Il reddito elevato del professionista di «fama» non rileva ai fini IRAP

In base all’art. 2, D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall’art. 1, D.Lgs. n. 137/1998 , ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo o un professionista , non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma , cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi.

Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata. Il professionista, primario di cardiologia, può denunciare redditi professionali elevati e affrontare solo oneri per compensi a terzi peraltro, tali redditi non costituiscono di per sé sintomo sufficiente della esistenza di una autonoma organizzazione. Esso, infatti, svolge l’attività utilizzando strutture da altri predisposte. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27032 del 2 dicembre 2013. Il caso. Il giudice del gravame tributario accogliendo l’appello dell’ufficio ha ritenuto non spettante il diritto di un cardiologo a ottenere dall’Amministrazione Finanziaria quanto erroneamente versato a titolo di IRAP per il 2004. Non sempre il reddito elevato è sintomo di autonoma organizzazione. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso in cassazione proposto da un cardiologo pur prendendo atto degli elevati redditi professionali prodotti dal contribuente ma sottolineando che tali redditi non costituiscono però di per sé sintomo sufficiente della esistenza di una autonoma organizzazione può accadere che professionisti di chiara fama” svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte per esempio in cliniche private o con il regime dell’intramoenia così come sostenuto dal contribuente. Nella fattispecie in esame, poi, la tesi della non assoggettabilità del medico all’IRAP per l’anno 2004 è resa credibile dal quadro delle spese da lui affrontate ove non figurano oneri per dipendenti e per immobili, ma solo oneri per compensi a terzi non dipendenti attribuite al commercialista ed altri oneri non meglio precisati e non specificamente valutati dal giudice di merito . Il reddito elevato non è sempre sintomo di autonoma organizzazione. Di conseguenza, non è soggetto a IRAP il professionista di chiara fama” che dichiara molto, ma che utilizza strutture predisposte da altri. Prestazioni mediche in regime di intramuraria. E' illegittimo l'accordo tra Azienda sanitaria e medici - che svolgono attività libero professionale presso la stessa in regime di intramoenia - volto ad addebitare l'IRAP ai medici sulle prestazioni. Anche se sono stati sottoscritti regolamenti aziendali nei quali viene previsto il recupero dell'imposta, non spetta al medico ma alla Asl pagare l'Irap sulle prestazioni mediche in regime di intramuraria. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 8533/2012.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 14 novembre - 2 dicembre 2013, n. 27032 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione E' stata depositata la seguente relazione 1. Il dott. A. M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia 128/49/10 del 4 ottobre 2010 che accoglieva l'appello dell'ufficio ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all'anno 2004. 2. L’Amministrazione si è costituito in giudizio con controricorso. 3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento. Invero il giudice di merito ha ritenuto la sottoposizione ad imposta senza procedere ad una concreta adeguata valutazione degli elementi di fatto. Il dott. M. primario di cardiologia denuncia redditi professionali assai elevati, tali redditi non costituiscono però di per sé sintomo sufficiente della esistenza di una autonoma organizzazione si vedano le ordinanze di questa Corte n. 9276 del 7 giugno 2012 e n. 9693 del 13 giugno 2012 relative ad esercenti la professione medica in quanto ben può accadere che professionisti di chiara fama svolgano la loro attività utilizzando strutture da altri predisposte ad esempio in cliniche private o con il regime dell’intra moenia cosi come sostenuto dal contribuente. La tesi del contribuente è poi resa credibile dal quadro delle spese da lui affrontate ove non figurano oneri per dipendenti e per immobili, ma solo oneri per compensi a terzi non dipendenti attribuite al commercialista ed altri oneri non meglio precisati e non specificamente valutati dal giudice di merito Il Collegio ha condiviso la relazione. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio.