010 . Gli studi di settore non possono essere applicati al contribuente che dichiara un volume d'affari inferiore perché ha certificato una patologia che riduce le sue ore lavorative. Essi sono inapplicabili al contribuente che certifica il calo del volume di affari con una malattia che lo costringe ad una riduzione delle ore lavorate. Va negato idoneo valore probatorio a dati parametrici, specificamente contestati dal contribuente con riferimento alle proprie comprovate precarie condizioni fisiche, e non altrimenti asseverati dall’Agenzia Cass., sez. T, n. 17534/2012 . In tema di accertamenti da studi di settore la separazione coniugale e l’affidamento della figlia minore sono fattori idonei a vincere la presunzione di maggior reddito. La grave crisi familiare può giustificare la riduzione da parte del giudice di merito tributario del maggior reddito accertato. CTP, sez. I Roma, n. 490/2010 . Gli studi di settore sono inapplicabili all'imprenditore che certifica il periodo di malattia. La malattia che impedisce la piena produttività sconfessa persino gli standard. A maggior ragione se l'azienda è stata appena fondata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 marzo – 15 aprile 2014, n. 8706 Presidente Cicala – Relatore Cosentino Fatto e diritto Rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta L’Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra P.M. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento IRPEF IRAP IVA 2002, fondato sugli studi di settore, ritenendo che la contribuente avesse dimostrato la sussistenza di situazioni di fatto idonee a giustificare lo scostamento del suo reddito dalle risultanze di tali studi. La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge ex art. 360 n. 3 cpc - con riferimento all’articolo 39, primo comma, lett. d , DPR 600/73 e il vizio di insufficiente motivazione. La contribuente non si è costituita. Il primo mezzo va disatteso perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza gravata questa infatti non contiene alcuna affermazione di diritto contrastante con il principio, sostenuto nel mezzo di ricorso dalla difesa erariale, che, quando il contribuente si sia sottratto al contraddittorio procedimentale, gli studi di settore costituiscono presunzioni idonee ad invertire l’onere della prova ma poggia la propria decisione sull’ apprezzamento di fatto che, nella specie, la ricorrente aveva vinto la presunzione derivante dagli studi di settore offrendo prova di fatti la nascita di un figlio, l’infarto del marito idonei a giustificare lo scostamento del proprio reddito dalle risultanze di tali studi. Con il secondo motivo si censura l’insufficienza motivazionale in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo che l’infarto del coniuge senza quantificazione prognostica e la nascita di un figlio risalente all’anno precedente a quello di accertamento siano elementi idonei a vincere la presunzione derivante dagli studi di settore. Il motivo va disatteso. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, del fatto che il figlio della contribuente sarebbe nato l’anno precedente all’accertamento, si osserva preliminarmente che nella sentenza si riporta, senza smentirlo, l’argomento della contribuente che il figlio era nato nello stesso anno dell’accertamento 2002 e che in ricorso non si precisa dove e come l’Ufficio abbia indicato, in sede di merito, un diverso anno di nascita del bambino. In ogni caso, si tratta di circostanza priva del carattere di decisività, rientrando nella comune esperienza che i bambini molto piccoli impongono cure parentali che riducono il tempo e le energie che la madre può dedicare all’attività lavorativa. Quanto alla censura relativa alla mancata considerazione, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della prognosi relativa alla patologia che ha colpito il marito della contribuente, si osserva che rientra nella comune esperienza che un infarto può turbare l’organizzazione di vita del coniuge del paziente a prescindere dalla prognosi anche la questione della prognosi, dunque, difetta di decisività. In sostanza il motivo appare da disattendere perché, censurando la sentenza gravata per l’omessa considerazione di fatti non astrattamente decisivi, si risolve non nella individuazione di una lacuna dell'iter logico della motivazione ma nella contrapposizione della valutazione delle risultanze processuali operata da parte rispetto a quella che è stata operata dalla Commissione Tributaria Regionale, così impingendo in ammissibilmente nel merito. Si propone il rigetto del ricorso - che la contribuente intimata si è costituita con controricorso - che la relazione è stata notificata alle parti costituite - che la controricorrente ha depositato una memoria difensiva - che il Collegio condivide gli argomenti esposti nella relazione - che, pertanto, si deve rigettare il ricorso, con condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.000 oltre € 100 per esborsi e accessori di legge.