Al contribuente l’onere di dimostrare l’inerenza e la strumentalità degli acquisti

Non è il semplice possesso del requisito di società commerciale a comportare la detraibilità dell’IVA sui beni strumentali acquistati. Va infatti necessariamente dimostrata l’inerenza degli stessi all’esercizio dell’impresa.

La Cassazione, nella sentenza n. 27351/2013 depositata il 6 dicembre 2013, esprime alcuni principi rilevanti in tema di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alle disposizioni previste dall’art. 19 D.P.R. n. 633/1972. Detraibilità IVA. In particolare essa fa rilevare che è facoltà del professionista e/o imprenditore detrarre l’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta cfr. sul punto anche art. 17 direttiva CEE 17/05/1977, n. 388, citato nella sentenza in commento . Come rilevato dalla Corte di Giustizia europea, il sistema dell’imposta sul valore aggiunto è improntato al principio della neutralità dell’imposizione l’imprenditore, nell’esercizio della propria attività economica, non deve, infatti, essere gravato dall’imposta che, invece, va a colpire il consumatore finale. Da provare l’effettiva inerenza e strumentalità degli acquisti. Va dunque ricercata, ai fini della detraibilità, quella correlazione indispensabile fra operazioni passive ed attive, prova dell’effettiva inerenza e strumentalità. Non rileva a tali fini principio, questo, di notevole rilevanza , il concreto esercizio dell’impresa, potendo la detrazione d’imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive . E ancora, come rilevato dalla Corte di Giustizia europea, se non sono presenti intenti fraudolenti il diritto alla detrazione, una volta insorto, rimane acquisito anche se l’attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni imponibili . Onere al contribuente. È, peraltro, onere del soggetto passivo dimostrare che il bene o servizio acquistato presenti requisiti di inerenza o strumentalità con l’esercizio dell’attività economica professionale o imprenditoriale esercitata. La sola costituzione in forma di società commerciale non può considerarsi, a tal fine, sufficiente a far presumere che gli acquisti effettuati siano relativi all’attività d’impresa. fonte www.fiscopiu.it KW

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 21 maggio 6 dicembre 2013, n. 27351 Presidente Cirillo – Relatore Perrino Fatto La società contribuente esercitò il diritto di detrazione dell’Iva in relazione ad un’operazione economica, ma l’Agenzia delle entrate procedette alla notifica di un avviso di rettifica, escludendo la configurabilità del diritto di detrazione. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso proposto dalla società, là dove la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello, confermando l’avviso. Ricorre la società per ottenere la cassazione della semenza impugnata, affidando il ricorso a quattro motivi, che illustra con memoria depositata ex art. 378 del codice di procedura civile. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Diritto 1. Con i primi due motivi di ricorso, la società lamenta, rispettivamente ex articolo 360, 1 comma, numero 4, ed ex articolo 360, 1 comma, numero 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’articolo 330, 1 comma, c.p.c. denunciando la nullità della notifica dell’atto di appello, perché non avvenuta presso il procuratore costituito e nel domicilio eletto nel ricorso di primo grado. 1.1. I due motivi sono infondati, in considerazione del dato. evidenziato dalla stessa ricorrente, della sua regolare costituzione in appello. 2. Vanno poi congiuntamente esaminati, per connessione logica, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali, rispettivamente, la società lamenta ex articolo 360, 1 comma 1, numero 4, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’articolo 36, 2 comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992, per la carenza delle indicazioni previste dai numeri 2 e 3 del 2 comma dell’articolo 36, e per la parziale indicazione di quelle contemplate dai numeri 1 e 4 della medesima norma terzo motivo ex articolo 360, 1 comma, numero 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, reputando che l’assenza di ricavi non impedisce la fruizione del diritto di detrazione dell’imposta sui valore aggiunto quarto motivo. 2.1. Va sottolineato, sul punto, che la sentenza impugnata si limita a dar conto che trattasi nella specie di una operazione economica isolata ” e che l’esercizio di attività di impresti costituisce la condizione fondamentale per usufruire del diritto alici detrazione dell’IVA relativamente ai beni ed ai servizi acquistati ”. 3. Ciò posto, osserva la Corte che soltanto le operazioni attive. con le quali una società commerciale vende beni o fornisce servizi sono di per sé, per la loro stessa natura, attività di carattere lucrativo, le quali, svolte da un operatore professionale, assumono necessariamente natura imprenditoriale, di guisa che si presumono compiute nell’esercizio dell’attività d’impresa, determinando l’applicazione del sistema dell’iva in termini, Cass. 31 marzo 2011 n. 7344 Cass. 2 febbraio 2004, n. 1863 Cass. 9 aprile 2003, n. 5599 . 3.1 Quanto alle operazioni passive, invece, la possibilità di portare in detrazione, dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni compiute, l’imposta assolta o dovuta dal contribuente ed a lui addebitata a titolo di rivalsa, si riferisce ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, a norma sia dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sia dell’articolo 17 della direttiva Cee 17 maggio 1977, n. 388 soltanto, dunque, nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini delle sue operazioni soggette a imposta ”. L’inerenza, inoltre, richiede un effettivo collegamento strumentale tra le operazioni compiute soggette ad IVA di cui si chiede il rimborso e quelle oggetto dell’attività di impresa. 3.2. E ciò in quanto il sistema dell’IVA è volto ad esonerare l’imprenditore dall’IVA dovuta o assolta in tutte le sue attività economiche, per garantire la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività in questione, purché esse siano a loro volta soggette ad IVA Corte giust. 16 febbraio 2012, C-I 18/11, EON Aset Menivjmunt, punto 43 . 3.3. Ha precisato sul punto questa Corte che il requisiti della inerenza dell’acquisto all’esercizio d’impresa va identificato in base al raffronto tra l’operazione passiva e quelle attive, dovendo risultare assolta la prova della strumentalità della prima rispetto alle seconde, che siano state già compiute o anche soltanto programmate ” Cass. 20 febbraio 2013, n. 4157 . Rileva in tema anche Cass. 31 marzo 2011, n. 7344, secondo cui in ordine agli acquisti di beni ed in generale alle operazioni passive occorre accertare, ai fini della detraibilità dell’imposta, che ricorra l’effettiva inerenza all’esercizio dell’impresa, cioè il loro compimento in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza, tuttavia, che sia richiesto il concreto esercizio dell’impresa. potendo la detrazione dell’imposta spettare anche nel caso di assenza di operazioni attive ”, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte di giustizia, secondo cui in assenza di circostanze fraudolente o abusive e fatte salve eventuali rettifiche , il diritto a detrazione, una volta insorto, rimane acquisito anche se l’attività economica prevista non ha dato luogo ad operazioni imponibili ” Corte giust. 29 novembre 2012, C-257/11, SG Gran Via Moinesti s.r.l., punto 29 Corte giust. 29 febbraio 1996, 1996. C 110,94. 1NZO, punti 20-21 Corte giust. 19 gennaio 1998, C-37/95, Ghent Coal Terminal, punti 19-23 . 3.4. La sussistenza dell’inerenza è una questione di tatto, la cui prova spetta al contribuente, in base al principio generale in base al quale tocca a chi chiede la detrazione dell’Iva provare che ricorrono i presupposti per fruirne e l’amministrazione tributaria, qualora constati che il diritto a detrazione sia stato esercitato fraudolentemente, è autorizzata a chiedere, retroattivamente, il rimborso delle somme detratte ” Corte giust. 29 marzo 2012, C-414/10, Valeclair SA, punto 32 . 3.5. E questa Corte, sul punto, ha in più occasioni chiarito che il diritto alla detrazione dell’iva può essere legittimamente esercitato qualora sia comprovata l’inerenza del bene acquisito all’esercizio dell’impresa, ovvero un quid pluris rispetto alla qualità di imprenditore dell’acquirente, cioè l’inerenza o strumentalità del bene comprato rispetto all’attività imprenditoriale e, poiché ai predetti fini la predetta norma non ha introdotto alcuna deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità resta a carico dell’interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell’acquirente vedi, ira molte, Cass. 24157/13, cit. Cass. 31 gennaio 2013, n. 2362 Cass. 17 febbraio 2010, n. 3706 Cass. 10 aprile 2009, n. 8785 Cass. 9 giugno 2009, n. 1319 . 3.6. Nel caso in questione, lo stringato contenuto della sentenza non consente la verifica del requisito dell’inerenza, non emergendo finanche la natura dell’operazione compiuta, in relazione alla quale è stato esercitato il diritto di detrazione. 4. Il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissiono tributaria regionale della Campania, affinché verifichi l’inerenza dell’operazione in questione all’attività d’impresa, secondo i parametri dinanzi specificati. P.Q.M. La Corte respinge il primo ed il secondo motivo di ricorso accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.