In caso di mancato rilascio del conduttore dell’immobile le agevolazioni prima casa decadono

In materia di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa il d.P.R. n. 131/1986 prevede che spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di 18 mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel Comune dove è ubicato l’immobile, la propria residenza il caso di omesso rilascio dell’immobile da parte del conduttore non rappresenta per la Cassazione una circostanza inevitabile e imprevedibile in tale ipotesi, quindi, l’agevolazione decade.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 7764 del 2 aprile 2014, ha negato ad un contribuente le agevolazioni sull’acquisto della prima casa, perché la residenza non è stata trasferita a causa del mancato rilascio dell’immobile, da parte del conduttore. Il contenzioso tributario, su un argomento che sicuramente vanta importanti orientamenti giurisprudenziali spesso in contrasto tra di loro, contrappone un contribuente e l’Agenzia delle Entrate nel corso del 2009 al contribuente era stato notificato un avviso di liquidazione da parte dell’amministrazione finanziaria, a seguito del minore versamento dell’imposta di registro, per non avere il contribuente trasferito la propria residenza nel Comune ove insiste l’immobile acquistato. Sia la Commissione tributaria provinciale, sia quella regionale avevano respinto il ricorso del contribuente il quale, in ultima istanza, si è rivolto alla Cassazione. Impossibilità di trasferire la residenza. Due sono i motivi di lamentela davanti ai giudici di legittimità, da parte del contribuente-ricorrente il primo motivo è quello con il quale si lamenta per l’omesso esame” circa un fatto controverso la CTR non avrebbe considerato l’impossibilità del ricorrente di trasferire la propria residenza nell’immobile da adibire a prima casa con il secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto il termine di 18 mesi di cui all’art. 1, comma 1, nota 2 bis, d.l. numero 16/93, andrebbe computato dal momento in cui il contribuente sia immesso nel possesso dell’immobile. Le agevolazioni prima casa. La norma sulla cd. prima casa” prevede importanti agevolazioni fiscali. Se in capo agli acquirenti, nel caso sia applicabile il regime imponibile IVA, ricorrono le condizioni per l'applicazione dei benefici collegati alla prima casa” trova applicazione il numero 21 , della Tabella A, Parte Seconda, allegata al d.P.R. numero 633/1972, che richiama la nota II-bis , all'art. 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. numero 131/1986, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 4%. Si ricorda che, ai sensi della richiamata nota II-bis , per l'applicabilità delle agevolazioni prima casa è necessario che - l’abitazione trasferita deve essere una casa di abitazione non di lusso e quindi non presentare le caratteristiche di lusso indicate dal d.m. 02.08.1969, indipendentemente dall’anno di costruzione - l'acquirente non sia titolare esclusivo o in comunione con il coniuge del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altro immobile abitativo situato nello stesso Comune in cui si sta effettuando l'acquisto - l'acquirente non sia titolare, nemmeno per quota in tutta la nazione, di altra abitazione acquistata in proprietà, usufrutto, uso o abitazione usufruendo delle agevolazioni sulla prima casa” - l'immobile oggetto della cessione deve essere ubicato, alternativamente in uno dei seguenti luoghi nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o la trasferisca entro 18 mesi dalla stipula dell'atto nel Comune in cui l'acquirente svolge la sua attività pur senza avervi la residenza nel Comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende l'acquirente che si è trasferito all'estero per lavoro. La predetta nota II-bis , estende l'agevolazione anche all'acquisto delle pertinenze tra queste ultime sono ricomprese limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato . Cause di decadenza dall’agevolazione prima casa le sanzioni. L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Le sanzioni, in caso di decadenza dai benefici, consistono 1 nel recupero delle maggiori imposte non versate 2 nell’irrogazione di una sanzione pari al 30% sulla differenza delle imposte di registro, ipotecaria e catastale 3 nell’applicazione degli interessi di mora previsti dall’art. 55, comma 4, del D.P.R.131/86. L’amministrazione finanziaria ha tre anni di tempo per revocare le agevolazioni prima casa e liquidare le imposte in misura ordinaria e le relative soprattasse. Il dies a quo a partire dal quale decorre il termine triennale di decadenza dell’azione dell’amministrazione finanziaria varia a seconda delle ragioni che hanno determinato la perdita dei benefici fiscali se la decadenza deriva da cause rilevabili già al momento della registrazione dell’atto, allora è da questa data che decorrono i tre anni per la revoca delle agevolazioni se, invece, la mendacità delle dichiarazioni rese nell’atto di acquisto dipende da cause sopravvenute alla registrazione, allora dovrà farsi riferimento al successivo momento in cui si è verificata tale causa. In realtà, allo stato attuale, la gran parte dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per la fruizione delle agevolazioni può essere immediatamente verificata dall’Ufficio delle Entrate alla registrazione dell’atto di acquisto. In particolare, a tale data è possibile controllare le caratteristiche non di lusso dell’abitazione, la mancata possidenza, da parte dell’acquirente, di altro immobile nel comune dove è ubicato quello acquistato e la mancata possidenza di altro immobile , acquistato con i benefici prima casa, in altro comune. Costituiscono invece cause di decadenza, verificabili in un momento successivo alla registrazione della compravendita il mancato trasferimento, entro diciotto mesi dall’acquisto, della residenza dell’acquirente nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato la rivendita dell’immobile prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto. In conclusione, i tre anni di tempo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria decorreranno dalla registrazione dell’atto, se oggetto di accertamento è la mendacità delle dichiarazioni previste dall’art. 1, nota II bis, lettere b e c , tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 dallo spirare del diciottesimo mese successivo alla data di registrazione dell’atto, se oggetto di accertamento è la mendacità” della dichiarazione prevista nella lettera a della predetta nota dallo spirare dell’anno successivo al trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell’immobile acquistato, se oggetto di accertamento è la rivendita infraquinquennale. Per la Corte di Cassazione le motivazioni del ricorrente sono infondate. In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa abitazione non di lusso , previsti dalla nota II bis della Tariffa Parte 1, art. 1, allegata al d.P.R. numero 131/1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza. Per i giudici di legittimità il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza. La Corte di Cassazione , quindi, respinge il ricorso del contribuente ma per via della natura della controversia e le circostanze che la caratterizzano, vi sono sufficienti elementi che giustificano la compensazione delle spese tra le parti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 6 marzo – 2 aprile 2014, n. 7764 Presidente Cicala – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da ML contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribu¬ente contro la sentenza della CTP di Milano n. 172/5/2010 che ne aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione n. x per imposta di registro 2009 per non avere il contribuente trasferito la propria residenza nel Comune ove insiste l’immobile acquistato. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delie Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 6/3/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Motivi della decisione Con primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame” circa un fatto controverso la CTR non avrebbe considerato l’impossibilità del M di trasferire la propria residenza. Con secondo motivo il ricorrente asume la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto il termine di 18 mesi di cui alFart. 1 co. 1 nota 2 bis del d.l 16/93 andrebbe compu¬tato dal momento in cui il contribuente sia immesso nel possesso dell’immobile. Le censure sono infondate. In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa abitazione non di lusso , previsti dalla nota II bis della Tariffa Parte 1 Ar¬ticolo 1 allegata al DPR 131/1986, spettano alla sola condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall'ano, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l'immobile, la propria residenza Sez. 5, Sentenza n. 18491 del 10/08/2010 . Il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore non costituisce circostanza inevitabile ed imprevedibile tale da ostacolare il mutamento di residenza. La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio