Ammesso il diritto all’agevolazione prima casa se la pubblica amministrazione ritarda nell’autorizzazione edilizia

I principi di collaborazione tra Fisco e contribuente, contenuti nella legge 212/2000 Statuto del contribuente impongono di accertare se il superamento del termine della decadenza di agevolazioni fiscali sia dipeso dalla colpa dello stesso contribuente o dell’ufficio pubblico competente che abbia ritardato nel rilascio delle necessarie autorizzazioni.

La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 8392, del 9 aprile 2014, ha rigettato un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente per i giudici di legittimità nell’ipotesi che la pubblica amministrazione ritardi nel rilasciare una autorizzazione edilizia al contribuente, non è possibile revocare una agevolazione fiscale per una inadempienza imputabile al Comune. Il caso. Il contenzioso nasce a seguito del fatto che un contribuente aveva impugnato, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate nel quale si richiedevano un maggiore versamento dell’imposta di registro, ipotecarie e catastale per decadenza dei termini dai benifici prima casa”. In sostanza il contribuente, secondo le motivazione dell’avviso di liquidazione non poteva beneficiare delle agevolazioni fiscali previsti per l’acquisto della prima casa per la perdita dei requisiti previsti. Avverso la sentenza sfavorevole della Commissione Tributaria Regionale, l’Agenzia delle Entrate è ricorsa in Cassazione. Le motivazioni del ricorso dell’Agenzia delle Entrate sono finalizzate alla violazione, da parte del contribuente, dell’art. 1 tariffa, Parte I, nota 2 bis , d.P.R. n. 131/86 cd. TUR , laddove la CTR ha ritenuto non decaduto il contribuente dai benefici fiscali, per l'ingiustificato ritardo della P.A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie preliminari alla variazione catastale. I principi di collaborazione e buona fede tra Fisco e contribuente. Lo Statuto del contribuente L. n. 212/2000 ha introdotto nell'ordinamento legislativo tributario elementi basilari di civiltà giuridica in particolare, l'art. 10 L. n. 212/2000 disciplina, nella materia tributaria, i principi della buona fede e della collaborazione nonché il principio dell'affidamento. Il termine collaborazione , utilizzato dall'art. 10 Statuto del contribuente coincide essenzialmente con i principi di buon andamento , efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa tributaria, di cui all'art. 97 Cost., e con il precetto, di cui all'art. 53 Cost., secondo il quale i contribuenti hanno il dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva . Esso, che discende da una visione paritaria del rapporto tra contribuente e amministrazione finanziaria, trova puntuale riscontro nell'accertamento per adesione, nella conciliazione giudiziale, nell'autotutela tributaria, nell'istituto dell'interpello, nella carta dei servizi che si propone di migliorare gli standard delle prestazioni erogate agli utenti, nel servizio d'informazione e di assistenza telefonica dei contribuenti erogato attraverso i cd. call center , nella sottoscrizione dei protocolli di intesa da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con le varie istituzioni per permettere alle imprese, che vantano dei crediti Iva nei confronti dell'Erario, di ottenere ad un tasso d'interesse ridotto, l'anticipazione di tali crediti da parte del sistema bancario. Per quanto riguarda, invece, il termine buona fede , mutuato dall'ordinamento civilistico, deve essere invece inteso da parte del Fisco come l'attuazione di comportamenti coerenti , mentre da parte del contribuente, come dovere di correttezza, volto ad evitare, comportamenti capziosi, dilatori, sostanzialmente connotati da abuso di diritti e/o tesi ad eludere una giusta pretesa tributaria . Esso implica non solo un atteggiamento leale, non capzioso e non contraddittorio ma anche la necessità di operare per un rapporto fiscale semplice nei modi d'attuazione, trasparente nelle procedure ed ampiamente condiviso. L'obbligo di un comportamento corretto è senz'altro a carico di entrambe le parti. La buona fede può essere sia soggettiva, sia oggettiva. La buona fede soggettiva fa riferimento allo stato psicologico di chi ritiene di aver agito secondo la legge la buona fede oggettiva è invece una regola di correttezza che impone atteggiamenti leali, non capziosi e vieta di tradire le legittime aspettative altrui, originate da un proprio precedente comportamento. Buona fede e affidamento sono concetti distinti e strettamente collegati la regola di buona fede oggettiva si sostanzia anche nell'obbligo di rispettare l'affidamento altrui. Indebito ritardato nel rilascio delle necessarie autorizzazioni . Per i giudici di legittimità il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è infondato. Per la Corte di Cassazione, infatti, i principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria art. 10 L. n. 212/2000 , impongono di accertare se il superamento del termine sia conseguente a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio delle necessarie autorizzazioni, dovendo peraltro il contribuente dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la necessaria certificazione in tempo utile. Tali principi risultano osservati dalla CTR laddove ha rilevato la esclusiva responsabilità del Comune nel rilasciare , dopo 25 anni, le autorizzazioni necessarie, tempestivamente richieste dai contribuente. Per tale motivo la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell’amministrazione finanziaria e lo condanna a pagare le spese di giudizio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 marzo – 9 aprile 2014, n. 8392 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Motivi della decisione Assume la ricorrente la violazione dell’art. 1 tariffa parte I nota 2 bis dpr 131/86 laddove la CTR ha ritenuto non decaduto il contribuente dai benefici fiscali per l’ingiustificato ritardo della P A. nel rilascio delle autorizzazioni edilizie preliminari alla variazione catastale. La censura è infondata. I principi di collaborazione e buona fede cui devono essere improntati i rapporti tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria art. 10, L. 212/2000 impongono di accertare se il superamento del termine sia conseguente a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio delle necessarie autorizzazioni, dovendo peraltro il contribuente dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la necessaria certificazione in tempo utile vedi con riferimento alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, ex legge 6 agosto 1954, n. 604 Sez. 5, Sentenza n. 10406 del 12/05/2011 Sez. 5, Sentenza n. 9159 del 16/04/2010 . Tali principi risultano osservati dalla CTR laddove ha rilevato la esclusiva responsabilità del Comune di Lecco nel rilasciare - dopo 25 anni - le autorizzazioni necessarie, tempestivamente richieste dal contribuente. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del A. B. delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 2.600,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del A. B. spese del grado che si liquidano in complessivi € 2.600,00, di cui € 100,00 per spese, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’immigrazione