Prodotti di oro usato: quale il trattamento fiscale?

La destinazione al processo di trasformazione industriale, elemento base per applicare l’inversione contabile, riguarda non solo i rottami ma ogni bene d’oro usato, purché il reinserimento nella lavorazione non dipenda da una mera scelta dell’industria. Lo hanno specificato le Entrate con la risoluzione 92/E del 12 dicembre 2013.

Gli operatori del settore dell’oro e dell’argento hanno formulato un Interpello all’Agenzia al fine di precisare gli adempimenti fiscali da adottare, in ambito IVA, in caso di cessione di prodotti di oreficeria usata. Il distinguo operato oro da investimento e oro industriale. L'Agenzia spiega in primis che l’art. 1 Legge n. 7/2000, in attuazione della direttiva 98/80/CE, nel trattare la tematica del mercato dell’oro, ha operato una separazione tra oro da investimento e oro diverso da quello da investimento , detto anche industriale materiali d'oro in forma diversa e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, destinati inequivocabilmente alla lavorazione industriale . Nel primo caso, ai sensi dell’art. 10, n. 11 , D.P.R. n. 633/1972, vige il trattamento di esenzione dall’imposta, con possibilità di opzione per l’imponibilità da parte di coloro che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento”. Nel secondo caso, vale il reverse charge il cessionario, soggetto passivo, diventa obbligato all'integrazione del documento ricevuto dal cedente, effettua la doppia annotazione nei registri IVA ed evita la formazione di crediti d'imposta alle cessioni dei prodotti d’oro finiti. Interessati non solo i rottami. La destinazione al processo di lavorazione e trasformazione industriale, che rende applicabile il regime dell’inversione contabile alle relative cessioni, riguarda non solo i rottami in senso stretto, ma qualsiasi bene di oro usato, a prescindere dalle condizioni integro, rotto, difettoso o riparabile o che sia , in considerazione della destinazione al ricondizionamento industriale proprio dei semilavorati aurei. Il reinserimento dei beni nell'iter di lavorazione industriale deve risultare in modo univoco e non dipendere dalla scelta dell’industria di affinazione il cessionario è tenuto a svolgere effettivamente sul bene d’oro usato attività di fusione e trasformazione del metallo, unica circostanza che consente di assimilare, sotto il profilo IVA, l'acquisto dei beni di oro usato ad un acquisto di oro industriale semilavorato , interessato al meccanismo dell’inversione contabile. Il regime IVA del margine ambito di applicazione. L’esercizio da parte di un’azienda dell’attività di trasformazione e, contestualmente, di commercializzazione dei beni usati esclude che i beni d’oro usati possano essere ritenuti univocamente destinati ad un processo di trasformazione industriale. In linea con quanto precisato nella Risoluzione n. 375/2002, dunque, l'imposta è dovuta con il meccanismo del reverse charge nell'ipotesi in cui la rivendita di beni d’oro usati è finalizzata al processo industriale di fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto. Diversamente, nell’ipotesi in cui gli oggetti d'oro usati siano acquistati allo scopo di rivenderli e quindi vengano destinati al loro originario utilizzo senza che subiscano alcuna trasformazione, si deve applicare il regime del margine , come da art. 36 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, quando il soggetto compro oro abbia acquistato da un privato consumatore o da altro soggetto che ha applicato il medesimo regime fiscale, oppure il regime IVA ordinario nel caso di acquisto da operatori commerciali che a loro volta non abbiano adottato il regime del margine. fonte www.fiscopiu.it

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