La variazione della rendita catastale deve essere motivata

Se l’ufficio finanziario attribuisce una nuova rendita catastale all’immobile deve motivare l’atto di variazione, a pena di nullità.

La S.C., con sentenza 2 dicembre 2013, n. 27008, ha ritenuto che nel caso venga accertato un quid di fiscalmente rilevante, l’amministrazione finanziaria è obbligata a sorreggere tala variazione con adeguata motivazione. In ordine alla necessità di motivazione in caso di variazione catastale la giurisprudenza ha affermato in precedenza che la motivazione sui presupposti e sui criteri di stima è essenziale solo per l'attribuzione della rendita relativa ai fabbricati a destinazione speciale o per i quali è necessaria la stima diretta da parte dell'Agenzia del Territorio, e non invece nel caso in cui si tratti di applicare all'immobile valori determinati per legge in relazione al tipo ed alla consistenza del fabbricato, risultando sufficiente a tal fine che l'atto di liquidazione riporti i dati di classificazione dell'immobile con la classe, la consistenza e la rendita attribuita Cass. n. 11804/2010 n. 10574/2010 . La fattispecie. L’ufficio ha emesso un avviso di accertamento con cui ha disposto la variazione della rendita catastale dichiarata dal contribuente relativamente ad un fabbricato di proprietà di una banca che era stato ristrutturato. Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo e sia in primo che secondo grado i giudici tributari hanno accolto il ricorso. La S.C. non ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia del Territorio ritenendo che sussiste un obbligo dell’Amministrazione di sorreggere con adeguata motivazione ogni atto con cui accerti un quid di fiscalmente rilevante. Viceversa non occorre alcuna motivazione nel caso in cui l’ufficio operi sui dati forniti dal contribuente ovvero già definiti tra le parti. Inoltre l’obbligo di motivazione è diverso a seconda di ciò che si accerta. Nel caso di specie, relativo all’attribuzione di una rendita catastale per stima diretta l’ammontare della rendita stessa discende dal valore attribuito al bene. La mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella indicata dal contribuente rappresenta quindi il dispositivo dell’atto e non la motivazione che deve invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del contribuente. Modifica della rendita catastale. La Cassazione ha avallato le motivazioni del giudice di appello secondo cui le motivazioni ad origine dell’atto impositivo sono espresse in forma tale che si possono intendere assenti o espresse in maniera oggettivamente succinta, non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinarono la decisione . In precedenza la S.C. aveva già affermato che l’atto di modifica della rendita catastale deve essere motivato, imponendo un’adeguata motivazione per gli atti di accatastamento con modifica della rendita catastale sia se derivante da ristrutturazione o modifica spazi interni sia per variazione della microzona.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 25 settembre – 2 dicembre 2013, n. 27008 Presidente/ Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione avverso la sentenza 52/14/10 del 16 giugno 2010 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto Mestre aveva rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale La pronuncia di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento con cui l’Agenzia del Territorio aveva provveduto a variare la rendita catastale denunciata dalla contribuente in riferimento ad unità immobiliare adibita in sede bancaria, e che aveva formato oggetto di una ristrutturazione. La contribuente si è costituita in giudizio ed ha anche depositato memoria. Il ricorso deve essere rigettato. E' opinione del Collegio che sussista un obbligo della Amministrazione di sorreggere con adeguata motivazione ogni atto con cui '‘accerti un quid di fiscalmente rilevante. E’ -per contrapposto ovvio che non occorre alcuna motivazione ove la Amministrazione operi su dati fomiti dal contribuente o comunque già definiti fra le parti. Ed è altrettanto ovvio che l'obbligo di motivazione assume contenuti e portata differenti a seconda di ciò che si accerta . Nel caso di specie, relativo alla attribuzione di una rendita catastale per stima diretta l’ammontare della rendita stessa discende dal valore attribuito al bene. La mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella proposta dal contribuente costituisce quindi il dispositivo dell'atto e non la motivazione, che deve a somiglianza di quanto accade in caso di applicazione dell’imposta di registro invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni del contribuente. Appare perciò corretta la decisione del giudice d'appello secondo cui le motivazioni ad origine dell’atto impositivo sono espresse in forma tale che si possono intendere assenti o espresse in maniera oggettivamente succinta, non indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinarono la decisione . Laddove la portata della espressione oggettivamente succinta che di per sé sola non integrerebbe un difetto di motivazione , è chiarita dalle successive parole che trovano rispondenza nel testo dell’atto riportato nel controricorso secondo cui non erano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'avviso emesso dalla Amministrazione. La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. Rigetta il riscorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.